Accessibilità al Superbonus a prescindere dalla residenzialità

Con la conversione del Decreto Rilancio (D.l. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020), la misura agevolativa del “Superbonus” (art. 119) è stata estesa anche ad ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche limitatamente agli interventi ad immobili o parti di essi adibiti a spogliatoio.  La disposizione introdotta con il decreto Rilancio, e successivamente modificata dalla Legge di bilancio 2021, consente di poter beneficiare di una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per particolari categorie di interventi (i.e. efficienza energetica c.d. ecobonus, installazione di impianti solari fotovoltaici, misure antisismiche sugli edifici ad uso abitativo c.d. sisma bonus). Un’agevolazione questa sicuramente ben vista dal mondo del non profit ma la cui applicabilità ad ONLUS, ODV e APS sembrava essere messa in discussione dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.  Dalla lettura inizialmente fornita dall’Amministrazione finanziaria, infatti, la misura avrebbe trovato applicazione ai soli interventi effettuati in condomini, edifici/unità unifamiliari funzionalmente indipendenti, aventi “natura residenziale”. Una precisazione quest’ultima che rischiava di fatto di restringere l’accesso all’agevolazione a molte realtà del mondo non profit che, spesso, svolgono la loro attività istituzionale in immobili ad uso diverso da quello residenziale.

Tuttavia i successivi interventi di prassi hanno permesso agli enti non profit interessati dalla misura, di avere maggiori rassicurazioni in merito all’accessibilità al Superbonus. A partire dalla Circolare n. 30/E dello scorso 22 dicembre scorso si è avuto modo di chiarire che il beneficio fiscale previsto dall’art. 119 spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi a condizione che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari. Tuttavia, ONLUS, ODV e APS al pari di ogni altro soggetto destinatario dell’agevolazione, con riferimento all’individuazione dei limiti di spesa, devono prestare attenzione alle regole contenute nell’art. 119. In altri termini, devono tener conto della natura degli immobili (edificio in condominio) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). Inoltre gli enti non profit ammessi al beneficio fiscale hanno la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale anche per più di due unità immobiliari stando comunque attenti ai limiti di spesa previsti dalla norma. Una conclusione a cui correttamente è giunta l’Amministrazione finanziaria in quanto tali limitazioni – a rigore – valgono per le sole persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. D’altro canto, tale orientamento è stato confermato anche dalla recente risposta ad interpello n. 64 del 28 gennaio che, ribadisce il fatto che ONLUS, ODV e APS possono applicare il Superbonus non solo agli immobili di proprietà ma anche a quelli detenuti grazie ad altro titolo, incluso affitto o comodato. Una circostanza questa diffusa tra gli enti non profit che spesso occupano immobili di cui non sono proprietarie. Peraltro nell’ultimo orientamento di prassi, l’Agenzia consente a tali enti di esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus (art. 121). In altri termini anche ONLUS, ODV e APS possono optare per lo sconto in fattura o per la trasformazione dell’importo della detrazione in un credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, per particolari categorie di interventi (i. e. ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche).

A ben vedere, quindi,  anche alla luce di tali recenti chiarimenti, non resta che evidenziare il fatto che la nuova misura costituisce un’occasione importante per gli enti non profit. Questi ultimi, infatti, potranno apportare migliorie negli immobili in cui svolgono la propria attività istituzionale e considerare anche la possibilità di recuperare immobili dismessi che potrebbero essere riutilizzati per finalità di interesse generale.

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