La disciplina calabrese delle associazioni “Pro Loco”

Attraverso la l.r. 19 novembre 2020, n. 22, la Regione Calabria ha adottato la disciplina sul funzionamento delle associazioni “Pro Loco”, costituite su base volontaria e senza finalità di lucro. Le associazioni mirano a promuovere e valorizzare le peculiarità locali sia culturali che identitarie, favorendo l’informazione, l’accoglienza e l’assistenza turistica, anche in collaborazione con gli enti pubblici territoriali.

Le associazioni devono avere la propria sede istituzionale nel territorio della Regione Calabria e devono operare sul territorio comunale di riferimento attraverso lo svolgimento, in via prevalente, di una o più attività tra quelle ricomprese all’art. 3 della predetta legge. Gli ambiti operativi riguardano: a) la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale, enogastronomico e ambientale, nonché altre attività culturali o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali; b) la promozione, l’informazione, l’assistenza e l’accoglienza turistica; c) le attività volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo; d) le attività volte a sensibilizzare le popolazioni  residenti nei confronti delle attività turistiche e sportive; e) le attività nel settore sociale e del volontariato a favore della comunità; f) le attività ricreative.

Tra le attività che le associazioni “Pro Loco” possono statutariamente svolgere rientrano quelle indicate all’art. 5 del Codice del Terzo settore: l’art. 3, comma 2, della legge regionale in rassegna abilita gli enti in questione a svolgere in via prevalente le attività di interesse generale racchiuse nel novero del Codice del Terzo settore e, al contempo, permette di svolgere, nei limiti della secondarietà e della strumentalità, attività diverse, così come previsto dall’art. 6 del Codice del Terzo settore. Il raccordo tra la l.r. e il Codice del Terzo settore si estende anche alla possibilità di porre in essere attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Le associazioni “Pro Loco” potranno iscriversi nell’apposito albo regionale, purché soddisfino i seguenti requisiti: a) esercitino le attività statutarie da almeno un biennio; b) siano costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata e adottino di uno statuto ispirato a principi di democraticità; c) prevedano la partecipazione di almeno venti associati con diritto di voto; d) abbiano la disponibilità di una sede sociale; e) svolgano l’attività istituzionale in un Comune ove non operi già un’altra “Pro Loco” iscritta all’albo regionale. In questi casi, la Regione, sentito il Comune interessato, può iscrivere all’albo una seconda “Pro Loco”, solo se nel medesimo Comune insistano località distinte sotto il profilo turistico-ambientale. La mancanza di uno dei requisiti predetti importa lo scioglimento dell’associazione e la contestuale devoluzione patrimoniale vincolata, così come precisato dall’art. 7, comma 1, lett. e).

L’iscrizione all’albo permette di: a) partecipare, nei casi previsti dalle leggi regionali, alla designazione del rappresentante delle Pro Loco all’interno di organismi collegiali; b) accedere a contributi, finanziamenti o altri benefici, comunque denominati, erogati dalla Regione Calabria.

In modo armonico rispetto alla disciplina nazionale del Codice del Terzo settore, il legislatore regionale ha delineato i contenuti minimi dello statuto delle “Pro Loco”: come disposto dall’art. 7 della legge calabrese, le associazioni devono prevedere la partecipazione attiva e democratica alla vita e alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali. Viene, in tal modo, rispettato il principio di democraticità. Inoltre, devono essere definite le norme sull’elezione e sul funzionamento degli organi statutari (in omaggio al principio di elettività delle cariche sociali). Tutte le risorse finanziarie sono impiegate per il raggiungimento degli scopi associativi: in tal modo viene apposta una specifica destinazione del patrimonio – risultando unicamente funzionale al raggiungimento dei fini istitutivi – che consente di ribadita l’assenza dello scopo di lucro, in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo settore.

Da ultimo, trova applicazione anche la disciplina prevista dall’art. 9 del Codice del Terzo settore in riferimento alla devoluzione patrimoniale a seguito dell’estinzione o dello scioglimento dell’ente. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

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