Terzjus ritiene il rispetto degli adempimenti non solo un obbligo legislativo a cui ottemperare, ma anche l’occasione e lo strumento per migliorare la gestione delle attività secondo il principio della trasparenza e della rendicontazione.
Statuto Fondazione Terzjus – ETS
Fondazione Terzjus – ETS Osservatorio di diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale.
Iscrizione dell’Ente FONDAZIONE TERZJUS OSSERVATORIO DI DIRITTO DEL TERZO SETTORE, DELLA FILANTROPIA E DELL IMPRESA SOCIALE ETS (rep. n. 39170, CF 96442080584) nella sezione “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
Sede Legale Via dei redentoristi, 09 – 00186- ROMA – C.F. 96442080584 – www.terzjus.it – [email protected] – [email protected]
ALLEGATO “E” alla raccolta 15420
STATUTO
“FONDAZIONE TERZJUS ETS”
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Normativa
applicabile
- È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
recante il Codice del Terzo settore (di seguito “CTS”), per
effetto di trasformazione da associazione operata ai sensi
dell’art. 42-bis del codice civile, la fondazione di
partecipazione denominata “Fondazione Terzjus – Osservatorio
di diritto del terzo settore, della filantropia e
dell’impresa sociale – ETS”, o anche, in forma breve,
“Fondazione Terzjus ETS” (di seguito indicata in questo
Statuto semplicemente come Fondazione). - La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l’acronimo “ETS”
soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), e fintanto che
rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento
dell’iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli
estremi della sua iscrizione nel RUNTS. - La Fondazione ha sede in Roma, all’indirizzo risultante
dai pubblici registri in cui è iscritta. - Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o
sopprimere, in Italia e all’estero, sedi secondarie, uffici
direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unità
locali o direzionali, comunque denominate. - La Fondazione ha durata illimitata.
- Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del
presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non
previsto e se compatibili, le norme del Codice civile. - La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e
coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente
tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da
associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da
ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente
del terzo settore sia per legge escluso o vietato.
Articolo 2
Scopo – Assenza di finalità lucrative – Esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale - La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone
l’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale,
delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5,
comma 1, CTS, e s.m.i., così come individuate all’articolo 3
del presente Statuto. - In particolare, la Fondazione si propone di promuovere la
cultura giuridica del terzo settore, della filantropia e
dell’impresa sociale, muovendo dall’analisi della riforma
del terzo settore del 2017 e dal suo stato di concreta
applicazione, nonché di valorizzare il dialogo con l’Unione
europea sui temi del Terzo settore, della filantropia e
dell’impresa sociale, con particolare riferimento al loro
quadro giuridico e di policy, anche in collaborazione con lo
Stato ed altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri. - Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è
utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò
tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione
nelle proprie attività di interesse generale. - Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso
divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e
riserve comunque denominate, ai fondatori, soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di
partecipazione. - Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si
considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
rivesta cariche sociali di compensi individuali non
proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità
assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a
quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi
settori e condizioni;
b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento
rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai
contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore
normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a
condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai
soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della
Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro
affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
direttamente o indirettamente controllate o collegate,
esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali
cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto
dell’attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,
in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
quattro punti al tasso annuo di riferimento.
Articolo 3
Oggetto sociale – Attività di interesse generale – Attività
“diverse” - La Fondazione persegue le proprie finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti
attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma
1, CTS:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale. incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale;
m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da
enti composti in misura non inferiore al settanta per cento
da enti del terzo settore. - In particolare, la Fondazione potrà realizzare, sia da
sola che in collaborazione con altre associazioni,
fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra
le altre le seguenti attività:
- attività di studio e ricerca, di tipo teorico, empirico ed
applicato, a carattere nazionale, internazionale e
comparato, sui temi del diritto del terzo settore,
dell’impresa sociale, del volontariato, dell’economia
sociale e dell’innovazione sociale, favorendo in particolare
la crescita e il coinvolgimento di giovani ricercatori e lo
sviluppo della cultura giuridica del terzo settore; - iniziative di valorizzazione e disseminazione dei
risultati della ricerca; - attività formative rivolte sia a giovani sia a dirigenti e
amministratori degli enti del terzo settore, realizzate in
proprio o in collaborazione con istituzioni universitarie e
non, italiane e internazionali; - attività di divulgazione e diffusione, tramite conferenze,
convegni, seminari e workshop, rivolte tanto alla comunità
scientifica e ad operatori ed esperti del settore quanto al
pubblico in generale; - attività di consulenza rivolte, in particolare, alle
organizzazioni del terzo settore e alle loro rappresentanze,
ai soggetti regolatori di livello locale, nazionale e
internazionale, nonché a soggetti che intendano promuovere
iniziative nell’ambito del terzo settore, della filantropia
e dell’economia sociale.
