Razionalizzazione e semplificazione del sistema di servizio civile universale: art. 40 d.l. 152/2021

L’adozione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, ha apportato diverse modifiche al d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, attraverso il quale si è provveduto a disciplinare il servizio civile universale.

L’art. 40 d.l. 152/2021, al fine di razionalizzare e semplificare il sistema del servizio civile universale, modifica gli artt. 1, 4, 5 e 7 del d.lgs. 40/2017.

L’art. 40, comma 1, lett. a), d.l. 152/2021 modifica la disciplina riguardante il Piano triennale, ovvero lo strumento di programmazione del servizio civile universale. Esso, infatti, si attuerà, d’ora in avanti, solo mediante programmi di intervento e non più “per Piani attuali, articolati per programmi di intervento”.

Al contempo, è stata soppressa la lett. b) del previgente art. 1, comma 2, d.lgs. 40/2017: l’abrogazione riguarda la disciplina del Piano annuale, quale strumento deputato ad individuare, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l’Italia e per l’estero.

L’art. 40, comma 1, lett. b), d.l. 152/2021 modifica, inoltre, l’art. 4 d.lgs. 40/2017. In forza di tale novella legislativa, la programmazione del servizio civile universale è, ora, affidata solo al Piano triennale, “suscettibile di aggiornamento annuale”, attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell’ambito di uno o più settori, così come delineati dall’art. 3 [art. 40, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 152/2021]. Scompare, quindi, il riferimento ai Piani annuali attraverso cui avveniva la modulazione del Piano triennale. Inoltre, risulta modificato l’art. 4, commi 2, 3 e 4, con contestuale soppressione di ogni riferimento ai Piani annuali [v. art. 40, comma 1, lett. b), nn. 2,3 e 4, d.l. 152/2021].

L’art. 40, comma 1, lett. c), d.l. 152/2021 modifica l’art. 5 d.lgs. 40/2017, dedicato ai programmi di intervento. Come risulta dalla norma, le parole “e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all’articolo 24” sono soppresse. È aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all’articolo 24.”.

Sempre l’art. 40, comma 1, lett. c), d.l. 152/20201 elimina ogni riferimento ai Piani annuali e, di conseguenza, modifica l’art. 5, comma 7, d.lgs. 40/2017, prevendo, adesso, che i programmi di intervento che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le città metropolitane, siano approvati sulla base delle priorità e degli obiettivi definiti solamente dal Piano triennale.

Un’ultima modifica ha riguardato l’art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 40/2017: in forza di quanto ora disposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), d.l. 152/2021, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sono sentite dalla Presidenza del consiglio dei ministri nella fase di predisposizione del solo Piano triennale, non residuando spazio ulteriore ai Piani annuali.

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