L’applicazione dell’art. 14, comma 2, CTS secondo una recente interpretazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante la Nota del 12 gennaio 2021, n. 293, si è espresso sulle modalità di pubblicazione degli emolumenti, dei compensi o dei corrispettivi a qualsiasi titolo percepiti dai componenti degli organi amministrativi e di controllo, dai dirigenti, nonché dagli associati. Come previsto dall’art. 14, comma 2, del Codice del Terzo settore (CTS), per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate maggiori a centomila euro vi è l’obbligo di dare menzione delle predette attribuzioni nel proprio sito internet, ovvero nel sito internet della rete associativa cui aderiscono.

Tale adempimento comunicativo è funzionale alla predisposizione del bilancio sociale, così come previsto dal § 6, n. 4 del d.m. 4 luglio 2019, attraverso il quale è avvenuta l’adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. La struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e le modalità di rimborsi ai volontari consente all’ente del Terzo settore di rendere evidenti le diverse categorie di persone che operano per l’ente, distinguendo in base a ruoli e funzioni.

Tale adempimento comunicativo – come previsto dall’art. 4, comma 1, lett. l), della legge delega 106/2016 – partecipa all’esigenza di trasparenza che attualmente connota il complessivo impianto del CTS: non si tratta, pertanto, di un mero vincolo formale, quanto di legittimare l’esistenza degli enti del Terzo settore con rilevanti margini economici, come soggetti che operano in assenza di scopo di lucro e che perseguono finalità di interesse generale, consentendo una distinzione dei medesimi sia dagli altri enti del Terzo settore di minori dimensioni, sia dalle altre persone giuridiche non aventi finalità lucrative (ma estranee al perimetro del CTS) sia dalle persone giuridiche che perseguono scopi lucrativi. Come ricorda il Ministero scrivente, anche in ragione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. g), della citata legge delega, l’adempimento comunicativo oggi previsto all’art. 14, comma 2, CTS, si uniforma ad un più generale principio di proporzionalità e di graduazione, essendo posto a carico dei soli enti del Terzo settore che generino entrate superiore ai centomila euro e, quindi, in ragione della dimensione economica dell’ente.

Coglie nel segno quanto scritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: tale prescrizione notiziale favorisce l’aumento del livello di conoscibilità delle informazioni dell’ente e permette ai cittadini di operare scelte consapevoli, come la destinazione del cinque per mille, e di esercitare una sorta di controllo diffuso sull’azione dell’ente. L’art. 14, comma 2, CTS, nel complesso, realizza un bilanciamento tra valori di rango costituzionale: ovvero, tra riservatezza e trasparenza, quindi assicurando una conoscibilità pubblica della concreta destinazione delle risorse degli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni. Al contempo, in omaggio al principio di proporzionalità, l’obbligo in questione non si estende sino alla descrizione delle situazioni patrimoniali soggettive dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, né comprende l’indicazione di dati attinenti alla sfera personale dei soggetti incaricati di compiti amministrativi o di controllo. Quanto alla modalità di pubblicazione delle informazioni sui compensi nel bilancio sociale, le linee guida ministeriali abilitano la “forma anonima” quale tecnica efficace ad assicurare il pieno rispetto della prescrizione normativa. L’ente tenuto potrà quindi procedere attraverso una indicazione che avvenga per categorie soggettive, piuttosto che in modo nominale, risultando, però, insufficiente la mera previsione di un dato aggregato che non consenta una distinzione tra eventuali categorie.

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