a cura di:
Antonio Fici
Direttore Scientifico di Terzjus
Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i comitati di cui agli artt. 39 e ss. del codice civile costituiscono un autonomo tipo di ente giuridico senza scopo di lucro e sono pertanto iscrivibili al RUNTS, anche ai sensi dell’art. 22 CTS, potendo così acquisire non soltanto la qualifica di enti del terzo settore, ma anche la personalità giuridica di diritto privato.
Con la circolare appena pubblicata, il Ministero competente interviene su un altro nodo sin qui irrisolto della riforma, ovverosia quello dell’iscrivibilità al RUNTS dei comitati e dei possibili effetti riconducibili alla loro iscrizione. La risposta offerta dal Ministero è convincente e ben argomentata. Solido appare l’iter logico-giuridico percorso nell’affrontare questioni, civilistico-sostanziali, indubbiamente complesse. Molto apprezzabili sono altresì sia il coraggio di pronunciarsi su temi che da tempo affannano la dottrina civilistica, nonché di colmare in via interpretativa lacune normative, sia la coerenza mantenuta rispetto a posizioni dal medesimo Ministero precedentemente assunte, e riflesse nel DM 106/2020, in particolar modo con riguardo a come debba interpretarsi il “possono” di cui all’art. 22, comma 1, CTS.
I comitati nel RUNTS, anche con personalità giuridica: circolare MLPS n.5 del 26 marzo 2025
Antonio Fici
Secondo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i comitati di cui agli artt. 39 e ss. del codice civile costituiscono un autonomo tipo di ente giuridico senza scopo di lucro e sono pertanto iscrivibili al RUNTS, anche ai sensi dell’art. 22 CTS, potendo così acquisire non soltanto la qualifica di enti del terzo settore, ma anche la personalità giuridica di diritto privato.
Con la circolare appena pubblicata, il Ministero competente interviene su un altro nodo sin qui irrisolto della riforma, ovverosia quello dell’iscrivibilità al RUNTS dei comitati e dei possibili effetti riconducibili alla loro iscrizione. La risposta offerta dal Ministero è convincente e ben argomentata. Solido appare l’iter logico-giuridico percorso nell’affrontare questioni, civilistico-sostanziali, indubbiamente complesse. Molto apprezzabili sono altresì sia il coraggio di pronunciarsi su temi che da tempo affannano la dottrina civilistica, nonché di colmare in via interpretativa lacune normative, sia la coerenza mantenuta rispetto a posizioni dal medesimo Ministero precedentemente assunte, e riflesse nel DM 106/2020, in particolar modo con riguardo a come debba interpretarsi il “possono” di cui all’art. 22, comma 1, CTS.
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