La co-progettazione in un recente Avviso del Ministero dell’Istruzione

Lo scorso 26 luglio 2017, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione ha emanato un “Avviso per la selezione di Enti del Terzo Settore per iniziative di co-progettazione volte alla realizzazione di Progetti, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017”. Si dà avvio a una procedura di selezione degli enti del Terzo settore (ETS), così come disciplinati all’art. 4, comma 1, del Codice del Terzo settore (CTS), per una collaborazione volta alla realizzazione di progetti negli appositi ambiti individuati dall’avviso pubblico. Si tratta, più specificamente, di iniziative progettuali concernenti: a) il contrasto alle mafie e la legalità; b) l’inclusione studentesca; c) la sostenibilità e transizione ecologica; d) la promozione dell’internazionalizzazione dei percorsi formativi; e) l’attenzione verso i libri e la lettura.

Con tale Avviso si riconosce centralità alla co-progettazione, quale strumento e di definizione e di eventuale realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento volti a soddisfare mirati bisogni collettivi, dando effettività al principio di sussidiarietà orizzontale, così come previsto dall’art. 55, comma 1, CTS (per un approfondimento sulla logica e sul funzionamento della co-progettazione può essere utile consultare quanto previsto dal d.m. 31 marzo 2021, n. 72 al par. 3).

Il coinvolgimento attivo degli ETS nella fase della co-progettazione favorisce un dialogo e una forte sinergia tra il Ministero dell’Istruzione e gli enti in questione nella realizzazione dei progetti che saranno prescelti. Si assiste, volendo richiamare le parole della sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale, oggetto di un approfondimento monografico da parte di Terzjus, alla “progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

Secondo la lettera dell’Avviso, gli ETS potranno partecipare in forma singola o in forma associata – mediante una associazione temporanea di scopo, così come meglio precisato dall’art. 2, commi 2 e 3 dell’Avviso– purché risultino in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6. I requisiti minimi di partecipazione sono divisi in tre categorie: a) requisiti di ordine generale; b) requisiti costitutivi; c) requisiti tecnico-professionali. A livello generale, gli ETS dovranno possedere i requisiti di idoneità morale e professionale al fine stipulare Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. A livello costitutivo, gli ETS dovranno essere iscritti nel RUNTS, ovvero nelle more della piena operatività risultare già iscritti nei registri Onlus, ODV, APS, così come previsto per i profili di diritto transitorio dall’art. 101, comma 2, CTS. Inoltre, potranno partecipare all’Avviso gli ETS che perseguano finalità e/o svolgano attività coerenti con l’oggetto dell’Avviso, purché ciò risulti da apposita previsione contenuta nello statuto o nell’atto costitutivo. A livello tecnico-professionale, gli ETS dovranno: i) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un numero pari a 3 iniziative con soggetti pubblici e/o privati, concernenti l’Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, svolti a titolo gratuito o finanziati con fondi nazionali o comunitari; ii) aver realizzato nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso almeno un’iniziativa con soggetti pubblici e/o privati, concernente l’Ambito per il quale si presenta la proposta progettuale, finanziata con fondi nazionali o comunitari per un importo di finanziamento pari almeno a € 50.000,00.

L’art. 8 dell’Avviso scandisce le singole fasi della procedura e dell’attività oggetto della co-progettazione: la lett. e) prevede lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione condivisa tra Ministero ed ETS. Si tratta di sedute svolte tra il Ministero dell’Istruzione e gli ETS per la discussione e lo sviluppo delle proposte progettuali presentate, con la possibilità di apportare alle medesime variazioni/miglioramenti. Lo svolgimento di tali sessioni permette al Ministero dell’Istruzione di definire, congiuntamente e in modo condiviso con gli ETS, il Progetto finale degli interventi e delle attività da realizzare, nonché i relativi aspetti esecutivi.

Il successivo art. 9 dell’Avviso è dedicato alla disciplina della stipula della Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e ciascun ETS “per l’attivazione del rapporto di collaborazione e la regolazione dei reciproci rapporti ai fini della realizzazione degli obiettivi progettuali, nella quale sono recepite le risultanze delle sessioni di co-progettazione, confluite nel Progetto finale che le Istituzioni scolastiche beneficiarie realizzeranno in collaborazione con il medesimo soggetto individuato”.

Dall’avviso pubblico emerge in modo deciso la necessità di tratteggiare un’ampia collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli ETS: in tal modo si ambisce ad una più efficace azione amministrativa nei settori di interesse generale ove operano gli ETS e si riconosce l’attitudine di questi ultimi a partecipare fattivamente alla realizzazione dell’interesse generale. Come precisato dalla cennata sentenza della Corte costituzionale “Gli ETS, in quanto rappresentativi della ‘società solidale’, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della ‘società del bisogno’”.

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