L’amministrazione condivisa: spunti dalla legge regionale umbra n. 2/2023

La valorizzazione della sussidiarietà orizzontale e l’accentuazione del ruolo sociale degli enti del Terzo settore sono le direttrici del provvedimento normativo in rassegna. La nuova legge della Regione Umbria, 6 marzo 2023, n. 2, “Disposizioni in materia di amministrazione condivisa”, intende riconoscere e promuovere gli enti del Terzo settore – così come disciplinati dal codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – che operano nei confini regionali e, al contempo, disciplinare gli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento, così come regolati dall’art. 55 del codice del Terzo settore.

L’amministrazione condivisa è una delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative, fondata sulla collaborazione tra le amministrazioni locali umbre e gli enti regionali del Terzo settore: come può leggersi all’art. 2, comma 1, lett. a), l’amministrazione condivisa delinea “un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell’ articolo 55 del d.lgs. 117/2017”.

Il ricorso all’amministrazione condivisa rappresenta l’opzione primaria nella definizione dei rapporti tra enti pubblici regionali ed enti del Terzo settore regionale: infatti, qualora i predetti enti “intendano procedere in alternativa rispetto ai procedimenti di amministrazione condivisa, provvedono attraverso affidamenti di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente” (art. 3, comma 2).

Tra i principi e le disposizioni comuni dei procedimenti di amministrazione condivisa, così come disposto dall’art. 5 della l.r. n. 2/2023, è previsto che:

i) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gli istituti dell’amministrazione condivisa perseguono l’interesse pubblico nello svolgimento di una o più attività di interesse generale, alla luce di quanto disciplinato dall’art. 5 del codice del Terzo settore, mediante la convergenza su obiettivi e l’aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;

ii) al fine di sostenere l’efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni procedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale (ex art. 7, comma 3, della l. 6 giugno 2016, n. 106), motivandone, in caso contrario, il mancato ricorso. Secondo la disposizione testé menzionata “per valutazione dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato” (in tema, v. d.m. 23 luglio 2019, Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore). Inoltre, come risulta dall’art. 17, “la Giunta regionale adotta Linee guida per l’attuazione della presente legge, nonché per promuovere la valutazione di impatto sociale”;

iii) al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di soggetti diversi, purché l’apporto risulti circoscritto, ovvero definito e riferito ad attività strumentali rispetto all’attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.

Nel sostanziale rispetto del d.m. 31 marzo 2021, n. 72, Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo 117 del 2017, la legge regionale detta i principi operativi e scandisce le fasi applicative della co-programmazione (artt. 6-9), della co-progettazione (art. 10-13) e dell’accreditamento (art. 14).

Da ultimo, merita di essere segnalato quanto previsto in materia di accordi di collaborazione: gli enti regionali, infatti, al fine di favorire il ricorso all’amministrazione condivisa, “possono concludere accordi ai sensi dell’ articolo 11 della l. 241/1990 con il centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell’ articolo 61 del d.lgs. 117/2017 , con le Fondazioni di origine bancaria, con le articolazioni delle reti associative di cui all’articolo 41 del citato decreto, con le articolazioni delle Associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative del territorio nazionale ai sensi dell’ articolo 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 117/2017”.

[immagine: Centro direzionale Regione Umbria]

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