Oltre 18 Mln di euro per il sostegno alle attività di interesse generale degli ETS: pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto Ministeriale n. 110.

Con il Decreto Ministeriale 110 sono state individuati per l’anno 2026 gli obiettivi, generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all’articolo 72 disponibili sul Fondo, nonché gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui all’articolo 73, comma 1, relativamente alle finalità espresse nel comma 2 del medesimo articolo 73. Il presente Decreto è stato firmato dal Ministro Calderone il 04 agosto e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti lo scorso 26 agosto 2026. Il 31 agosto è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

Dopo l’emenazione del D.M. 110, si attende a breve l’uscita dell’Avviso che conterrà requisiti, modalità e tempi, per la partecipazione degli ETS all’assegnazione delle risorse.

Il sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale punta principalmente nella capacità degli enti del Terzo settore di sviluppare, sinergie, alleanze e reti su una pluralità di territori, al fine di conferire valore aggiunto agli interventi da sostenere mediante le risorse pubbliche.

Sulla base del contesto generale indicato nel Decreto, e sulla base dell’atto di indirizzo politico istituzionale concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2026, adottato con D.M. del 30 gennaio 2026, n. 14 richiamato in premessa, il DM 110 poggia sui seguenti aspetti caratterizzanti:

a) la promozione del Terzo settore, quale strategia di creazione di valore pubblico per la collettività, assicurato dalle regole di trasparenza ad esso applicabile e misurabile attraverso idonei sistemi di valutazione;
b) la finalizzazione del sostegno finanziario alla realizzazione delle attività di interesse generale che concorrono al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
c) la delimitazione delle politiche di sostegno alla dimensione nazionale, in quanto il sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale ha già formato oggetto di programmazione per il triennio 2025 -2027 mediante il citato D.M. n. 124 del 7 agosto 2025, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione degli accordi di programma triennali con le Regioni.

Le risorse finanziarie relative all’anno 2026, pari a complessivi €18.357.195,90 sono state, pertanto, così destinate:
a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: €8.427.195,90, per il cui dettaglio si rimanda al § 4 del D.M. 110;

b) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;

c) contributo annuo alle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre
1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: €2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare di € 1.032.000,00
;

Eventuali ulteriori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili durante il corrente anno,
successivamente all’adozione del presente atto, saranno destinate al finanziamento di cui alla
precedente lettera a).

Per l’annualità 2026 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale
ammontano ad € 8.427.195,90.
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale finanziabili con le
risorse sopra quantificate dovranno essere elaborati ed attuati sulla base degli obiettivi generali,
delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate al § 5 e al § 6 del D.M. 110/2026.
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività in
almeno 10 Regioni.
Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto,
considerata la rilevanza nazionale dei progetti e l’opportunità di conseguire lo sviluppo di sinergie
tra gli enti proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi, non potrà essere inferiore ad euro 250.000,00, né superare l’importo di euro 500.000,00.

La quota di finanziamento ministeriale non potrà superare l’80 % del costo totale del progetto
approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da
organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro.
La quota di finanziamento ministeriale non potrà superare il 50 % del costo totale della proposta
approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in
caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso
di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche
di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento
deve consistere in risorse finanziarie a carico del proponente e degli eventuali terzi.
Gli obiettivi, le aree di intervento e le attività delle iniziative e dei progetti dovranno essere conformi
a quelli previsti dal presente atto di indirizzo.
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere promossi da organizzazioni di
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte nel Registro unico del Terzo
settore,
singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41
del Codice del Terzo settore
.

Tenuto conto della soppressione dell’anagrafe delle Onlus a decorrere dal 1° gennaio 2026,
possono, altresì, partecipare le fondazioni già iscritte all’anagrafe delle Onlus di cui all’art. 10 del
D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31
marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.M. 15 settembre 2020, n.106, per le quali sia
ancora pendente il procedimento di iscrizione.

Interessante considerare il richiamo, all’interno del Decreto, del Piano Nazionale sull’economia sociale che riportiamo integralmente. “All’esito del processo di consultazione pubblica, è stato varato il Piano d’azione nazionale sull’economia sociale, in attuazione della Raccomandazione C/2023/1344 del
Consiglio dell’UE del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale.
Tale documento programmatico rappresenta al contempo un punto di arrivo e un punto di partenza.
Esso costituisce un punto di arrivo, reso possibile da diversi fattori abilitanti sui quali nel corso degli
anni si è concentrata l’azione del Governo e in particolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che rappresentano delle vere e proprie precondizioni per l’elaborazione, l’adozione e la
futura attuazione del Piano:
a. la creazione di un quadro regolatorio stabile, unitario e coeso di cui oggi gli enti dell’economia
sociale e in particolare gli Enti del Terzo settore dispongono, fondato su una solida
configurazione civilistica degli ETS, su cui si innesta la disciplina dei rapporti con i pubblici poteri
e la disciplina fiscale; un quadro che spazia dal diritto civile a quello amministrativo, a quello
tributario; che nel corso di questi anni ha visto conosciuto aggiornamenti, sovente frutto
dell’ascolto degli stakeholders;
b. un sistema di registrazione degli enti, il Registro Unico nazionale del Terzo settore, RUNTS,
presidiato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali insieme a Regioni e province
autonome, che garantisce ai cittadini la trasparenza sugli enti, le loro attività, la loro governance
e la gestione delle risorse;
c. la forte azione di promozione e valorizzazione del Terzo settore sia attraverso misure di
sostegno finanziario, sia soprattutto attraverso il riconoscimento del ruolo di rilievo affidato agli
ETS, attuatori del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, che ha senza dubbio
agevolato la costruzione di un’identità unitaria – pur nella molteplicità di forme che li caratterizza – del Terzo settore, il rafforzamento di un senso di appartenenza basato su valori condivisi, su
una visione comune fondata sulla centralità della persona umana.
Il Piano d’azione rappresenta altresì un punto di partenza, in quanto le azioni di cui si compone sono
destinate a svilupparsi in un arco temporale decennale, con una revisione a medio termine sulla
base di dati forniti da un’azione costante di monitoraggio.
Tra le linee di azione da sviluppare, il citato Piano contempla la misurazione dell’impatto sociale,
nell’ottica della valorizzazione del ruolo dei soggetti dell’economia sociale. Anche sotto tale aspetto,
la disciplina degli ETS presenta un significativo avanzamento, essendo già state assunte con il D.M.
23 luglio 2019, le relative linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale
delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, adottato in attuazione della previsione contenuta
nell’articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106. Detta valutazione è intesa come insieme
di metodologie e strumenti finalizzati a misurare e analizzare gli effetti generati dagli interventi degli
ETS sui beneficiari, sulle comunità e sui territori di riferimento. La valutazione dell’impatto sociale
non si limita alla rendicontazione dei risultati conseguiti, ma consente di comprendere in modo
sistematico quali cambiamenti siano effettivamente attribuibili alle attività svolte, in che misura essi
rispondano ai bisogni sociali e come possano essere migliorati nel tempo. In continuità con quanto
previsto nel precedente atto di indirizzo assunto con il D.M. n. 124/2025 citato nelle premesse,
anche nella programmazione del corrente anno il sostegno alle attività progettuali sarà
accompagnato dalla misurazione dell’impatto sociale”.

Per gli ulteriori e necessari approfondimenti si rimanda al testo integrale del Decreto che potete scaricare cliccando sul seguente link: CLICCA QUI PER SCARICARE IL DECRETO MINISTERIALE 110

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