Terzjus ritiene il rispetto degli adempimenti non solo un obbligo legislativo a cui ottemperare, ma anche l’occasione e lo strumento per migliorare la gestione delle attività secondo il principio della trasparenza e della rendicontazione.

Statuto Fondazione TerzjusETS

Fondazione Terzjus – ETS Osservatorio di diritto del terzo settore, della filantropia e dell’impresa sociale.

Iscrizione dell’Ente FONDAZIONE TERZJUS OSSERVATORIO DI DIRITTO DEL TERZO SETTORE, DELLA FILANTROPIA E DELL IMPRESA SOCIALE ETS (rep. n. 39170, CF 96442080584) nella sezione “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Sede Legale Via dei redentoristi, 09 – 00186- ROMA – C.F. 96442080584 – www.terzjus.it[email protected][email protected]

ALLEGATO “E” alla raccolta 15420
STATUTO
“FONDAZIONE TERZJUS ETS”
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Normativa
applicabile

  1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del
    codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
    recante il Codice del Terzo settore (di seguito “CTS”), per
    effetto di trasformazione da associazione operata ai sensi
    dell’art. 42-bis del codice civile, la fondazione di
    partecipazione denominata “Fondazione Terzjus – Osservatorio
    di diritto del terzo settore, della filantropia e
    dell’impresa sociale – ETS”, o anche, in forma breve,
    “Fondazione Terzjus ETS” (di seguito indicata in questo
    Statuto semplicemente come Fondazione).
  2. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l’acronimo “ETS”
    soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico
    Nazionale del Terzo Settore (“RUNTS”), e fintanto che
    rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento
    dell’iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti,
    nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli
    estremi della sua iscrizione nel RUNTS.
  3. La Fondazione ha sede in Roma, all’indirizzo risultante
    dai pubblici registri in cui è iscritta.
  4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o
    sopprimere, in Italia e all’estero, sedi secondarie, uffici
    direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unità
    locali o direzionali, comunque denominate.
  5. La Fondazione ha durata illimitata.
  6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del
    presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non
    previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.
  7. La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e
    coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente
    tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
    1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
    da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da
    associazioni professionali e di rappresentanza di categorie
    economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da
    ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente
    del terzo settore sia per legge escluso o vietato.
    Articolo 2
    Scopo – Assenza di finalità lucrative – Esclusivo
    perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
    utilità sociale
  8. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone
    l’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
    svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale,
    delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5,
    comma 1, CTS, e s.m.i., così come individuate all’articolo 3
    del presente Statuto.
  9. In particolare, la Fondazione si propone di promuovere la
    cultura giuridica del terzo settore, della filantropia e
    dell’impresa sociale, muovendo dall’analisi della riforma
    del terzo settore del 2017 e dal suo stato di concreta
    applicazione, nonché di valorizzare il dialogo con l’Unione
    europea sui temi del Terzo settore, della filantropia e
    dell’impresa sociale, con particolare riferimento al loro
    quadro giuridico e di policy, anche in collaborazione con lo
    Stato ed altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
  10. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali
    ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è
    utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai
    fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò
    tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione
    nelle proprie attività di interesse generale.
  11. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso
    divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo
    indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e
    riserve comunque denominate, ai fondatori, soci,
    partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed
    altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in
    ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di
    partecipazione.
  12. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si
    considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
    a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
    rivesta cariche sociali di compensi individuali non
    proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità
    assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a
    quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi
    settori e condizioni;
    b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di
    retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento
    rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai
    contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto
    legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
    c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
    valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore
    normale;
    d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a
    condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati
    o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
    amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi
    titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai
    soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della
    Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro
    affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi
    direttamente o indirettamente controllate o collegate,
    esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali
    cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto
    dell’attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;
    e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
    intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,
    in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di
    quattro punti al tasso annuo di riferimento.
    Articolo 3
    Oggetto sociale – Attività di interesse generale – Attività
    “diverse”
  13. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche,
    solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti
    attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma
    1, CTS:
    d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
    sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
    modificazioni, nonché attività culturali di interesse
    sociale con finalità educativa;
    g) formazione universitaria e post-universitaria;
    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    i) organizzazione e gestione di attività culturali,
    artistiche o ricreative di interesse sociale. incluse
    attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della
    cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
    interesse generale;
    m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da
    enti composti in misura non inferiore al settanta per cento
    da enti del terzo settore.
