Validità della documentazione contabile e attestazione notarile al fine dell’iscrizione al RUNTS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la nota 9184 del 16 giugno 2022, si è espresso sulla validità temporale della documentazione contabile finalizzata all’attestazione notarile circa la consistenza del patrimonio (minimo) ai fini dell’iscrizione al RUNTS degli enti in trasmigrazione già dotati di personalità giuridica.

Il tema dell’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti è stato ampiamente considerato nella Circolare del 21 aprile 2022, n. 38, specialmente al paragrafo 2 con particolare attenzione al controllo esercitato dal notaio.

Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del codice del Terzo settore, il notaio che riceve l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni legali per la costituzione dell’ente, con particolare riguardo alla natura del medesimo e al rispetto del requisito del patrimonio minimo, fissato nella somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 Euro per le associazioni e a 30.000 Euro per le fondazioni, è tenuto a depositare l’atto in questione entro venti giorni presso l’ufficio del RUNTS competente, richiedendo l’iscrizione dell’ente. A seguito della mera verifica della regolarità documentale, l’ente è iscritto dall’ufficio competente nel RUNTS (il funzionamento del RUNTS è disciplinato dal d.m. 15 settembre 2020, n. 106).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella richiamata circolare dell’aprile scorso, precisò che la verifica demandata al notaio non dovesse essere “temporalmente distante dal momento della proposizione dell’istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate”, ai fini delle quali, inoltre, era necessario che il notaio potesse disporre di una documentazione di supporto affidabile. A sostegno di ciò venne menzionata la Massima n. 3 del Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, datata 27 ottobre 2020, avente ad oggetto l’aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l’iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica: per la Commissione “la verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS”. Tale termine, come si legge nel documento, è stato ricavato dall’applicazione della “previsione contenuta in proposito nell’art. 42-bis, comma 2, codice civile (introdotto dall’art. 98 del d.lgs. 117/2017), la quale fissa in 120 giorni la data di aggiornamento della documentazione prevista per la trasformazione degli enti del libro primo del codice civile (con maggior rigore, quindi, di quanto previsto per fusioni e scissioni)”.

Con la nota in rassegna, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha considerato che la richiesta “di assumere come valido per il solo periodo di primo popolamento del RUNTS e unicamente con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (non si comprende il motivo per il quale tale estensione debba riguardare anche un bilancio infrannuale) un arco temporale ampliato a 180 giorni antecedenti la presentazione dell’attestazione patrimoniale perché tale situazione sia accompagnata dalla relazione del revisore legale esterno o del revisore legale componente dell’organo di controllo (si precisa che in tal caso nella relazione deve essere espressamente menzionata la qualifica di quest’ultimo, mentre non è considerabile l’ipotesi in cui la relazione sia demandata ad un organo di controllo che non contempli la presenza di almeno un revisore legale) potrebbe incontrare ostacolo proprio nell’indisponibilità del notaio, sul quale ricade in ultima analisi la responsabilità dell’attestazione.”

Precisa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che non è corretto individuare in 180 giorni il termine previsto dal codice del Terzo settore per il deposito dei bilanci degli enti del Terzo settore al RUNTS: dalla lettura dell’art. 48, comma 3, del codice del Terzo settore si evince che i rendiconti e i bilanci debbano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell’esercizio precedente. Tale termine riguarda gli adempimenti pubblicitari, ma non è funzionale a determinare “l’attendibilità delle scritture contabili alla chiusura dell’esercizio precedente (si pensi agli esercizi non coincidenti con l’anno solare) ai fini della valutabilità della consistenza patrimoniale”.

Tuttavia, chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per gli enti in fase di trasmigrazione e già in possesso della personalità giuridica che si avvalgano, per l’approvazione dei bilanci, della revisione legale o di un revisore quale componente dell’organo di controllo, è rimessa alla prudente valutazione notarile, la possibilità di procedere alle attestazioni di propria competenza “utilizzando a tal fine documentazione contabile aggiornata ad un termine antecedente superiore ai 120 giorni e comunque non superiore ai 180”.

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