Il Terzo settore in due recenti provvedimenti regionali

La legge regionale 19 maggio 2021, n. 10 assegna alla Regione Piemonte il compito di promuovere e sostenere gli anziani che siano risultati vittime di delitti contro il patrimonio, così come disciplinati dal codice penale (Titolo XIII, capi I e II): l’intervento regionale, come emerge dall’art. 1 della nuova legge, avverrà nel rispetto delle prerogative e delle competenze istituzionali e in ossequio ai principi e ai valori costituzionali, nonché alla normativa comunitaria e nazionale.

È opportuno notare come risulti centrale il ruolo giocato dagli enti del Terzo settore, disciplinati all’art. 4 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. codice del Terzo settore). Il legislatore regionale, all’art. 1, si propone, infatti, di sviluppare forme di collaborazione e cooperazione con gli enti del Terzo settore che siano attivi sul territorio piemontese e che operino nell’ambito della cura e dell’assistenza alle persone anziane: la sinergia tra l’ente pubblico e gli enti del Terzo settore dovrà risultare funzionale all’erogazione di servizi informativi e di sostegno psicologico a favore degli anziani vittime dei delitti predetti, nonché di assistenza nella fase di formalizzazione delle denunce.

La Regione, d’intesa con le altre amministrazioni territoriali, provvederà a stipulare delle convenzioni che rispettino i principi operativi posti a fondamento del recente intervento normativo. Come disposto dall’art. 3 della legge regionale, gli enti del Terzo settore nel ruolo di parte del rapporto convenzionale dovranno: i) predisporre servizi informativi rivolti agli anziani in qualità di possibili soggetti passivi dei delitti di cui sopra; ii) aiutare le vittime nella fase di denuncia innanzi alle autorità competenti; iii) fornire assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche e fornire ausilio logistico là dove siano previste visite mediche; iv) prevedere la presenza di volontari a domicilio, qualora sia necessario garantire agli anziani un percorso di ripresa; v) erogare servizi di supporto psicologico; vi) prevedere prestazioni di primo intervento per far fronte ai danni materiali patiti. 

Passando a tutt’altro argomento, può considerarsi la legge regionale 25 maggio 2021, n. 12 della Regione Veneto, volta a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del Delta del Po e della Riviera del Brenta. La Giunta individua i criteri e disciplina le modalità per la concessione di contributi ai comuni ricadenti nel territorio in questione, vincolati al perseguimento delle finalità legislative anzidette: come precisato dall’art. 1, comma 2, e dall’art. 2, comma 2, gli interventi comunali mirano a rafforzare l’assetto istituzionale dell’area territoriale individuata dalla normativa, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché sono volti a supportare le attività imprenditoriali e le realtà del terzo settore “che operano per la promozione dell’agricoltura, della pesca, dell’ambiente, del paesaggio, del turismo della sicurezza e della cultura”.

I soggetti del Terzo settore che agiscono negli ambiti sopra delineati potranno beneficiare di un sostegno pubblico per assicurare un sempre più efficace sviluppo sociale, culturale ed economico per le realtà territoriali di riferimento. Appare, tuttavia, necessario coordinare il sintetico dato normativo regionale con il codice del Terzo settore, al fine di apprezzarne la compatibilità: come può leggersi all’art. 5, comma 1, lett. e) e lett. f), del codice del Terzo settore, tra le attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rientrano quelle legate alla “salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” e alla “valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio”. La lett. k), inoltre, individua quale attività di interesse generale l’“organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”. Gli enti del Terzo settore che operano nelle comunità di riferimento, dunque, potranno beneficiare del supporto finanziario in piena coerenza con lo spirito della legge veneta.

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