  14. In particolare, la Fondazione potrà realizzare, sia da
    sola che in collaborazione con altre associazioni,
    fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra
    le altre le seguenti attività:
  • attività di studio e ricerca, di tipo teorico, empirico ed
    applicato, a carattere nazionale, internazionale e
    comparato, sui temi del diritto del terzo settore,
    dell’impresa sociale, del volontariato, dell’economia
    sociale e dell’innovazione sociale, favorendo in particolare
    la crescita e il coinvolgimento di giovani ricercatori e lo
    sviluppo della cultura giuridica del terzo settore;
  • iniziative di valorizzazione e disseminazione dei
    risultati della ricerca;
  • attività formative rivolte sia a giovani sia a dirigenti e
    amministratori degli enti del terzo settore, realizzate in
    proprio o in collaborazione con istituzioni universitarie e
    non, italiane e internazionali;
  • attività di divulgazione e diffusione, tramite conferenze,
    convegni, seminari e workshop, rivolte tanto alla comunità
    scientifica e ad operatori ed esperti del settore quanto al
    pubblico in generale;
  • attività di consulenza rivolte, in particolare, alle
    organizzazioni del terzo settore e alle loro rappresentanze,
    ai soggetti regolatori di livello locale, nazionale e
    internazionale, nonché a soggetti che intendano promuovere
    iniziative nell’ambito del terzo settore, della filantropia
    e dell’economia sociale.
  1. La Fondazione si può dotare di tutti gli strumenti e le
    attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle
    attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e
    pubblicazioni. La Fondazione svolge la propria attività
    principalmente in Italia, ma può sviluppare iniziative, in
    autonomia o in collaborazione con altri soggetti, in
    qualsiasi paese del mondo.
  2. Nello svolgimento delle predette attività, la Fondazione
    si propone di promuovere e favorire la diversità e la
    multiculturalità nonché pari opportunità di accesso ai
    soggetti che intendano partecipare alle attività della
    Fondazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
    di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
    e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità
    socio-economica.
  3. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da
    quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano
    secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse
    generale ai sensi dell’articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i
    criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di
    quest’ultima disposizione normativa.
  4. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi
    in conformità alla normativa applicabile ed in particolare
    alle disposizioni di cui all’articolo 7 CTS, e s.m.i. ed
    intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e
    benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed
    europei, agli enti che operano nei settori in cui si
    collocano le sue attività principali e secondarie.
  5. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime
    convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici
    e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed
    internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento
    di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di
    scopi strumentali.
  6. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà
    compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni
    contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria,
    che siano considerate necessarie e/o utili per il
    raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare
    e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o
    comodataria.
  7. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione
    intende agire quale ente non commerciale ai sensi delle
    vigenti disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
    (TUIR) ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni del CTS
    allorché diverranno efficaci.
    Articolo 4
    Lavoratori e volontari
  8. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un
    trattamento economico e normativo non inferiore a quello
    previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del
    decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la
    differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della
    Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto,
    da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La
    Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel
    proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di
    missione inclusa nel bilancio d’esercizio.
  9. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione
    potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della
    normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul
    volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.
    TITOLO II
    PARTECIPANTI
    Articolo 5
    Definizione e categorie di partecipanti
  10. Sono partecipanti della Fondazione:
    a) i “partecipanti fondatori”, ovverosia gli enti che sono
    intervenuti nell’atto di trasformazione dell’associazione
    Terzjus in fondazione Terzjus, nonché gli enti che,
    successivamente, sulla base delle disposizioni del presente
    Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione
    ammessi a partecipare alla Fondazione con questa qualifica;
    b) gli enti che, successivamente, sulla base delle
    disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio
    di Amministrazione ammessi a partecipare alla Fondazione
    quali “partecipanti aderenti”;
    c) gli enti e le persone fisiche che, successivamente, sulla
    base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati
    dal Consiglio di Amministrazione ammessi a partecipare alla
    Fondazione quali “partecipanti sostenitori”.