- La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le
attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle
attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e
pubblicazioni. La Fondazione svolge la propria attività
principalmente in Italia, ma può sviluppare iniziative, in
autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in
qualsiasi paese del mondo. - Nello svolgimento delle predette attività, la Fondazione
si propone di promuovere e favorire la diversità e la
multiculturalità nonché pari opportunità di accesso ai
soggetti che intendano partecipare alle attività della
Fondazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità
socio-economica. - La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da
quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano
secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse
generale ai sensi dell’articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i
criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di
quest’ultima disposizione normativa. - La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi
in conformità alla normativa applicabile ed in particolare
alle disposizioni di cui all’articolo 7 CTS, e s.m.i. ed
intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e
benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed
europei, agli enti che operano nei settori in cui si
collocano le sue attività principali e secondarie. - La Fondazione potrà collaborare, anche in regime
convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici
e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed
internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento
di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di
scopi strumentali. - Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà
compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria,
che siano considerate necessarie e/o utili per il
raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare
e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o
comodataria. - Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione
intende agire quale ente non commerciale ai sensi delle
vigenti disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(TUIR) ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni del CTS
allorché diverranno efficaci.
Articolo 4
Lavoratori e volontari - I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello
previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la
differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della
Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto,
da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La
Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel
proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di
missione inclusa nel bilancio d’esercizio. - Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione
potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della
normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul
volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.
TITOLO II
PARTECIPANTI
Articolo 5
Definizione e categorie di partecipanti - Sono partecipanti della Fondazione:
a) i “partecipanti fondatori”, ovverosia gli enti che sono
intervenuti nell’atto di trasformazione dell’associazione
Terzjus in fondazione Terzjus, nonché gli enti che,
successivamente, sulla base delle disposizioni del presente
Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione
ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica;
b) gli enti che, successivamente, sulla base delle
disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio
di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione
quali “partecipanti aderenti”;
c) gli enti e le persone fisiche che, successivamente, sulla
base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati
dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla
Fondazione quali “partecipanti sostenitori”. - La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e
cessa solo in presenza di una delle cause di cui
all’articolo 7 del presente Statuto. In particolare, ai fini
del presente articolo 7 dello Statuto, i “partecipanti
aderenti” devono condividere e, pertanto, mediante la loro
partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i
partecipanti fondatori perseguono attraverso la Fondazione,
in coerenza con quanto previsto all’articolo 3 del presente
Statuto. - La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di
Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti diviso
per categorie ai sensi del precedente comma 1, nel quale
saranno indicati la sede legale di ciascun partecipante
unitamente ai relativi indirizzi e-mail e PEC che dovranno
essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione
e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente
statuto.
Articolo 6
Ammissione - Può presentare domanda di ammissione quale “partecipante
fondatore”, “partecipante aderente” o “partecipante
sostenitore” della Fondazione qualsiasi ente giuridico,
pubblico o privato, che ne condivida le finalità, intenda
contribuire al suo patrimonio (fondo di dotazione o fondo di
gestione) mediante un apporto, anche periodico, di importo
non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di
Amministrazione per ciascuna categoria di partecipanti. Le
persone fisiche possono essere ammesse a partecipare
soltanto quali “partecipanti sostenitori”. Ulteriori, più
specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti
in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di
ammissione e cessazione dei partecipanti, nonché sui loro
diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di
Amministrazione. - La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di
Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo
ricevimento, motivando l’eventuale rifiuto. Avverso il
rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della
Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche
proporre all’aspirante partecipante l’ammissione in una
categoria di partecipanti diversa da quella richiesta nella
domanda di ammissione. - A seguito dell’ammissione, il partecipante è tenuto ad
osservare le disposizioni del presente Statuto e i
regolamenti della Fondazione. - Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del
partecipante, in presenza delle necessarie condizioni,
mutare la categoria di assegnazione del partecipante.
