Il d.lgs. n. 29/2024, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, intende promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana. Come si evince dall’art. 1, il perseguimento delle suddette finalità potrà avvenire mediante «l’accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti».
Si riportano le definizioni fornite all’art. 2:
a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;
b) «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni;
c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che, anche in considerazione dell’età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilità, di multimorbilità e di vulnerabilità sociale, le quali concorrono alla complessità dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN), di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall’articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «specifico bisogno assistenziale dell’anziano non autosufficiente»: lo specifico bisogno assistenziale valutato e graduato, all’esito della valutazione multidimensionale unificata di cui all’articolo 27.
Occorre considerare l’intersezione del decreto recentemente emanato con il codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).
1) L’art. 6, rubricato “Misure per favorire l’invecchiamento attivo mediante la promozione dell’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato”, affida alle «istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito della propria autonomia, possono prevedere, nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), iniziative volte a promuovere la solidarietà tra le generazioni con particolare riguardo alle situazioni a rischio di isolamento e marginalità sociale delle persone anziane. Le iniziative, indicate nel Piano triennale dell’offerta formativa, possono essere realizzate in rete con altre istituzioni scolastiche e attuate in collaborazione con centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti locali, nonché con i soggetti del terzo settore operanti nella promozione dell’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale» [comma 1, lett. d)].
La disciplina del volontariato ha trovato un inquadramento sistematico all’interno del codice del Terzo settore: oltre al riconoscimento del valore e della funzione sociale dell’attività di volontariato – principio generale fissato all’art. 2 -, il Titolo III, composto dagli artt. 17, 18 e 19, detta disposizioni puntuali in tema di volontario, attività di volontariato, assicurazioni e obbligatorie e promozione della cultura del volontariato. Agli artt. 32, 33 e 34 è regolata la particolare tipologia di ente del Terzo settore costituita dalle organizzazioni di volontariato. L’art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 29/2024 consente, allora, di accentuare il peso specifico delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo settore attivi, ad esempio, nell’area delle «attività culturali di interesse sociale con finalità educativa» [art. 5, comma 1, lett. d), codice del Terzo settore; art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 112/2017 (dedicato alla riforma dell’impresa sociale)].
2) L’art. 12, rubricato “Misure per la promozione dell’attività fisica e sportiva nella popolazione anziana”, prevede al comma 1 che «al fine di preservare l’indipendenza funzionale in età avanzata e di mantenere una buona qualità di vita, nonché di garantire il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, il Ministro per lo sport e i giovani, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A. e degli enti del terzo settore, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentito il CIPA, promuove nel triennio 2024-2026 iniziative e progetti finalizzati a sviluppare azioni mirate per le persone anziane, a diffondere la cultura del movimento nella terza età e a promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico, quali, a titolo esemplificativo, l’attivazione di gruppi di cammino lungo percorsi sicuri urbani o extraurbani, nonché di programmi di attività sportiva organizzata come strumento di miglioramento del benessere psico-fisico, di promozione della socialità e di integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani». Centrali risulteranno gli enti del Terzo settore che operano, in via esclusiva o principale, ovvero in via stabile e principale, nell’ambito dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche [art. 5, comma 1, lett. t), codice del Terzo settore; art. 2, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 112/2017]. Occorre, peraltro, segnalare che, alla luce di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 36/2021, gli eli enti sportivi dilettantistici – costituiti in forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta e di società di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile –, qualora ricorrano i presupposti, potranno assumere la qualifica di enti del Terzo settore. In questo caso, «le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili».
3) L’art. 13, rubricato “Misure per incentivare la relazione con animali da affezione”, rinvia ad un successivo decreto del Ministero della Salute l’individuazione dei requisiti reddituali delle persone anziane beneficiarie, delle modalità di donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d’affezione a enti del Terzo settore e alle strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, «nonché le modalità di utilizzazione dei predetti medicinali da parte dei medesimi enti e strutture e i farmaci esclusi dalla donazione» (art. 13, comma 5). Tale previsione normativa appare coerente con quanto fissato dall’art. 5, comma 1, lett. e), codice del Terzo settore: costituisce attività di interesse generale degli enti del Terzo settore la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/1991.
4) L’art. 15, rubricato “Linee guida in materia di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale”, nell’ambito di un puntuale intervento in tema di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, prevede che le forme di coabitazione siano «realizzate nell’ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonché ad iniziative e attività degli enti del terzo settore […]» (comma 3). Anche in questo caso, il modello degli enti del Terzo settore appare pienamente funzionale: costituisce attività di interesse generale quella avente ad oggetto l’«alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi» [art. 5, comma 1, lett. q), codice del Terzo settore e art. 2, comma 1, lett. q), d.lgs. n. 112/2017].