  11. La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e
    cessa solo in presenza di una delle cause di cui
    all’articolo 7 del presente Statuto. In particolare, ai fini
    del presente articolo 7 dello Statuto, i “partecipanti
    aderenti” devono condividere e, pertanto, mediante la loro
    partecipazione alla Fondazione, perseguire le medesime
    finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che i
    partecipanti fondatori perseguono attraverso la Fondazione,
    in coerenza con quanto previsto all’articolo 3 del presente
    Statuto.
  12. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di
    Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti diviso
    per categorie ai sensi del precedente comma 1, nel quale
    saranno indicati la sede legale di ciascun partecipante
    unitamente ai relativi indirizzi e-mail e PEC che dovranno
    essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione
    e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente
    statuto.
    Articolo 6
    Ammissione
  13. Può presentare domanda di ammissione quale “partecipante
    fondatore”, “partecipante aderente” o “partecipante
    sostenitore” della Fondazione qualsiasi ente giuridico,
    pubblico o privato, che ne condivida le finalità, intenda
    contribuire al suo patrimonio (fondo di dotazione o fondo di
    gestione) mediante un apporto, anche periodico, di importo
    non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di
    Amministrazione per ciascuna categoria di partecipanti. Le
    persone fisiche possono essere ammesse a partecipare
    soltanto quali “partecipanti sostenitori”. Ulteriori, più
    specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti
    in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di
    ammissione e cessazione dei partecipanti, nonché sui loro
    diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di
    Amministrazione.
  14. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di
    Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo
    ricevimento, motivando l’eventuale rifiuto. Avverso il
    rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della
    Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche
    proporre all’aspirante partecipante l’ammissione in una
    categoria di partecipanti diversa da quella richiesta nella
    domanda di ammissione.
  15. A seguito dell’ammissione, il partecipante è tenuto ad
    osservare le disposizioni del presente Statuto e i
    regolamenti della Fondazione.
  16. Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del
    partecipante, in presenza delle necessarie condizioni,
    mutare la categoria di assegnazione del partecipante.
    Articolo 7
    Cessazione
  17. La qualifica di partecipante della Fondazione si perde
    per scioglimento o estinzione dell’ente partecipante, nonché
    a seguito di decesso della persona fisica, ovvero per
    recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti
    salvi gli obblighi contributivi e d’altra natura già assunti
    dal partecipante, in sede di stipula dell’atto di
    trasformazione o in un momento successivo, in favore della
    Fondazione e non ancora adempiuti.
  18. Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la
    sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente
    di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere
    comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta
    elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha
    efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte
    del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli
    obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non
    ancora adempiuti.
  19. Decade automaticamente dalla sua qualifica il
    partecipante che perda i requisiti per l’ammissione o
    risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche
    periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto
    un’intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di
    Amministrazione.
  20. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare
    l’esclusione del partecipante che si renda gravemente
    inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione
    ovvero in presenza di altri gravi motivi. L’esclusione è
    comunicata al partecipante mediante lettera raccomandata
    A.R., PEC o posta elettronica all’indirizzo del legale
    rappresentante. L’esclusione ha efficacia immediata dal
    momento in cui è comunicata al partecipante la relativa
    delibera di esclusione da parte del Consiglio di
    Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi
    già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.
    TITOLO III
    PATRIMONIO ED ENTRATE
    Articolo 8
    Patrimonio
  21. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di
    dotazione e dal fondo di gestione.
  22. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito
    dalle risorse apportate in sede di costituzione della
    Fondazione stessa dai partecipanti fondatori, ciascuno nella
    misura definita nell’atto di trasformazione.
    Articolo 9
    Fondo di dotazione e fondo di gestione
  23. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità
    della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi,
    s’incrementa:
    a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti
    fondatori;
    b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei
    partecipanti sostenitori;
    c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni,
    liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque
    denominati, che siano specificamente destinati ad incremento
    del fondo di dotazione della Fondazione;
    d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il
    Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente
    destinare ad incremento del fondo di dotazione della
    Fondazione.
  24. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l’attività
    corrente della Fondazione, s’incrementa mediante:
    a) le quote associative annuali che il Consiglio di
    Amministrazione ponga eventualmente a carico dei
    partecipanti;
    b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei
    partecipanti e di terzi che non siano specificamente
    destinati ad incremento del fondo di dotazione della
    Fondazione;
    c) gli apporti, elargizioni o contributi dei partecipanti
    che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso
    partecipante, nel momento in cui il predetto apporto,
    elargizione o contributo sia effettuato, al perseguimento di
    uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati
    dall’articolo 3, comma 2, del presente Statuto;
    d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
    e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto
    dell’attività della Fondazione;
    f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
    g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non
    specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad
    incremento del suo fondo di dotazione;
    h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate
    entrate.
