Qual è, a suo avviso, l’elemento più innovativo/promettente della nuova legislazione sul Terzo Settore (Codice del Terzo Settore, Impresa Sociale, 5×1000, Servizio Civile Universale)?
A mio avviso uno dei meriti più significativi della Riforma del Terzo Settore è stato quello di aver definito chiaramente e compiutamente il Terzo Settore. Fino all’entrata in vigore del Codice l’ente del Terzo Settore esisteva da tempo e si adoperava per il soddisfacimento dei bisogni della gente, specie di quella più svantaggiata ed emarginata, la normativa era caratterizzata da una impostazione di settore, un approccio che aveva disegnato una disciplina delle organizzazioni calibrata sulle singole figure organizzative; oggi abbiamo anche una precisa definizione normativa, data dal diritto positivo, non solo una realtà socio economica ma un rapporto organico tra diritto civile e diritto tributario. Accanto a questo valuto positivamente anche la definizione della figura del volontario che l’intera produzione normativa degli anni ’90 non aveva definito, limitandosi ad enucleare le caratteristiche fondamenti dell’organizzazione di volontariato e le regole nei rapporti tra gli enti e la pubblica amministrazione. Sia la legge sulla promozione sociale, che quella sulla cooperazione sociale non dava una definizione di volontario. Oggi questa impasse è stata brillantemente superata.
Continua a leggere l’intervista.