[di Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 26 marzo 2025]
Con l’arrivo del via libera da parte della Commissione UE alle misure fiscali del terzo settore si apre la strada all’ingresso delle regole disegnate dalla riforma. Da definire tempi e modalità per la piena operatività della nuova fiscalità e la strada che dovranno seguire le ONLUS verso l’ingresso nel Registro unico nazionale. Sotto questo ultimo punto di vista è ragionevole ritenere che la relativa Anagrafe cesserà le proprie funzioni dal 1 gennaio prossimo a fronte della definitiva abrogazione delle disposizioni del D.lgs 460/97. Ciò significa che le ONLUS saranno tenute entro il 31 marzo 2026 a presentare istanza al Registro unico selezionando le qualifiche più congeniali nell’ambito del terzo settore. La scadenza segnerà un limite oltre il quale le ONLUS che non si trasformeranno in ETS perderanno il patrimonio incrementale e tutte le agevolazioni finora utilizzate (dal 5 per mille alle diverse misure fiscali) applicando le regole del TUIR alla stregua di qualsiasi ente di carattere privato. La scelta della sezione del registro sarà condizionata dalla tipologia di attività svolta e dal test di commercialità/non commercialità in applicazione delle nuove regole contenute all’art. 79 del codice del terzo settore. Dunque per quelle realtà che svolgono attività di interesse generale dietro corrispettivo con pareggio di bilancio o avanzo di utile “ragionevole” (non superiore al 6% per tre esercizi consecutivi) si potrebbe aprire la strada della categoria residuale “altri enti del terzo settore“.
Scelta diversa per gli enti che svolgono attività imprenditoriale con margine di utile superiore alla soglia indicata. In questo caso la qualifica di impresa sociale potrebbe favorire lo svolgimento dell’attività (con defiscalizzazione di tutti gli utili reinvestiti nelle attività istituzionali o nel patrimonio) ma con la necessità di fare i conti con le “nuove regole IVA” (art. 89 CTS) specie per chi svolge attività socio-assistenziale.
Una volta ottenuto il vaglio di Bruxelles si attendono le prime indicazioni anche sui tempi di entrata in vigore delle norme tenendo conto di alcuni step necessariamente da chiarire. In prima battuta occorrerà tenere conto che la “comfort letter” della UE ha ufficialmente dichiarato la compatibilità delle misure fiscali del terzo settore con la disciplina sugli aiuti di stato. Dunque, il risultato della interlocuzione con la Commissione è andato ben oltre le iniziali richieste italiane decretando sostanzialmente che non vi sarà bisogno di formale autorizzazione e che le disposizioni sono già pronte per essere operative. Pertanto vi sarà solo la necessità di capire come ufficializzare formalmente il vaglio UE con ricadute anche sulla data iniziale di prima applicazione delle nuove regole. Considerato che, l’art. 104 del codice del terzo settore, fa riferimento al primo periodo d’imposta successivo al placet europeo, si dovrà tenere conto che le novità potrebbero scattare, per gli enti con esercizio infrannuale, già dal 2025. Motivo forse, in attesa degli attesi chiarimenti della Circolare dell’Agenzia delle entrate, per fissare formalmente l’avvio delle nuove regole con riferimento ai periodi d’imposta che partono dal prossimo 1 gennaio. Per il Mef a questo punto si tratta, inoltre, di dare attuazione al principio contenuto nella delega fiscale (L. 111/23) che prevede l’attenuazione degli effetti derivanti dal mutamento di qualifica fiscale (da commerciale a non commerciale) a seguito nell’ingresso nel Registro unico. Sul fronte ONLUS, invece, occorrerà chiarire come assicurare il passaggio dal d.lgs 460/97 alle regole del terzo settore senza salti temporali. Se, infatti, il primo verrà abrogato a partire dal prossimo 1 gennaio le ex ONLUS avranno tempo per presentare istanza di scrizione fino al 31 marzo 2026. Nelle more del perfezionamento dell’iscrizione, almeno formalmente, tali realtà non potrebbero applicare le regole del terzo settore in quanto destinate solo agli enti iscritti nel RUNTS. Dunque, sarebbe auspicabile chiarire che per le ex ONLUS i nuovi regimi fiscali potranno applicarsi a far tempo dalla abrogazione della disciplina di cui al d.lgs 460/97 oppure garantire il completamento del periodo d’imposta con le medesime regole fiscali.