Le ODV quali operatori economici efficienti

Il Tribunale di Brescia, investito di due ricorsi presentati da una società cooperativa sociale
avverso l’Asst – Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, attinenti a distinte
procedure di gara, ma accomunate dall’oggetto rappresentato dal trasporto sanitario
programmato dei Presidi di Desenzano e Gavardo, ha messo in chiaro alcuni aspetti
interessanti (sentenze nn. 1174/2025 e 1175/2025).


Al centro del contendere vi era la possibilità da parte delle ODV di partecipare, in termini
generali, alle gare pubbliche e, quindi, alle procedure per l’affidamento del servizio di
trasporto in ambulanza. Per il Collegio, sia le direttive appalti succedutesi nel tempo che
l’elaborazione giurisprudenziale permettono di valorizzare funzionalmente la figura
dell’operatore economico, escludendo la rilevanza “dell’assenza di una finalità di lucro così
come della forma giuridica rivestita dall’operatore economico.” D’altronde, ai sensi dall’art.
1, comma 1, lett. l), dell’Allegato I.1. dell’attuale codice dei contratti pubblici, s’intende per
operatore economico “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a
prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato,
in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli
oggetto della procedura di evidenza pubblica”.

Pertanto, le ODV e le cooperative sociali integrano operatori economici potenzialmente
attivi sui mercati di riferimento: peraltro, notano i giudici, l’art. 57 CTS “esprime una
preferenza per l’affidamento diretto in favore di tali enti che non preclude alla stazione
appaltante di optare per il ricorso al mercato”.

Debitamente vengono evidenziate le distinzioni disciplinari tra le due qualifiche soggettive,
così come risultanti dalla l. n. 381/1991 e dagli artt. 32-35 CTS. Ad esempio, mentre per le
cooperative sociali il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del
numero complessivo dei soci, per le ODV l’attività di volontariato degli associati è
prevalente e il numero dei lavoratori non può eccedere il cinquanta per cento del numero
dei volontari. Per il Collegio, il ricorso massivo alla componente volontaria “rientra
nell’ontologica natura degli enti di volontariato. e non è considerata una violazione della
concorrenza, anzi consentendo alle stazioni appaltanti di godere del vantaggio della
riduzione del prezzo dell’appalto”. L’“asimmetria virtuosa”, come chiarito dal Tar Napoli con
la sentenza n. 4606/2018, consente, nell’ambito “del trasporto sanitario d’urgenza, in cui
acquisiscono particolare rilevanza i principi di universalità e solidarietà, di offrire un
servizio equilibrato ed accessibile a tutti”.

Risultano centrali il riconoscimento dell’efficienza del modello operazionale espresso dalle
ODV, il necessario rispetto del favor partecipationis e il rispetto dell’art. 41, comma 14,
codice dei contratti pubblici. Ai sensi della cennata previsione normativa, “i costi della
manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta
ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo
dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. Quindi, chiariscono i
giudici, le ODV “possono organizzare la propria attività in ossequio a parametri di
efficienza, attraverso la predisposizione di una adeguata ed efficace struttura aziendale”.

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