La Corte costituzionale, attraverso la sentenza n. 187 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 2, della legge della Regione Campania 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 – Collegato alla stabilità regionale per il 2021), nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 4, lettera e), della legge della Regione Campania 28 dicembre 2021, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2022).
Secondo la disposizione originaria “per gli effetti della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, le società e associazioni sportive dilettantistiche, costituite in conformità all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato finanziaria 2003), affiliate ad un organismo sportivo, federazioni sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attività di interesse generale, quali enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)”. Successivamente, l’art. 33, comma 4, lett. e), della l.r. Campania n. 31/2021 ha modificato la previsione cennata sopprimendo l’inciso finale.
Giova ricordare come, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del codice Terzo settore “sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”. L’articolo 4, poi, nei successivi commi, esclude alcuni soggetti dal novero degli enti del Terzo settore (pubbliche amministrazioni, partiti, sindacati, associazioni datoriali), legittima l’inclusione delle associazioni o fondazioni ex IPAB e delimita l’applicazione del codice del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie.
Pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, la Regione Campania avrebbe violato la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, cui sarebbe da ricondurre la disciplina degli enti del Terzo settore, per aver assegnato la qualifica di enti del terzo settore a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Secondo i giudici costituzionali, la questione è fondata in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. Viene richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 185/2018, laddove è stato riconosciuto che:
- “la legge n. 106 del 2016 e il d.lgs. n. 117 del 2017 delineano il Terzo settore come il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività d’interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in attuazione del principio di sussidiarietà”;
- “i soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell’«ordinamento civile». L’«ordinamento civile», com’è noto, comprende tali discipline, allo scopo di garantire l’uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 401 del 2007), oltreché di assicurare l’«essenziale e irrinunciabile autonomia» che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell’art. 118, quarto comma, Cost.”.
Richiamato tale sistema, così come tratteggiato dai giudici costituzionali nel 2018, la Corte costituzionale nel caso in esame ha statuito quanto segue “[…] la disposizione impugnata invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto attribuisce – sia pure ai fini perseguiti dalla norma impugnata – la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 117 del 2017 a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali quantomeno in assenza di iscrizione nel registro unico del Terzo settore. Ai sensi del citato decreto legislativo, tale iscrizione avviene invece solo in presenza di determinati requisiti soggettivi e su domanda dell’ente interessato all’ufficio del registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale”.
Ciò ha condotto alla declaratoria dell’illegittimità costituzionale della norma nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 4, lett. e), della legge reg. Campania n. 31 del 2021.