Articolo 7
Cessazione - La qualifica di partecipante della Fondazione si perde
per scioglimento o estinzione dell’ente partecipante, nonché
a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per
recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti
salvi gli obblighi contributivi e d’altra natura già assunti
dal partecipante, in sede di stipula dell’atto di
trasformazione o in un momento successivo, in favore della
Fondazione e non ancora adempiuti. - Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la
sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente
di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere
comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta
elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha
efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte
del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli
obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non
ancora adempiuti. - Decade automaticamente dalla sua qualifica il
partecipante che perda i requisiti per l’ammissione o
risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche
periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto
un’intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di
Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare
l’esclusione del partecipante che si renda gravemente
inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione
ovvero in presenza di altri gravi motivi. L’esclusione è
comunicata al partecipante mediante lettera raccomandata
A.R., PEC o posta elettronica all’indirizzo del legale
rappresentante. L’esclusione ha efficacia immediata dal
momento in cui è comunicata al partecipante la relativa
delibera di esclusione da parte del Consiglio di
Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi
già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.
TITOLO III
PATRIMONIO ED ENTRATE
Articolo 8
Patrimonio - Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di
dotazione e dal fondo di gestione. - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito
dalle risorse apportate in sede di costituzione della
Fondazione stessa dai partecipanti fondatori, ciascuno nella
misura definita nell’atto di trasformazione.
Articolo 9
Fondo di dotazione e fondo di gestione - Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità
della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi,
s’incrementa:
a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti
fondatori;
b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei
partecipanti sostenitori;
c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni,
liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque
denominati, che siano specificamente destinati ad incremento
del fondo di dotazione della Fondazione;
d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il
Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente
destinare ad incremento del fondo di dotazione della
Fondazione. - Il fondo di gestione, destinato a finanziare l’attività
corrente della Fondazione, s’incrementa mediante:
a) le quote associative annuali che il Consiglio di
Amministrazione ponga eventualmente a carico dei
partecipanti;
b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei
partecipanti e di terzi che non siano specificamente
destinati ad incremento del fondo di dotazione della
Fondazione;
c) gli apporti, elargizioni o contributi dei partecipanti
che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso
partecipante, nel momento in cui il predetto apporto,
elargizione o contributo sia effettuato, al perseguimento di
uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati
dall’articolo 3, comma 2, del presente Statuto;
d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto
dell’attività della Fondazione;
f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non
specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad
incremento del suo fondo di dotazione;
h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate
entrate. - Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in
fase di avvio delle attività, il Consiglio di
Amministrazione può stabilire, secondo criteri di perizia,
prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della
Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per
il finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.
Articolo 10
Irripetibilità di apporti e versamenti - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,
effettuato da un partecipante non è ripetibile dal
partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi
titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di
scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della
partecipazione per scioglimento o estinzione dell’ente,
ovvero per recesso, decadenza o esclusione. - Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,
effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore
della Fondazione non attribuisce alcun diritto di
partecipazione all’organizzazione o all’attività della
Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla
Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa
applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di
partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna
quota di partecipazione alla Fondazione che sia
considerabile come di titolarità del partecipante o del
soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o
che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione
a titolo particolare né per successione a titolo universale,
né per atto tra vivi né a causa di morte.
Articolo 11
Finanziamenti dei partecipanti - La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi
partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla
restituzione del capitale finanziato, alle seguenti
condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in
forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma
scritta, l’erogazione s’intende effettuata a titolo di
apporto non ripetibile alla Fondazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di
interesse non può essere superiore al tasso massimo
prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo
settore, diminuito di un punto percentuale, e se il
contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è
ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo,
diminuito di un punto percentuale.
