Gli enti del Terzo settore: spunti da due recenti leggi regionali

La Regione Puglia, attraverso la l.r.  6 ottobre 2021, n. 35, dedicata alle “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i generi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile”, intende favorire:

a) il rispetto del principio di parità retributiva tra i generi e il contrasto ai differenziali retributivi di genere;

b) la permanenza, il reinserimento e l’affermazione delle donne, sia lavoratrici dipendenti che libere professioniste, nel mercato del lavoro;

c) la valorizzazione delle abilità, dei saperi e delle competenze delle donne;

d) l’uso degli strumenti e delle misure per la conciliazione dei tempi di vita ed i tempi di lavoro e per il sostegno del lavoro di cura.

Tra le azioni volte al superamento della differenziazione retributiva per ragioni di genere, così come disciplinato dall’art. 2, la Regione supporta, anche attraverso l’elargizione di contributi economici, gli enti del Terzo settore (assieme alle imprese, anche partecipate, e alle società cooperative) “con meno di cento dipendenti che rendono conoscibile, tramite strumenti telematici liberamente accessibili e che aggiornano con cadenza annuale, i dati relativi alla situazione del personale distinte, in relazione al genere, con particolare attenzione a quelli relativi alla formazione, alla promozione professionale, ai passaggi di categoria o qualifica, alla retribuzione effettivamente corrisposta”.

Gli enti del Terzo settore che rispettano i criteri sopra menzionati potranno iscriversi all’interno di un elenco regionale appositamente costituito e “a favore dei soggetti iscritti nell’elenco è previsto un sistema di premialità, nell’attribuzione dei benefici economici comunque denominati ed erogati […]” (art. 3, comma 3). Il sistema di premialità, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, consiste nell’attribuzione di un punteggio tecnico aggiuntivo pari all’1 per cento di quello totale attribuibile in sede di gara.

Infine, nell’ambito del reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza (art. 9), la Regione riconosce contributi agli enti del Terzo settore “per l’attuazione di progetti che favoriscono percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza”.

Un riconoscimento per gli enti del Terzo settore può evincersi anche dalla lettura della l.r. della Basilicata  6 ottobre 2021, n. 41, mediante la quale si disciplinano gli interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni e aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Con riguardo alle iniziative con gli enti locali, “la Regione promuove la sottoscrizione di intese con gli Enti locali per l’apertura, nei rispettivi territori, di Sportelli attraverso cui diffondere la conoscenza delle attività riguardanti la gestione di beni ed aziende sequestrati e confiscati e fornire sostegno allo sviluppo di progetti di riutilizzo sociale dei beni che coinvolgano, in modo particolare, le realtà del Terzo Settore” (art. 11).

Le iniziative regionali risultano rivolte a tutti gli enti del Terzo settore e, più concretamente, ai soggetti che, secondo l’art. 5, comma 1, del codice del Terzo settore, svolgano in via esclusiva o principale attività di interesse generale aventi ad oggetto per esempio: i) la promozione della cultura della non violenza (lett. v); ii) la promozione delle pari opportunità (lett. w); iii) la riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

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