  25. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in
    fase di avvio delle attività, il Consiglio di
    Amministrazione può stabilire, secondo criteri di perizia,
    prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della
    Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per
    il finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.
    Articolo 10
    Irripetibilità di apporti e versamenti
  26. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,
    effettuato da un partecipante non è ripetibile dal
    partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi
    titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di
    scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della
    partecipazione per scioglimento o estinzione dell’ente,
    ovvero per recesso, decadenza o esclusione.
  27. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,
    effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore
    della Fondazione non attribuisce alcun diritto di
    partecipazione all’organizzazione o all’attività della
    Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla
    Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa
    applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di
    partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna
    quota di partecipazione alla Fondazione che sia
    considerabile come di titolarità del partecipante o del
    soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o
    che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione
    a titolo particolare né per successione a titolo universale,
    né per atto tra vivi né a causa di morte.
    Articolo 11
    Finanziamenti dei partecipanti
  28. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi
    partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla
    restituzione del capitale finanziato, alle seguenti
    condizioni:
    a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in
    forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma
    scritta, l’erogazione s’intende effettuata a titolo di
    apporto non ripetibile alla Fondazione;
    b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di
    interesse non può essere superiore al tasso massimo
    prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo
    settore, diminuito di un punto percentuale, e se il
    contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è
    ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo,
    diminuito di un punto percentuale.
    Articolo 12
    Esercizio finanziario e bilanci
  29. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di
    esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1°
    gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
    esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio
    consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio
    sociale ove obbligatorio per legge.
  30. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di
    Amministrazione predispone il progetto di bilancio
    preventivo per l’anno successivo. Il progetto di bilancio
    preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del
    Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed
    essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione
    entro il 30 novembre di ogni anno.
  31. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre il
    progetto di bilancio consuntivo entro sessanta giorni dalla
    fine di ogni esercizio. Il progetto di bilancio consuntivo
    dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio
    dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere
    infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il
    30 aprile di ogni anno.
  32. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto
    di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo
    settore, e dunque:
    a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la
    Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;
    b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato
    patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione
    dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione
    che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e
    finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità
    statutarie;
    c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla
    modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020,
    e s.m.i.;
    d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione
    in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di
    missione, il carattere strumentale e secondario delle
    attività diverse da quelle di interesse generale
    eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall’articolo
    6 CTS.
  33. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione
    di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio
    sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a
    depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito
    Internet.
  34. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila
    euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma
    anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli
    eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
    titolo attribuiti ai componenti degli organi di
    amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai
    partecipanti.
  35. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle
    raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno
    altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno
    presso il RUNTS.
    TITOLO IV
    ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE
    Articolo 13
    Organi della Fondazione
  36. Sono organi della Fondazione:
    a) il Consiglio di Amministrazione
    b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice
    Presidente ove nominato
    c) il Segretario generale
    d) il Collegio dei partecipanti
    e) l’Organo di controllo
    f) il Comitato Scientifico
    g) il Direttore Scientifico
  37. I componenti degli organi devono essere scelti fra
    persone con piena capacità civile, di specchiata moralità e
    di indiscussa probità, nonché con esperienza di ricerca,
    lavorativa, accademica o professionale, nel terzo settore,
    nella filantropia o nell’economia sociale. Non possono
    ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che
    si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o
    decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile o siano
    stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
    effetti della riabilitazione.
    Articolo 14
    Consiglio di Amministrazione
  38. Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
    trasformazione, la Fondazione è amministrata da un Consiglio
    di Amministrazione composto:
    a) dal Presidente e da un numero fisso di consiglieri, pari
    al numero dei partecipanti fondatori;
    b) da un numero variabile da uno a cinque di ulteriori
    consiglieri, determinato in ragione del numero dei
    partecipanti aderenti alla Fondazione al momento in cui la
    nomina debba essere effettuata, ossia:
  • fino a tre (3) partecipanti aderenti: un consigliere
    ulteriore;
  • da quattro (4) a otto (8) partecipanti aderenti: due
    consiglieri ulteriori;
  • da nove (9) a quattordici (14) partecipanti aderenti: tre
    consiglieri ulteriori;
    da quindici (15) a venti (20) partecipanti aderenti:
    quattro consiglieri ulteriori;
  • da ventuno (21) partecipanti aderenti in poi: cinque
    consiglieri ulteriori.
