Enti ecclesiastici

Il patrimonio degli enti ecclesiastici (cattolici) e il Terzo settore

Nei titoli degli interventi e nelle parole dei relatori di una recente Giornata di studi dedicata al patrimonio degli enti ecclesiastici i riferimenti al «Terzo settore» sono stati a tal punto ricorrenti da porre il tema della Riforma al centro degli interessi e del dibattito. Tanto agli organizzatori quanto ai partecipanti è apparso chiaro che una riflessione sul presente e sul futuro della gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici cattolici in Italia intercetta inevitabilmente e in modo massiccio le norme sul “nuovo” Terzo settore, ponendo interrogativi di urgente attualità pratica e aprendo prospettive inedite che occorre saper attentamente ponderare.

13/12/2022 Giornata di studio “Il patrimonio degli enti ecclesiastici”, sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Giornata di studioMartedì 13 dicembre 2022Università Cattolica del Sacro CuoreLargo A. Gemelli, 1 – MilanoFACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE Sessione mattutina (ore 10.00-13.00)Presiede: S.E. Mons. Giuseppe BATURI,Segretario generale – Conferenza Episcopale Italiana SalutiS.E. Mons. Claudio GIULIODORI, Assistente ecclesiastico generaleStefano SOLIMANO, Preside della Facoltà di GiurisprudenzaLuigi BOBBA, Presidente Fondazione Terzjus Introduce: Andrea BETTETINI, Università Cattolica del Sacro Cuore Patrimonio […]
Data evento:
13/12/2022 10:00

I Modelli di atto e regolamento per il ramo degli enti ecclesiastici proposti da CEI, USMI e CISM

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI), l’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) hanno recentemente proposto dei Modelli di atti per la costituzione di un ramo del Terzo settore e d’impresa sociale da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché per la stesura dei relativi regolamenti. L’adozione di tali modelli non è un obbligo di legge, civile o canonica, ma essi rappresentano ugualmente un punto di riferimento privilegiato per tutti gli enti ecclesiastici che intendono aderire alla Riforma del Terzo settore e per i professionisti chiamati ad assisterli.

Le attività diverse e il patrimonio destinato degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Note a margine di recenti integrazioni alle norme sul Terzo settore

In sede di conversione del decreto legge semplificazioni-bis e PNRR (n. 77 del 2021) sono state modificate, tra le altre, le norme del Codice del Terzo settore e del decreto sull'Impresa sociale che concedono agli enti religiosi civilmente riconosciuti di accedere al regime del Terzo settore limitatamente ad un ramo della propria attività. Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi all'indomani dell'entrata in vigore della Riforma, le disposizioni sono state integrate prevedendo esplicitamente: la possibilità di svolgere nell'ambito del ramo anche attività diverse di cui all'art. 6 CTS; l'obbligo di indicare nel regolamento del ramo, o in atto allegato, i beni che compongono il patrimonio a questo destinato; la limitazione della responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione alle attività del ramo al solo patrimonio a questo destinato e, al contempo, l'impossibilità per i creditori generali dell'ente religioso di far valere i propri diritti sul patrimonio destinato al ramo

Ets degli enti religiosi, obbligazioni garantite dal patrimonio destinato.

Pubblichiamo l'estratto dell’articolo apparso su il Sole 24 Ore del 14 agosto a cura di Andrea Perrone e Gabriele Sepio che tratta dell'ultima modifica al D.Lgs. 117/2017 riguardante l'effetto segregativo per il patrimonio destinato dall’ente religioso civilmente riconosciuto al ramo Ente del Terzo Settore (ETS) o Impresa sociale.

Conversione in legge del PNRR e modifiche al diritto del Terzo settore

Attraverso la conversione in legge del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, risultano modificate diverse disposizioni del codice del Terzo settore

Appunti e spunti in tema di impresa sociale degli enti ecclesiastici.

L’ente ecclesiastico non può, in senso stretto, né assumere la qualifica di ente del terzo settore né quella, più specifica, di impresa sociale, ma può avvalersi della disciplina di cui al d.lgs. 112/2017 (come in generale di quella di cui al Codice del terzo settore) per esercitare, direttamente o indirettamente, un’attività d’impresa d’interesse generale. Ciò può avvenire in due modi: o costituendo un “ramo impresa sociale” oppure costituendo un’impresa sociale strumentale in forma di s.r.l. o di s.p.a. unipersonale. Nello scritto si conduce un’analisi costi-benefici delle due opzioni alla luce della disciplina applicabile al “ramo impresa sociale” da un parte e alla società impresa sociale dall’altra. All’argomento molto dibattuto in dottrina della separazione patrimoniale si aggiunge l’elemento della governance come fattore in certi casi determinante ai fini della scelta. Lo scritto riprende e sviluppa i contenuti della relazione presentata dall’Autore al seminario “Ente ecclesiastico e gestione delle proprie opere. Ente collegato e ramo. Opportunità e criticità”, organizzato da USMI e CISM il 27 novembre 2020.

Gli enti ecclesiastici e il diritto del Terzo settore

Per le loro caratteristiche istituzionali, gli enti ecclesiastici svolgono tradizionalmente numerose attività di interesse generale regolate dalla riforma del Terzo settore. Nel contempo, gli accordi intervenuti tra lo Stato e le singole confessioni religiose vincolano l’applicazione della disciplina italiana al rispetto della struttura e della finalità di tali enti. La riforma ha, pertanto, previsto alcune norme particolari, che consentono agli enti ecclesiastici di beneficiare del regime promozionale previsto per gli enti del Terzo settore nel ricorrere di determinate condizioni. Il presente lavoro illustra la disciplina di legge e discute, in particolare, due di tali condizioni: il regolamento, che gli enti ecclesiastici sono tenuti ad adottare per consentire, mediante un atto di autonomia privata, l’equiparazione funzionale con gli enti di Terzo settore; e il patrimonio destinato, che gli enti ecclesiastici debbono costituire per lo svolgimento delle attività regolate dalla riforma. Il presente lavoro riproduce, con l’aggiunta delle note, la relazione svolta al Convegno, Il Terzo settore tra pubblico e privato nel prisma della comparazione (Genova, 30 novembre 2020) e ripropone, con alcune modifiche, le riflessioni contenute in A. Perrone - V. Marano, La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un’opportunità?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statochiese.it), Novembre 2018 e in A. Perrone, Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in G. Sepio (a cura di), La riforma del Terzo settore, di prossima pubblicazione.
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