Articolo 12
Esercizio finanziario e bilanci - La Fondazione organizza la propria attività sulla base di
esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio
consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio
sociale ove obbligatorio per legge. - Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di
Amministrazione predispone il progetto di bilancio
preventivo per l’anno successivo. Il progetto di bilancio
preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del
Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed
essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione
entro il 30 novembre di ogni anno. - Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre il
progetto di bilancio consuntivo entro sessanta giorni dalla
fine di ogni esercizio. Il progetto di bilancio consuntivo
dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio
dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere
infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il
30 aprile di ogni anno. - Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo
settore, e dunque:
a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la
Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione
dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione
che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e
finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità
statutarie;
c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla
modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020,
e s.m.i.;
d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione
in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di
missione, il carattere strumentale e secondario delle
attività diverse da quelle di interesse generale
eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall’articolo
6 CTS. - Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione
di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio
sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a
depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito
Internet. - Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila
euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma
anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai
partecipanti. - Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle
raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno
altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno
presso il RUNTS.
TITOLO IV
ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE
Articolo 13
Organi della Fondazione - Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice
Presidente ove nominato
c) il Segretario generale
d) il Collegio dei partecipanti
e) l’Organo di controllo
f) il Comitato Scientifico
g) il Direttore Scientifico - I componenti degli organi devono essere scelti fra
persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e
di indiscussa probità, nonché con esperienza di ricerca,
lavorativa, accademica o professionale, nel terzo settore,
nella filantropia o nell’economia sociale. Non possono
ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che
si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o
decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile o siano
stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione.
Articolo 14
Consiglio di Amministrazione - Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
trasformazione, la Fondazione è amministrata da un Consiglio
di Amministrazione composto:
a) dal Presidente e da un numero fisso di consiglieri, pari
al numero dei partecipanti fondatori;
b) da un numero variabile da uno a cinque di ulteriori
consiglieri, determinato in ragione del numero dei
partecipanti aderenti alla Fondazione al momento in cui la
nomina debba essere effettuata, ossia:
- fino a tre (3) partecipanti aderenti: un consigliere
ulteriore; - da quattro (4) a otto (8) partecipanti aderenti: due
consiglieri ulteriori; - da nove (9) a quattordici (14) partecipanti aderenti: tre
consiglieri ulteriori;
da quindici (15) a venti (20) partecipanti aderenti:
quattro consiglieri ulteriori; - da ventuno (21) partecipanti aderenti in poi: cinque
consiglieri ulteriori.
- Ciascun partecipante fondatore, anche se ammesso nel
corso del mandato, nomina uno dei consiglieri di cui alla
lettera a) del precedente comma 1. - I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma
1 sono eletti dal Collegio dei partecipanti, senza il voto
dei partecipanti sostenitori, esclusivamente tra persone
indicate dai partecipanti aderenti. - I consiglieri durano in carica per un triennio e possono
sempre essere rinominati o rieletti. Se nel corso del
mandato viene a mancare un consigliere per revoca,
decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo
consigliere nominato o eletto ai sensi delle disposizioni
del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto
resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato
degli altri consiglieri. - I consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma
1 sono revocabili per giusta causa dal partecipante
fondatore che li abbia nominati. I consiglieri di cui alla
lettera b) del precedente comma 1 sono revocabili dal
Collegio dei partecipanti senza il voto dei partecipanti
sostenitori. - I consiglieri nominati dagli enti ammessi quali
partecipanti fondatori nel corso del mandato, restano in
carica per il periodo residuo di durata del mandato degli
altri consiglieri.
Articolo 15
Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione - Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri
relativi all’amministrazione del patrimonio della Fondazione
e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e
straordinaria della Fondazione e all’organizzazione delle
sue attività in funzione del perseguimento delle finalità
statutarie. - Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ha tra gli
altri, ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e
dalla legge, il potere di:
1) nominare, tra persone ad esso esterne, il Presidente
della Fondazione e determinarne l’eventuale compenso;
2) nominare tra i suoi componenti un eventuale Vice
Presidente della Fondazione e determinarne l’eventuale
compenso;
3) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario
Generale della Fondazione e determinarne l’eventuale
compenso;
4) nominare il componente o i componenti dell’Organo di
controllo e determinarne il compenso;
5) nominare il revisore legale o la società di revisione
legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge;
6) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore
Scientifico della Fondazione e determinarne l’eventuale
compenso;
7) nominare, su proposta del Presidente e del Direttore
Scientifico, i componenti del Comitato Scientifico della
Fondazione;
8) revocare i componenti degli organi della Fondazione e
promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro
confronti;
9) su proposta del Presidente e del Segretario Generale,
stabilire annualmente il piano generale delle attività
della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività
di cui al presente Statuto;
10) approvare il bilancio preventivo e il bilancio
consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio
per legge, documentando nella relazione di missione di cui
all’art. 13, comma 1, CTS, il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse da quelle di interesse
generale svolte dalla Fondazione;
11) approvare eventuali regolamenti della Fondazione;
12) approvare eventuali modifiche al presente statuto,
previo parere del Collegio dei partecipanti. - Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri,
l’obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma,
i partecipanti apportassero ai sensi dell’art. 9, comma 2,
lettera c), del presente Statuto, per l’attuazione della
specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti
stessi in sede di apporto. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi
membri, incluso il Presidente, uno o più consiglieri
delegati, ovvero un Comitato esecutivo composto da un numero
dispari di consiglieri, attribuendogli i poteri per la
gestione corrente e per l’ordinaria amministrazione della
Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non
delegabili.