  1. Ciascun partecipante fondatore, anche se ammesso nel
    corso del mandato, nomina uno dei consiglieri di cui alla
    lettera a) del precedente comma 1.
  2. I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma
    1 sono eletti dal Collegio dei partecipanti, senza il voto
    dei partecipanti sostenitori, esclusivamente tra persone
    indicate dai partecipanti aderenti.
  3. I consiglieri durano in carica per un triennio e possono
    sempre essere rinominati o rieletti. Se nel corso del
    mandato viene a mancare un consigliere per revoca,
    decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo
    consigliere nominato o eletto ai sensi delle disposizioni
    del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto
    resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato
    degli altri consiglieri.
  4. I consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma
    1 sono revocabili per giusta causa dal partecipante
    fondatore che li abbia nominati. I consiglieri di cui alla
    lettera b) del precedente comma 1 sono revocabili dal
    Collegio dei partecipanti senza il voto dei partecipanti
    sostenitori.
  5. I consiglieri nominati dagli enti ammessi quali
    partecipanti fondatori nel corso del mandato, restano in
    carica per il periodo residuo di durata del mandato degli
    altri consiglieri.
    Articolo 15
    Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione
  6. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri
    relativi all’amministrazione del patrimonio della Fondazione
    e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e
    straordinaria della Fondazione e all’organizzazione delle
    sue attività in funzione del perseguimento delle finalità
    statutarie.
  7. Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
    trasformazione, il Consiglio di Amministrazione ha tra gli
    altri, ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto e
    dalla legge, il potere di:
    1) nominare, tra persone ad esso esterne, il Presidente
    della Fondazione e determinarne l’eventuale compenso;
    2) nominare tra i suoi componenti un eventuale Vice
    Presidente della Fondazione e determinarne l’eventuale
    compenso;
    3) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario
    Generale della Fondazione e determinarne l’eventuale
    compenso;
    4) nominare il componente o i componenti dell’Organo di
    controllo e determinarne il compenso;
    5) nominare il revisore legale o la società di revisione
    legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge;
    6) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore
    Scientifico della Fondazione e determinarne l’eventuale
    compenso;
    7) nominare, su proposta del Presidente e del Direttore
    Scientifico, i componenti del Comitato Scientifico della
    Fondazione;
    8) revocare i componenti degli organi della Fondazione e
    promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro
    confronti;
    9) su proposta del Presidente e del Segretario Generale,
    stabilire annualmente il piano generale delle attività
    della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività
    di cui al presente Statuto;
    10) approvare il bilancio preventivo e il bilancio
    consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio
    per legge, documentando nella relazione di missione di cui
    all’art. 13, comma 1, CTS, il carattere secondario e
    strumentale delle attività diverse da quelle di interesse
    generale svolte dalla Fondazione;
    11) approvare eventuali regolamenti della Fondazione;
    12) approvare eventuali modifiche al presente statuto,
    previo parere del Collegio dei partecipanti.
  8. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri,
    l’obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma,
    i partecipanti apportassero ai sensi dell’art. 9, comma 2,
    lettera c), del presente Statuto, per l’attuazione della
    specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti
    stessi in sede di apporto.
  9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi
    membri, incluso il Presidente, uno o più consiglieri
    delegati, ovvero un Comitato esecutivo composto da un numero
    dispari di consiglieri, attribuendogli i poteri per la
    gestione corrente e per l’ordinaria amministrazione della
    Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non
    delegabili.
    Articolo 16
    Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
  10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due
    volte all’anno per approvare il bilancio preventivo e quello
    consuntivo e per approvare il piano generale delle attività
    della Fondazione. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il
    Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta
    ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo
    dei consiglieri in carica.
  11. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso
    contenente l’ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai
    componenti dell’Organo di controllo almeno otto giorni prima
    della data fissata per la riunione, anche se in caso di
    urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni.
    L’avviso di convocazione può essere trasmesso mediante
    lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica, e deve
    contenere giorno, ora, luogo e modalità di partecipazione.
  12. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono
    valide anche senza convocazione formale quando intervengano
    tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti
    dell’Organo di controllo.