5) L’art. 25, rubricato “Servizi di comunità, modelli di rete e sussidiarietà orizzontale”, detta disposizioni al fine di promuovere «l’implementazione di servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale per contrastare l’isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso la continuità di vita e delle relazioni personali, familiari e di comunità, nonché per promuovere domiciliarità delle cure e dell’assistenza» (comma 1). L’applicazione di quanto sopra descritto è affidata al concorso di tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali e alla rete dei servizi sociali e sanitari, ivi inclusa la rete delle farmacie territoriali (comma 2). Sempre al comma 2, è chiarito che «l’attuazione di tali servizi viene garantita attraverso i soggetti pubblici e privati accreditati e convenzionati nonché attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, dei familiari e la collaborazione delle associazioni di volontariato, delle reti informali di prossimità e del servizio civile universale». La concretizzazione dell’approccio comunitario, della dimensione reticolare e della sussidiarietà orizzontale, evocata nella rubrica della disposizione in rassegna, si rinviene dalla lettura del comma 3: «ai fini dell’integrazione dei servizi sociali e sanitari di cui al presente decreto, l’insieme dei servizi di comunità e prossimità di cui al comma 2 concorre all’integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA. A queste finalità possono concorrere gli enti del terzo settore, anche con le modalità previste dagli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione di cui agli articoli da 55 a 57 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, e dalle linee guida approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 […]». Gli enti del Terzo settore attivi nell’ambito degli interventi e servizi sociali, degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nonché delle prestazioni socio-sanitarie [così come previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), codice del Terzo settore e dall’art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 112/2017] risulteranno protagonisti attivi in questa fase di amministrazione condivisa. Si consolida così un modello giuridico di sussidiarietà negoziale che ha trovato nel 2020 l’approvazione da parte della Corte costituzionale. I giudici hanno riconosciuto che l’art. 55 codice del Terzo settore designa “un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.
6) L’art. 27, rubricato “Valutazione multidimensionale unificata”, valorizza, in termini operativi e a livello dinamico, il ruolo degli enti del Terzo settore. Il punto unico di accesso (PUA) svolge, a livello locale, «funzioni di informazione, orientamento, accoglienza e primo accesso (front office), nonché raccolta di segnalazioni dei medici di medicina generale e della rete ospedaliera, avviando l’iter per la presa in carico (back office) della persona anziana nei percorsi di continuità assistenziale, attivando, ove occorra, la valutazione multidimensionale unificata finalizzata all’identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all’accertamento delle condizioni per l’accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del terzo settore erogatori dei servizi» (comma 6). Per quanto concerna il piano assistenziale individualizzato (PAI), esso «è redatto con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver e dei familiari indicati, del tutore o dell’amministratore di sostegno se dotato dei necessari poteri di rappresentanza, nonché, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del terzo settore che operano come soggetti autorizzati, accreditati e a contratto con comuni, ATS e distretti sociosanitari, secondo le normative di riferimento regionale, nei sistemi di cura e assistenza territoriali e che siano chiamati ad operare nel PAI condiviso con persone e famiglie anche tenendo conto delle analisi del fabbisogno già effettuate nell’ambito della valutazione multidimensionale unificata» (comma 15). Infine, «all’interno del PAI, approvato e sottoscritto dai soggetti responsabili dei vari servizi e dalla persona anziana non autosufficiente ovvero dal suo rappresentante qualora nominato, sono individuate le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari e sociali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l’apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione, ivi inclusi gli enti del terzo settore e i soggetti che compongono la rete dei servizi di cui all’articolo 25» (comma 17).
7) Infine, l’art. 31, rubricato “Servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari”, affida ad un decreto del Ministero della Salute l’individuazione e l’aggiornamento «di criteri condivisi ed omogenei a livello nazionale per l’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario di cui al comma 2, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992. Nell’ambito dei suddetti criteri è dato valore, in particolare: a) all’attitudine della struttura a favorire la continuità di vita e di relazioni delle persone accolte, rispetto alla comunità in cui la struttura stessa è inserita; b) alla congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura, del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c) all’attitudine della struttura a contenere al proprio interno più nuclei abitativi diversificati per tipologie di prestazioni, rappresentando un potenziale CRM; d) alla dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l’implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza della persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente, nonché di soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l’erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, secondo le vigenti indicazioni di livello nazionale e in coerenza con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall’articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118» (comma 7).