Onlus e superbonus 110%: un binomio vincente

Sono numerose le pubblicazioni1 che approfondiscono compiutamente la disciplina del c.d. Superbonus 110%. È probabilmente la misura più incisiva di sostegno all’economia italiana tra quelle introdotte dal Decreto Rilancio2,

eppure Associazionismo e Terzo Settore stanno tardando ad utilizzarla.

Ciò non pare dovuto solo al fatto che la disciplina risulta complessa e a volte di incerta applicazione: la pandemia ha colpito il privato sociale in uno dei suoi tratti distintivi, inibendo l’aggregazione e la socialità, e lo ha contestualmente impegnato in prima linea, sia sul fronte sanitario che su quello sociale, lasciandogli tempo ed energie appena sufficienti per occuparsi delle incisive riforme di settore che, da tempo attese, sono giunte a maturazione proprio in questi tempi difficili.

Ci si riferisce, da una parte, all’attuazione del Codice Terzo Settore (CTS)3 con l’entrata in vigore del RUNTS4 e, su altro versante, alla riforma dello Sport5 che ha visto da pochi giorni la pubblicazione del Decreto legislativo di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici6.

Si tratta, quanto meno per quel che attiene al CTS, di una riforma di sistema, che riconosce agli enti di terzo settore “una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell’attuazione della Costituzione7, che inevitabilmente necessita di tempi di maturazione adeguati.

Il combinato disposto di questi aspetti ha portato gli Enti a non prestare al Superbonus l’attenzione che meriterebbe. Il presente contributo intende pertanto richiamare l’attenzione degli Enti sulle opportunità offerte dalla misura introdotta dal Decreto Rilancio, che permette loro di intervenire su ogni tipo di edificio, residenziale o non residenziale, pubblico o privato.  

Quanto ai soggetti destinatari della misura, il comma 9, lettera d-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, richiama espressamente tra i beneficiari del Superbonus le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)8

di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.   Proprio in merito alle Onlus di diritto, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che anche le cooperative sociali, previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’apposito registro prefettizio o nei registri provinciali, possono beneficiare del Superbonus 110% in quanto “sono da considerarsi Onlus di diritto” in virtù dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/19979.

Possono inoltre accedere al Superbonus anche le Associazioni (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, ma limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (lettera e) del citato articolo).  

Sono pertanto beneficiarie del Superbonus in maniera piena e senza limitazioni tutte le Onlus, (incluse ODV e APS), e in misura più limitata (solo per gli spogliatoi) le ASD e SSD.

 Quanto agli immobili agevolabili, l’ente che possiede i requisiti soggettivi indicati al precedente paragrafo, potrà intervenire su tutti gli immobili detenuti ed utilizzati, senza limitazioni. La Circolare n. 30/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “per le ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili  e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari. Per tali soggetti, inoltre, non opera la limitazione indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole persone fisiche”10.

Non è necessario che l’immobile sia di proprietà dell’Ente, in quanto il credito matura in favore del soggetto che lo detiene: è invece necessario che il titolo su cui la detenzione si fonda abbia la forma quanto meno din scrittura privata registrata in data anteriore all’inizio dei lavori e che vi sia l’autorizzazione del proprietario ad effettuare gli stessi.

Al riguardo la Circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “al fine di garantire la necessaria certezza ai rapporti tributari, la mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato, al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione”. L’Agenzia delle Entrate, interpellata per sapere se fosse possibile effettuare interventi su immobili di proprietà di Enti Pubblici, ha confermato che ciò è possibile, purché vi sia, oltre che l’assenso dell’Ente Pubblico all’esecuzione delle opere, anche un atto legittimante la detenzione11.

Le tipologie12 e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio e sono i medesimi previsti per le persone fisiche, anche con riferimento al quantum del contributo maturabile per singolo immobile13.

Si deve evidenziare che il legislatore, allo stato, non ha coordinato la normativa di settore e la disciplina del Superbonus14.

Il coordinamento pare necessario per evitare incertezze applicative che potrebbero depotenziare la portata della misura e creare contenzioso.

Un primo elemento di incertezza riguarda la circostanza che nel periodo di vigenza del Superbonus diverrà operativo il RUNTS, con la conseguente trasmigrazione nel registro unico di ODV e APS e la definitiva abrogazione degli altri registri. La trasmigrazione dal vecchio al nuovo registro non dovrebbe avere conseguenze negative sul Superbonus, anche se una parola di chiarimento al riguardo sarebbe utile ed opportuna. Un secondo elemento riguarda il caso di associazioni di volontariato/promozione sociale di nuova costituzione. I nuovi enti si iscriveranno direttamente al RUNTS (quindi non saranno iscritti ai registri abrogati) e non potranno assumere la qualifica di Onlus poiché il giorno prima dell’avvio del RUNTS non sarà più possibile iscriversi nella relativa Anagrafe. Per tali ragioni gli Enti di nuova costituzione non potranno possedere i requisiti soggettivi richiesti dalla normativa attualmente vigente in materia di Superbonus, pur avendo la medesima soggettività giuridica degli Enti esistenti anteriormente all’entrata in vigore del RUNTS15.

Ancora, il citato Decreto sullo Sport prevede la facoltà in favore degli enti sportivi dilettantistici di “assumere la qualifica” di Ente di Terzo Settore16.

Ci si deve chiedere se un ente sportivo che abbia avviato i lavori e le pratiche per il Superbonus su uno spogliatoio, una volta divenuto ETS possa “integrare” il credito da Superbonus anche per gli interventi relativi alla porzione di immobile adibita a sede dell’associazione.

Ad oggi sono tutti quesiti aperti, che rendono opportuno l’intervento del legislatore per coordinare la normativa di settore con quella del Superbonus, per ridurre quanto più possibile l’incertezza applicativa della misura.

Il sistema del Superbonus, sopra brevemente delineato, offre agli Enti destinatari della misura vaste opportunità, che potrebbero essere ancor più ampie se l’Italia dovesse determinarsi ad inserire il Superbonus nel Next Generation Eu, prorogandone la portata a tutto il 2023 quantomeno con riferimento agli Enti del Terzo Settore. Ciò pare auspicabile, in quanto nei prossimi anni si dovranno affrontare le conseguenze sociali della pandemia e quelle della quarta rivoluzione industriale17.

In simile contesto, il Superbonus per gli Enti di Terzo Settore non andrebbe considerato come un semplice (comunque efficace) beneficio fiscale per interventi di recupero edilizio, ma come una vera e propria leva, capace di dare risposte e strumenti operativi al Terzo Settore, agli Enti Pubblici e all’intera comunità.  In questa prospettiva il Superbonus in favore di (tutti gli) Enti del Terzo Settore non realizza semplicemente l’obiettivo (autoevidente) della transizione ecologica relativamente agli edifici utilizzati, ma permette di raggiungere ulteriori obiettivi enunciati dal piano del Governo, in particolare quello di realizzare infrastrutture sociali e di comunità. Esso potrebbe divenire uno strumento cardine, in termini di efficienza ed efficacia, per realizzare operazioni di natura straordinaria di infrastrutturazione sociale, in ottica di resilienza trasformativa18.

Non è certamente questa la sede per approfondire questo genere di prospettive, ma pare comunque utile esemplificare il concetto con alcune brevissime suggestioni.

Il Superbonus potrebbe permettere di recuperare beni confiscati alla criminalità organizzata e beni pubblici inutilizzati19, magari applicando i nuovi modelli di “amministrazione condivisa” disciplinati dal CTS e dalle citate Linee Guida20.

Le criticità degli impianti sportivi pubblici potrebbero essere (parzialmente) risolte attraverso la stipula di convenzioni che autorizzassero le ASD e le SSD ad intervenire sugli immobili pubblici beneficiando così del Superbonus21.

I piani regionali pensati per aree particolarmente sensibili (ad es. periferie, campagne, montagna) potrebbero integrare il credito da Superbonus in favore di quegli ETS che operano in quei contesti. Anche il patrimonio immobiliare ecclesiastico, in quanto tale oggi escluso dal Superbonus, potrebbe essere beneficiario di tale misura, se utilizzato da Enti del Terzo Settore, anche costituiti dai medesimi enti religiosi22.

Gli enti erogativi, gli istituti di credito e in particolare le fondazioni di origine bancaria potrebbero attivarsi, come già in parte stanno facendo, anche attraverso veicoli ad hoc, per acquistare il credito da Superbonus maturato dagli Enti del Terzo Settore, magari integrandolo con proprie erogazioni, al fine di realizzare progetti di comunità ad alto impatto sociale oltre che ambientale.

Per tutte queste ragioni la commentata disciplina del Decreto Rilancio, con gli opportuni adeguamenti segnalati, ha le caratteristiche per poter diventare uno strumento operativo strategico per rafforzare i legami sociali, recuperare spazi di socialità, di partecipazione attiva e quindi anche di democrazia, oltre che per rafforzare le progettualità e i servizi rivolti alle persone più fragili e vulnerabili.  

Pertanto si confida che questo breve contributo possa risultare utile ad alimentare il dibattito interno al Terzo Settore su una misura che pare efficace e dotata di potenzialità.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, del presente documento per scopi commerciali, senza previa autorizzazione scritta di Terzjus.
[1]

Per tutti si segnalano il portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus e le pubblicazioni N. Forte, Guida al Superbonus 110% requisiti, limiti e procedure, Maggioli Editore, 2020; Fogliani-Cartosio-Veroi, Il Superbonus 110% Guida agli incentivi, La Tribuna, 2020.

[2]

Decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 e ss.mm.ii.

[3]

Il Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017.

[4]

[1] Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al DM n. 106/2020, del quale autorevoli Autori hanno offerto numerosi contributi di approfondimento su Terzjus, si vedano in particolare M. Renna, Il controllo degli uffici del RUNTS e gli adeguamenti statutari, M. Livia, Il primo quickinar sul RUNTS. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: forme e modalità di iscrizione; A. Fici, Il Decreto ministeriale n. 106/2020 sul RUNTS: analisi, questioni e prospettive.

[5]

Legge Delega 8 Agosto 2019 n. 86.

[6]

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

 

[7]

Così si esprimono le “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. 117/2017” di cui al D.M. 31 marzo 2021. È un approdo gravido di implicazioni, non solo organizzative.

Sul fondamento costituzionale delle Linee Guida, merita particolare attenzione la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020, che affronta il tema del rapporto fra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore (ETS) con riferimento al nuovo art. 55 del Codice del Terzo settore (CTS – D.Lgs. 117/2017). In tale pronuncia la Corte precisa che “l’art. 55 CTS costituisce una possibile attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma, Cost.)”. Sul  perché gli ETS sono meritevoli di essere “coinvolti attivamente” dallo Stato attraverso queste forme, la Consulta afferma: “gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici (…). Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

A giudizio della Corte, inoltre, è poi lo “stesso diritto dell’Unione che mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)”.

Senza volere approfondire ulteriormente la portata di questi enunciati, richiamiamo e facciamo nostra, tre le molteplici piste di lavoro, l’argomentazione giuridica esposta da Gianfrancesco Zanetti in “Filosofia della vulnerabilità: percezione, discriminazione, diritto.”, Ed. Carrocci, Roma,, 2019, p. 151, sul ruolo istituzionale del terzo settore  come presidio dell’interesse (desiderio) critico della società a superare le diseguaglianze/discriminazioni specifiche: “Il riconoscimento e la validazione (nonché il sostegno istituzionale ed eventualmente economico) di organizzazioni che danno voce ai gruppi vulnerabili, permettendone l’ascolto, possono contribuire alla legittimità degli ordinamenti normativi coi quali la larger society si interpreta [….] anche quando ciò avvenga in opposizione a quelli che si configurano come gli interessi e i valori condivisi primari della larger society stessa.”

[8]

Il termine Onlus, come noto, non definisce una autonoma soggettività giuridica ma è una qualifica di tipo fiscale che può applicarsi a una pluralità di soggetti, tra cui le stesse organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che sono Onlus di diritto, e sono pertanto richiamate due volte dalla disciplina del Superbonus. Questo ha posto il dubbio che le coop. sociali, anch’esse Onlus di diritto, fossero “prive di cittadinanza” nel sistema del Superbonus, in quanto non espressamente richiamate. Il dubbio è stato poi chiarito dall’Agenzia delle Entrate.

[9]

Come precisato dall’Agenzia Delle Entrate in occasione del Telefisco 2021, con il chiarimento n. 5, consultabile al seguente link: https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/riscossione-e-terzo-settore-prime-risposte-entrate-e-ader-telefisco-2021-ADyJ8tFB  e di seguito riportato nell’aggiornamento del febbraio 2021, pp. 7-8, consultabile al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Superbonus_110%25_16022021.pdf/7cf95782-e3aa-9957-dbd0-f3711765d19c.

[11]

Il caso di specie riguardava una ASD. L’agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 114 del 16 febbraio 2021 ha risposto: “Nel caso in esame, fermo restando il trattamento fiscale … del rapporto convenzionale tra l’Associazione istante ed il Comune concedente (non oggetto di quesito), si può ritenere che l’allegata Convenzione possa costituire titolo idoneo a consentire all’Associazione istante l’applicazione delle citata disposizione fiscale relativa al Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale (cfr. art. 3, comma 3, della Convenzione) dell’impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione. Con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l’accesso al Superbonus in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibito a spogliatoio”.

[12]

Si tratta, in estrema sintesi, di interventi di efficientamento energetico, antisismici, impianti fotovoltaici  e ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, con la previsione di interventi c.d. trainanti, cioè che permettono di accedere al beneficio, ed interventi trainati, cioè ammessi e finanziati se ed in quanto gli interventi trainanti danno la possibilità di accedere al Superbonus.

[13]

Per l’individuazione dei limiti di spesa, la Circolare n. 30/E/2020 precisa come si applicano a questi soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, le regole contenute all’art. 119 del Decreto Rilancio, che tengono conto della natura dell’immobile e del tipo di intervento da realizzare. In sostanza se si sostengono spese per:

a) interventi trainanti realizzati su un edificio in condominio o su edifici unifamiliari, il limite di spesa andrà calcolato secondo quanto stabilito al comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, a seconda che si tratti di interventi di isolamento termico o di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, rinfrescamento ecc.

b) interventi trainati il limite di spesa andrà invece calcolato sulla base del comma 2 o 5, 6 o 8 del medesimo art. 119, a seconda che si tratti di sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari e sistemi di “building automation”.

Il Superbonus può inoltre essere cumulato ad altre detrazioni, come precisato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 24/E: “per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica …” a cui l’art. 121 del Decreto Rilancio estende la possibilità di optare per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura

[14]

Il Decreto Rilancio nell’individuare gli Enti destinatari del Superbonus non ha richiamato il Codice del Terzo Settore, ma le normative che sono in fase di abrogazione: l’art. 102 primo comma CTS abroga espressamente la legge n. 266/1991 (ODV) e la legge n. 383/2000 (APS) a partire dalla sua entrata in vigore, lasciando in vigore soltanto gli articoli relativi alla tenuta dei registri speciali, che a loro volta cesseranno una volta che sarà pienamente operativo il RUNTS. Il medesimo articolo abroga gli artt. 10-29 del d.lgs. 460/97 (Onlus), mentre l’art. 104 CTS riporta le condizioni che si dovranno realizzare prima dell’abrogazione definitiva con consequenziale perdita di qualifica di ONLUS.

[15]

Una distinzione di trattamento giustificata esclusivamente in base alla anteriorità di costituzione pare irragionevole e potrebbe risultare contraria all’art. 3 Cost.

[16]

Cfr. art. 6.2 D.M. n. 36/21, che per comodità di lettura si riporta: “2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili”. Con ciò il D.M. ha voluto probabilmente richiamare il disposto dell’art. 5 lett. t) CTS.  Sull’opportunità offerta dalla riforma del terzo settore alle ASD e SSD di divenire APS o Impresa Sociale si veda il capitolo V di A. Fici, Un diritto per il Terzo Settore, Editoriale Scientifica, 2020.

[17]

Sulle conseguenze di quest’ultima si veda la lucida analisi di Gustavo Ghidini, Daniele Manca, Alessandro Massolo, La Nuova Civiltà Digitale l’anima doppia della tecnologia, I Solferini, 2020, in particolare con riferimento alle condivisibili proposte in ambito educativo e culturale che potrebbero essere affidate all’associazionismo e, ci si permette di aggiungere, all’intero Terzo Settore.

[18]

Negli ultimi anni, tra gli altri il prof. Stefano Zamagni e il prof. Enrico Giovannini, oggi Ministro della Repubblica ai Trasporti e alle Infrastrutture sostenibili nel Governo Draghi, hanno rilanciato con grande insistenza ed in ogni sede l’immagine della “resilienza trasformativa” per indicare l’obiettivo di rafforzare le capacità del Paese di assorbire gli urti delle grandi crisi, trasformando le difficoltà in occasioni di rilancio in termini di sostenibilità sociale ed ambientale del Paese. Si richiamano, tra gli altri, il volume curato da Cinzia Caporale e Alberto Pirni Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19, Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili, e il rapporto ASVIS 2020.

[19]

In materia si richiama l’art 81 CTS relativo al “Social bonus”. Una parola di chiarimento in ordine alla piena compatibilità tra la misura prevista dal CTS e il Superbonus permetterebbe interventi più incisi ed efficaci

[20]

Le già richiamate “Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. 117/2017” di cui al D.M. 31 marzo 2021, sviluppano in termini operativi quanto affermato recentemente dalla Corte Costituzionale (sent. n. 131/2020): “l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata”.

[21]

Beneficio che potrebbe essere ancora più incisivo se le organizzazioni sportive vestissero i panni del Terzo Settore.

[22]

Sulla possibilità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di accedere al sistema del Terzo settore attraverso la costituzione di un “Ramo ETS” si rinvia all’art. 4.3 del Codice Terzo Settore.

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