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Il Premio Nazionale
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Onlus, con l’iscrizione al Registro parte il fisco del Terzo settore

[di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» di Sabato 9 agosto pag.16]

ONLUS, inquadramento dell’ente nel terzo settore per salvaguardare la continuità fiscale. Con l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (CTS), prevista a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime ONLUS volge ormai al termine. Il D.lgs. 460/1997 e l’articolo 150 del TUIR, che ne hanno costituito per oltre vent’anni l’impalcatura fiscale, verranno infatti abrogati ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del CTS. Un passaggio di fatto formalizzato con l’arrivo della Comfort letter lo scorso 7 marzo e successivamente con il D.L. n. 84/2025 che, tuttavia, impongono certezze per tutte quelle ONLUS ancora iscritte nella relativa anagrafe e che hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare istanza di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo (RUNTS). Ma è proprio in questa fase di transizione che occorre sciogliere alcuni nodi. Il primo aspetto da chiarire riguarda il regime fiscale delle ONLUS che, alla data del 1 gennaio 2026 (che segnerà, come detto, l’entrata in vigore delle nuove misure fiscali ma anche la definitiva chiusura dell’anagrafe ONLUS) non abbiano ancora perfezionato l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Secondo l’articolo 104 del CTS, l’accesso ai regimi fiscali agevolativi introdotti dal Titolo X, è subordinato all’assunzione della qualifica di ente del Terzo settore, che si ottiene evidentemente solo mediante l’iscrizione nel RUNTS. 

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