Quando l’interesse generale si fa impresa.

Sono trascorsi ormai tre anni dalla emanazione del D.Lgs. 112/2017 con il quale il legislatore ha ridisegnato la disciplina che riguarda le imprese sociali.  Il Governo, esercitando la delega contenuta nella legge riforma del terzo settore, aveva fortemente innovato la precedente normativa (D.Lgs. 1155/2006), che non aveva dato molti frutti. Poche centinaia erano le imprese sociali nate dopo circa 10 anni e quasi tutte nella forma della cooperativa sociale.

Con la riforma, le imprese sociali sono considerate parte integrante degli Enti del terzo settore e, la qualifica di impresa sociale, si può acquisire se si assumono determinati vincoli.  Viene innanzitutto ampliato il campo di attività, attingendo da quelle di interesse generale. In secondo luogo, si introduce una limitata redistribuzione degli utili. Si consente poi, di avere nella compagine sociale, seppur in forma minoritaria, soggetti privati profit e soggetti pubblici e di assumere la qualifica di impresa sociale non solo alla generalità delle tipologie societarie, ma anche alle fondazioni e alle associazioni qualora svolgano un’attività imprenditoriale. Ancora, si possono costituire imprese sociali anche realizzando attività non di interesse generale, purché si abbia come finalità l’inserimento al lavoro di persone socialmente svantaggiate. Infine, ed è la novità principale, viene introdotto un regime fiscale più favorevole sia per quanto riguarda l’investimento iniziale (30% di deduzione del valore) che per la non tassabilità degli utili interamente reinvestiti nell’attività tipica.

Ebbene, a tre anni dalla emanazione della nuova disciplina, a che punto siamo? In premessa va subito detto che la novità principale – ovvero il nuovo trattamento fiscale – non è ancora in vigore in quanto il Governo non ha inviato la richiesta alla Commissione europea per l’autorizzazione ad introdurre nel nostro ordinamento tali norme. Alcune tendenze cominciano però a delinearsi. Una prima analisi dei dati di Unioncamere ci dice che, nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, se nel 2017 quelle sociali erano poco più di 1400, oggi superano le 21.000. Il 60% di queste imprese sono società cooperative che, avendone i requisiti, hanno assunto la qualifica di impresa sociale. Quasi il 30% sono invece cooperative sociali, alle quali la legge attribuisce automaticamente la qualifica; infine circa il 9% sono altre tipologie societarie (Srl, società di Mutuo Soccorso, etc.) o imprese sociali in forma associativa o fondazionale.

Dunque la famiglia delle imprese sociali è alquanto cresciuta numericamente, ma è ancora costituita in larga parte da società cooperative. In secondo luogo, è interessante osservare che le forme non cooperative hanno avuto un incremento significativo (più 55%) passando da circa 900 nel 2017 a più di 1400 nel 2019. Su un piano più qualitativo sono da segnalare due esperienze alquanto innovative; la prima è un caso di “welfare in partnership”. Ventisette comuni dell’ambito distrettuale di Lecco hanno deciso di selezionare un partner privato per costituire una società mista pubblico-privato nella forma di impresa sociale, affidando alla stessa la gestione dei servizi sociali del territorio. La seconda è l’impresa sociale “Fratello Sole” promossa da alcuni grandi enti ecclesiastici e di terzo settore che ha selezionato un partner privato – la multiutility Iren – per realizzare le proprie attività nel campo del risparmio energetico in immobili del terzo settore. In entrambi i casi, si sono create imprese innovative grazie alla partnership, seppur minoritaria, di soggetti pubblici o privati profit.

Dunque le potenzialità di sviluppo della nuova Impresa Sociale sono ancora in gran parte da esplorare. Ciò potrebbe avvenire, da un lato grazie alla sostanziale revisione del decreto relativo al Fondo per il credito agevolato alle imprese sociali – recentemente adottato – che consentirà l’utilizzo di circa 220 milioni, rimasti per quasi il 90% inutilizzati, come leva per investimenti associata a risorse a fondo perduto (tra il 5 e il 20%). Ma sarebbe ancora più importante se il Governo, nell’emanando decreto semplificazioni, abrogasse l’art. 18 del D.Lgs. 112/2017 che prescrive la richiesta alla Commissione europea per il nuovo regime fiscale.

Alla luce anche del nuovo indirizzo politico della UE, nonché del fatto che una norma – quella della deduzione fiscale per il capitale investito – è già in vigore per le start up innovative tecnologiche e a vocazione sociale; e quella sull’intassabilità degli utili  reinvestiti ha già superato il vaglio della Corte di giustizia europea in quanto già applicata alle cooperative sociali a mutualità prevalente, tale scelta  metterebbe sicuramente le ali all’Impresa Sociale , favorendo le trasformazioni da onlus ad impresa sociale e la creazione di strutture imprenditoriali anche come proiezione delle attività associative o di volontariato. Speriamo che il Governo abbia il coraggio e la determinazione a compiere questo passo.

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