  13. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente
    o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi,
    sono presiedute dal consigliere più anziano di età.
  14. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le
    funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso
    di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente
    lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra
    persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone
    diverse dai consiglieri.
  15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di
    Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei
    consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente
    assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di
    voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
  16. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale,
    sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I
    verbali del Consiglio sono trascritti nell’apposito libro
    delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di
    Amministrazione.
    Articolo 17
    Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza
  17. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono
    essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a
    condizione che tutti i partecipanti possano essere
    identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di
    discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione
    degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente
    agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi
    presupposti il Consiglio di Amministrazione s’intende tenuto
    nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario
    Generale, i quali provvederanno a redigere il verbale della
    riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è
    avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di
    come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il
    collegamento con i componenti dell’Organo di controllo non
    presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.
    Articolo 18
    Firma e rappresentanza sociale
  18. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di
    fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del
    Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o
    impedimento al Vice Presidente, ove nominato.
  19. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite
    anche ai consiglieri delegati, se nominati, e al Segretario
    Generale, nell’ambito dei poteri ad essi conferiti.
  20. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare
    procure per singoli atti o categorie di atti.
    Articolo 19
    Presidente
  21. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
    rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che
    in giudizio, ed è responsabile dell’attuazione delle
    delibere del Consiglio di Amministrazione. Fermo restando
    quanto stabilito nell’atto di trasformazione, il Presidente
    è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima
    riunione, tra persone ad esso esterne ed entra a far parte
    del Consiglio di Amministrazione con l’accettazione della
    nomina.
  22. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto
    gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di
    Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta
    in volta.
  23. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure
    speciali per singoli atti e di nominare avvocati e
    procuratori alle liti.
  24. Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di
    Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le
    veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La
    firma del Vice Presidente fa prova dell’assenza o
    dell’impedimento del Presidente.
    Articolo 20
    Segretario Generale
  25. Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
    trasformazione, il Segretario Generale è nominato dal
    Consiglio di Amministrazione tra persone ad esso esterne che
    abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei
    settori di attività di competenza della Fondazione.
  26. Il Segretario Generale sovrintende all’attività tecnica e
    finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere
    del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni
    atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente
    esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari
    e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui;
    conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e
    donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del
    patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di
    Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e
    la vigilanza sull’esecuzione delle attività di gestione.
  27. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale
    ulteriori poteri finalizzati all’esecuzione di specifiche
    delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di
    Amministrazione, o in generale ogni potere connesso
    all’implementazione, al coordinamento, all’esecuzione e alla
    buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di
    Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della
    Fondazione.
  28. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il
    Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di
    Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive
    la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni
    del Consiglio di Amministrazione.
  29. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione
    del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che
    garantiscano pubblicità e trasparenza, all’eventuale
    assunzione di personale, determinandone l’inquadramento e il
    trattamento economico, con il relativo potere disciplinare
    in conformità alle norme di legge applicabili.
  30. Il Segretario Generale predispone inoltre il piano
    formativo che sottopone all’approvazione del Consiglio di
    Amministrazione, e ne cura l’attuazione gestendo ed
    organizzando le attività annuali.
    Articolo 21
    Collegio dei partecipanti
  31. Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della
    Fondazione ed è composto da tutti i suoi partecipanti,
    fondatori, aderenti e sostenitori, i quali vi partecipano
    attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.
  32. Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere
    non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto
    nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e
    può sempre inoltre formulare proposte in ordine al piano
    delle attività ovvero ad altre iniziative della Fondazione.
  33. Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal
    Presidente della Fondazione ogni qual volta sia necessario
    ai sensi del presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga
    opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e
    motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ed in ogni
    caso almeno una volta all’anno.
  34. Nell’ambito del Collegio dei partecipanti ciascun
    partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto nel
    presente Statuto, che può anche escludere il diritto di voto
    di alcuni partecipanti in relazione a specifiche materie.
  35. Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si
    applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
    in questo Statuto con riguardo al Consiglio di
    Amministrazione.
  36. Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario
    Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.
    Articolo 22
    Organo di controllo
  37. Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
    trasformazione, l’Organo di controllo è costituito da un
    Sindaco unico ed un supplente (nel caso di organo
    monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti
    (nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell’Organo
    di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I
    componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra
    le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma 2,
    del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono
    essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo
    collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo
    monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di
    controllo monocratico salvi i casi in cui la legge non
    imponga l’organo collegiale, anche ai soli fini della
    revisione legale.