Articolo 16
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due
volte all’anno per approvare il bilancio preventivo e quello
consuntivo e per approvare il piano generale delle attività
della Fondazione. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il
Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta
ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo
dei consiglieri in carica. - La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso
contenente l’ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai
componenti dell’Organo di controllo almeno otto giorni prima
della data fissata per la riunione, anche se in caso di
urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni.
L’avviso di convocazione può essere trasmesso mediante
lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, e deve
contenere giorno, ora, luogo e modalità di partecipazione. - Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono
valide anche senza convocazione formale quando intervengano
tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti
dell’Organo di controllo. - Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente
o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi,
sono presiedute dal consigliere più anziano di età. - Il Segretario Generale della Fondazione svolge le
funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso
di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente
lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra
persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone
diverse dai consiglieri. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente
assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di
voti, prevale il voto espresso dal Presidente. - Delle sedute del Consiglio è redatto verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I
verbali del Consiglio sono trascritti nell’apposito libro
delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 17
Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono
essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a
condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di
discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente
agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi
presupposti il Consiglio di Amministrazione s’intende tenuto
nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario
Generale, i quali provvederanno a redigere il verbale della
riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è
avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di
come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il
collegamento con i componenti dell’Organo di controllo non
presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.
Articolo 18
Firma e rappresentanza sociale - La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di
fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o
impedimento al Vice Presidente, ove nominato. - La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite
anche ai consiglieri delegati, se nominati, e al Segretario
Generale, nell’ambito dei poteri ad essi conferiti. - Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare
procure per singoli atti o categorie di atti.
Articolo 19
Presidente - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che
in giudizio, ed è responsabile dell’attuazione delle
delibere del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando
quanto stabilito nell’atto di trasformazione, il Presidente
è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima
riunione, tra persone ad esso esterne ed entra a far parte
del Consiglio di Amministrazione con l’accettazione della
nomina. - Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto
gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di
Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta
in volta. - Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure
speciali per singoli atti e di nominare avvocati e
procuratori alle liti. - Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di
Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le
veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La
firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza o
dell’impedimento del Presidente.
Articolo 20
Segretario Generale - Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
trasformazione, il Segretario Generale è nominato dal
Consiglio di Amministrazione tra persone ad esso esterne che
abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei
settori di attività di competenza della Fondazione. - Il Segretario Generale sovrintende all’attività tecnica e
finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere
del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni
atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente
esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari
e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui;
conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e
donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del
patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di
Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e
la vigilanza sull’esecuzione delle attività di gestione. - Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale
ulteriori poteri finalizzati all’esecuzione di specifiche
delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di
Amministrazione, o in generale ogni potere connesso
all’implementazione, al coordinamento, all’esecuzione e alla
buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di
Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della
Fondazione. - Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il
Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive
la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione. - Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione
del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che
garantiscano pubblicità e trasparenza, all’eventuale
assunzione di personale, determinandone l’inquadramento e il
trattamento economico, con il relativo potere disciplinare
in conformità alle norme di legge applicabili. - Il Segretario Generale predispone inoltre il piano
formativo che sottopone all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione, e ne cura l’attuazione gestendo ed
organizzando le attività annuali.
