Alessandro Perego

Ricercatore e docente incaricato di diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Padova e avvocato. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche, relatore in convegni e docente di master, occupandosi in particolar modo di temi inerenti agli enti religiosi e del Terzo settore, al diritto tributario degli enti non commerciali, al diritto patrimoniale canonico e alla gestione della scuola paritaria. Ha un'esperienza decennale come consulente e membro di organi amministrativi di fondazioni, società cooperative sociali, enti religiosi e organizzazioni di volontariato.

Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore

Nei titoli degli interventi e nelle parole dei relatori di una recente Giornata di studi dedicata al patrimonio degli enti ecclesiastici i riferimenti al «Terzo settore» sono stati a tal punto ricorrenti da porre il tema della Riforma al centro degli interessi e del dibattito. Tanto agli organizzatori quanto ai partecipanti è apparso chiaro che una riflessione sul presente e sul futuro della gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici cattolici in Italia intercetta inevitabilmente e in modo massiccio le norme sul “nuovo” Terzo settore, ponendo interrogativi di urgente attualità pratica e aprendo prospettive inedite che occorre saper attentamente ponderare.

I Modelli di atto e regolamento per il ramo degli enti ecclesiastici proposti da CEI, USMI e CISM

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), l’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) hanno recentemente proposto dei Modelli di atti per la costituzione di un ramo del Terzo settore e d’impresa sociale da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché per la stesura dei relativi regolamenti. L’adozione di tali modelli non è un obbligo di legge, civile o canonica, ma essi rappresentano ugualmente un punto di riferimento privilegiato per tutti gli enti ecclesiastici che intendono aderire alla Riforma del Terzo settore e per i professionisti chiamati ad assisterli.

Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore

In sede di conversione del decreto legge semplificazioni-bis e PNRR (n. 77 del 2021) sono state modificate, tra le altre, le norme del Codice del Terzo settore e del decreto sull'Impresa sociale che concedono agli enti religiosi civilmente riconosciuti di accedere al regime del Terzo settore limitatamente ad un ramo della propria attività. Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi all'indomani dell'entrata in vigore della Riforma, le disposizioni sono state integrate prevedendo esplicitamente: la possibilità di svolgere nell'ambito del ramo anche attività diverse di cui all'art. 6 CTS; l'obbligo di indicare nel regolamento del ramo, o in atto allegato, i beni che compongono il patrimonio a questo destinato; la limitazione della responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione alle attività del ramo al solo patrimonio a questo destinato e, al contempo, l'impossibilità per i creditori generali dell'ente religioso di far valere i propri diritti sul patrimonio destinato al ramo
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