  38. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge
    e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
    amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
    decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
    applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
    organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
    funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio
    dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
    utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando
    obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee
    guida ministeriali.
  39. I componenti dell’Organo di controllo possono in
    qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti
    di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono
    chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
    operazioni o su determinati affari.
  40. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito al
    momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione
    della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e
    possono sempre essere rinominati.
  41. Al funzionamento dell’Organo di controllo si applicano,
    in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo
    Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché
    le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del
    codice civile.
  42. L’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro
    delle sue adunanze e deliberazioni.
    Articolo 23
    Revisione legale
  43. Qualora obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del CTS, e
    s.m.i., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita
    all’Organo di controllo nella composizione di legge, il
    Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di
    un revisore legale o di una società di revisione iscritti
    nell’apposito registro, determinandone anche il compenso.
  44. Il revisore legale o la società di revisione restano in
    carica per il periodo stabilito dal Consiglio di
    Amministrazione al momento della nomina ovvero, in mancanza
    di determinazione della durata della carica, fino a
    dimissioni o a revoca da parte del Consiglio di
    Amministrazione, e possono sempre essere rinominati.
  45. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare
    il revisore legale anche qualora non sia obbligatorio per
    legge.
    Articolo 24
    Direttore Scientifico
  46. Fermo restando quanto stabilito nell’atto di
    trasformazione, il Direttore Scientifico della Fondazione è
    nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
    Presidente della Fondazione.
  47. Il Direttore Scientifico è scelto tra accademici di
    chiara fama, possibilmente anche internazionale, in materia
    di diritto del terzo settore, della filantropia e
    dell’impresa sociale.
  48. Il Direttore Scientifico coordina l’attività di studio e
    di ricerca della Fondazione in coerenza con il programma di
    ricerca approvato dal Consiglio di Amministrazione; gestisce
    il budget della ricerca assegnatogli dal Consiglio di
    Amministrazione anche con riferimento a singole attività o
    progetti; garantisce che l’attività di studio e ricerca sia
    in linea con gli indirizzi programmatici definiti dal
    Consiglio di Amministrazione; può partecipare, senza diritto
    di voto, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione, del
    Comitato esecutivo, ove nominato, e del Collegio dei
    Partecipanti.
  49. Il Direttore Scientifico è componente del Comitato
    Scientifico e lo presiede in caso di assenza del Presidente
    della Fondazione.
    Articolo 25
    Comitato Scientifico
  50. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della
    Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri,
    scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, su
    proposta del Presidente e del Direttore Scientifico, tra
    persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto
    prestigio e specchiata professionalità nelle materie
    d’interesse della Fondazione. I componenti del Comitato
    Scientifico non possono contemporaneamente essere membri del
    Consiglio di Amministrazione o di altri organi della
    Fondazione.
  51. Il Comitato Scientifico svolge una funzione
    tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle
    iniziative e ad ogni altra questione per la quale il
    Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il
    parere, per definire aspetti specifici delle singole
    attività ed iniziative di rilevante importanza. In
    particolare, esso:
  • supporta il Consiglio di Amministrazione nella
    predisposizione del programma di attività della Fondazione;
  • valuta i progetti scientifici della Fondazione;
  • contribuisce alle attività e ai progetti della Fondazione;
  • si esprime su ogni questione o valutazione che gli venga
    sottoposta dal Direttore Scientifico o dal Presidente della
    Fondazione.
  1. Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di
    progetto o in comitati tematici individuati dal Consiglio di
    Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata
    e funzioni.
  2. I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre
    anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per
    dimissioni, incompatibilità o revoca.
  3. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su
    convocazione del Presidente o del Direttore Scientifico.
  4. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei
    presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
    È sempre possibile fornire pareri di minoranza. Delle
    riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da
    chi presiede la riunione e dal segretario.
    TITOLO VI
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
    Articolo 26
    Estinzione e devoluzione del patrimonio
  5. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione
    per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo
    settore con finalità analoghe sulla base di determinazione
    del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio
    dei partecipanti, dopo aver acquisito preventivamente il
    parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS.
    F.TO LUIGI BOBBA
    F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO
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