Articolo 21
Collegio dei partecipanti - Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della
Fondazione ed è composto da tutti i suoi partecipanti,
fondatori, aderenti e sostenitori, i quali vi partecipano
attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati. - Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere
non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto
nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e
può sempre inoltre formulare proposte in ordine al piano
delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione. - Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal
Presidente della Fondazione ogni qual volta sia necessario
ai sensi del presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga
opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e
motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ed in ogni
caso almeno una volta all’anno. - Nell’ambito del Collegio dei partecipanti ciascun
partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto nel
presente Statuto, che può anche escludere il diritto di voto
di alcuni partecipanti in relazione a specifiche materie. - Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
in questo Statuto con riguardo al Consiglio di
Amministrazione. - Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario
Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.
Articolo 22
Organo di controllo - Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
trasformazione, l’Organo di controllo è costituito da un
Sindaco unico ed un supplente (nel caso di organo
monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti
(nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell’Organo
di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I
componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra
le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2,
del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono
essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo
collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo
monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di
controllo monocratico salvi i casi in cui la legge non
imponga l’organo collegiale, anche ai soli fini della
revisione legale. - L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge
e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando
obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee
guida ministeriali. - I componenti dell’Organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni o su determinati affari. - I sindaci restano in carica per il periodo stabilito al
momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione
della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e
possono sempre essere rinominati. - Al funzionamento dell’Organo di controllo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo
Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché
le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del
codice civile. - L’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro
delle sue adunanze e deliberazioni.
Articolo 23
Revisione legale - Qualora obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del CTS, e
s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita
all’Organo di controllo nella composizione di legge, il
Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di
un revisore legale o di una società di revisione iscritti
nell’apposito registro, determinandone anche il compenso. - Il revisore legale o la società di revisione restano in
carica per il periodo stabilito dal Consiglio di
Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza
di determinazione della durata della carica, fino a
dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di
Amministrazione, e possono sempre essere rinominati. - Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare
il revisore legale anche qualora non sia obbligatorio per
legge.
Articolo 24
Direttore Scientifico - Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
trasformazione, il Direttore Scientifico della Fondazione è
nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Presidente della Fondazione. - Il Direttore Scientifico è scelto tra accademici di
chiara fama, possibilmente anche internazionale, in materia
di diritto del terzo settore, della filantropia e
dell’impresa sociale. - Il Direttore Scientifico coordina l’attività di studio e
di ricerca della Fondazione in coerenza con il programma di
ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione; gestisce
il budget della ricerca assegnatogli dal Consiglio di
Amministrazione anche con riferimento a singole attività o
progetti; garantisce che l’attività di studio e ricerca sia
in linea con gli indirizzi programmatici definiti dal
Consiglio di Amministrazione; può partecipare, senza diritto
di voto, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione, del
Comitato esecutivo, ove nominato, e del Collegio dei
Partecipanti. - Il Direttore Scientifico è componente del Comitato
Scientifico e lo presiede in caso di assenza del Presidente
della Fondazione.
Articolo 25
Comitato Scientifico - Il Comitato Scientifico è organo consultivo della
Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri,
scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Presidente e del Direttore Scientifico, tra
persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto
prestigio e specchiata professionalità nelle materie
d’interesse della Fondazione. I componenti del Comitato
Scientifico non possono contemporaneamente essere membri del
Consiglio di Amministrazione o di altri organi della
Fondazione. - Il Comitato Scientifico svolge una funzione
tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle
iniziative e ad ogni altra questione per la quale il
Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il
parere, per definire aspetti specifici delle singole
attività ed iniziative di rilevante importanza. In
particolare, esso:
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella
predisposizione del programma di attività della Fondazione; - valuta i progetti scientifici della Fondazione;
- contribuisce alle attività e ai progetti della Fondazione;
- si esprime su ogni questione o valutazione che gli venga
sottoposta dal Direttore Scientifico o dal Presidente della
Fondazione.
- Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di
progetto o in comitati tematici individuati dal Consiglio di
Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata
e funzioni. - I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre
anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per
dimissioni, incompatibilità o revoca. - Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su
convocazione del Presidente o del Direttore Scientifico. - Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
È sempre possibile fornire pareri di minoranza. Delle
riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da
chi presiede la riunione e dal segretario.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 26
Estinzione e devoluzione del patrimonio - Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione
per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo
settore con finalità analoghe sulla base di determinazione
del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio
dei partecipanti, dopo aver acquisito preventivamente il
parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS.
F.TO LUIGI BOBBA
F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO