Il servizio civile nella riforma del Terzo settore

L’art. 8 della l. 106/2016 – legge delega con cui il Parlamento ha conferito al Governo il potere di riformare il diritto del Terzo settore e di sottoporre a revisione la l. 64/2001 “Istituzione del servizio civile nazionale” – ha fissato i principi e i criteri direttivi (per la regolazione) del servizio civile universale. Tra di essi rientrano: a) la finalizzazione del servizio civile alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica; b) la previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione; c) la definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l’instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell’esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria; d) l’attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale e la cooperazione tra lo Stato e gli enti pubblici territoriali per la realizzazione dei programmi di servizio civile; e) la previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale; f) la previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell’attività svolta dagli enti di servizio civile universale; g) la previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno; h) il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante l’espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo; i) il riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile.

Con il d.lgs. 40/2017 è avvenuta l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale: la riforma si inserisce nel quadro della più generale revisione sistematica del diritto del Terzo settore italiano e intende valorizzare il servizio civile come strumento per garantire una lotta alle disuguaglianze e incentivare processi virtuosi di responsabilizzazione individuale e collettiva, capace, al contempo, di concorrere al progresso materiale e spirituale della società, in conformità ai principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà.

Il servizio civile universale, come risulta dall’art. 3 del decreto delegato, concerne gli ambiti – ovvero i settori di operatività degli enti di servizio civile universale – dell’assistenza, della protezione civile, del patrimonio ambientale e storico-artistico, dell’educazione e promozione culturale, dell’agricoltura montana e sociale e della promozione della pace tra i popoli, dei diritti umani e della cultura della nonviolenza.

A livello operativo, la programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, modulato per Piani annuali ed attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell’ambito di uno o più settori sopra individuati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La predisposizione del piano triennale e del piano annuale tiene in debito conto il contesto nazionale e internazionale e le specifiche aree geografiche ed avviene in base alle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati. I piani in questione definiscono gli obiettivi e gli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, e chiariscono quali sono gli interventi sperimentali e quelli prioritari, individuando di conseguenza gli standard qualitativi degli interventi.

Gli enti di servizio civile universale sono soggetti pubblici o privati iscritti ad un apposito Albo tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo quanto chiarito dall’art. 11 d.lgs. 40/2017 e in conformità della Circolare del 9 maggio 2018 (Testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”). Il documento ministeriale definisce le soggettività coinvolte nell’attività degli enti di servizio civile universale e puntualizza gli aspetti organizzativi e strutturali richiesti alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati.

L’iscrizione nell’Albo per gli enti privati è subordinata al rispetto delle prescrizioni antimafia e al possesso, come anche confermato dal rinvio esplicito all’art. 3 l. 64/2001, dei seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità istitutive del servizio civile universale; d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni nei settori di intervento scelti in fase di iscrizione all’albo, fra quelli sopra elencati all’art. 3 del citato d. lgs. n. 40 del 2017.

Particolarmente importante è il profilo strutturale e la concreta operatività funzionale (lett. b). Infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 40/2017, al fine di assicurare la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa: a) un’articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione – conformi ai requisiti di sicurezza, ex d.lgs. 81/2009, nonché funzionali all’attuazione del progetto da realizzare, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali – ivi incluse eventuali sedi all’estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all’ente di servizio civile universale; b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza; un responsabile dell’attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell’attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

Inoltre, l’Albo è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un’unica regione e che possiedono un’articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti alla succitata lett. b).

Coordinando il d.lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale, il Codice del Terzo settore e il decreto in rassegna, emerge come possano ambire ad assumere la qualifica di enti di servizio civile universale gli enti del Terzo settore, purché rispettino le più stringenti previsioni organizzative e funzionali previste dall’art. 11 del decreto in rassegna. Se si procede ad un’interpretazione sistematica dell’art. 101, comma 3, CTS, può anche evidenziarsi come, fino alla piena operatività del RUNTS, disciplinato con decreto ministeriale del 15 settembre 2020, gli enti del Terzo settore già iscritti nell’albo degli enti di servizio civile universale possano soddisfare il requisito dell’iscrizione al RUNTS. Con la piena efficacia del RUNTS, e in difetto di difformi previsioni regolatorie, non risulterà alcun automatismo che parifichi con l’iscrizione all’albo degli enti di servizio civile universale con l’iscrizione al RUNTS o viceversa.

Agli enti di servizio civile universale, come previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 40/2017, tocca il compito di presentare i programmi di intervento e curarne la realizzazione, secondo quanto meglio chiarito dalla Circolare ministeriale del 9 dicembre 2019, recante “Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale – Criteri e modalità di valutazione”. Gli enti in questione provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale. Infine, svolgono le attività di comunicazione, nonché quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.

I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale, dopo una apposita procedura selettiva, come previsto dall’art. 9 del decreto in rassegna, devono rispettare il contratto che regola il rapporto di servizio civile universale, sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono partecipare alle selezioni i maggiorenni – cittadini italiani, europei o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia – sino al compimento del ventottesimo anno di età. È preclusa la partecipazione per gli appartenenti alle forze armate e ai corpi militari, nonché per i soggetti condannati per i reati indicati all’art. 14, comma 4, d.lgs. 40/2017. La selezione avviene da parte degli enti di servizio civile universale nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione. Il rapporto contrattuale regola i diritti e i doveri degli operatori volontari, ma non è assimilabile ad alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. La durata dell’attività non può essere inferiore a otto mesi e superiore a dodici, sempre tenendo conto della tipologia di intervento, e, nel periodo di efficacia contrattuale, i volontari non possono svolgere attività lavorative incompatibili con il corretto espletamento del servizio civile universale. L’orario di svolgimento del servizio da parte dell’operatore volontario si articola in un impegno settimanale complessivo di venticinque ore, ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore. Il compenso è di € 14,65 netti giornalieri, per un totale € 439,50 netti mensili. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio. L’assegno mensile è parametrato in base al servizio effettivamente svolto: questa percezione monetaria è prevista proprio considerando la specificità del rapporto in questione ed avviene in deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 17, comma 7, CTS. Nel complesso, l’attività del volontario mira ad essere un primo passo per l’inserimento nel mondo del lavoro: è infatti previsto che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale. L’attività del servizio civile universale, resa senza demeriti, viene riconosciuta anche in sede di concorsi pubblici: essa può costituire un titolo di preferenza, oltre a risultare equipollente con il servizio prestato presso p.a. in altre forme.

Gli articoli 12 e 13 d.lgs. 40/2017 disciplinano, rispettivamente, il servizio civile in Italia e all’estero. Gli operatori volontari possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell’Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali (art. 12, comma 1). Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile nell’Unione europea, in aggiunta all’assegno mensile spettante ai volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, pari a € 15.00 al giorno, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio.

Il comma 2 dell’art. 12 prevede che «nell’ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all’impiego di giovani con minori opportunità, nonché per quelle di tutoraggio previste al comma». Tali contributi «sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell’intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, nonché l’accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari».

Da ultimo, attraverso il d.p.c.m. 21 luglio 2020, è stata nominata la Consulta nazionale per il servizio civile e disciplinato il funzionamento e l’organizzazione del medesimo organo, titolare di funzioni consultive, di riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale (art. 10 d.lgs. 40/2017).

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