Sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo interno e del revisore legale (a proposito della nota ministeriale n. 11560/2020)

Sollecitato da un quesito ad esso posto dal Forum Nazionale del Terzo Settore (la rete associativa nazionale più rappresentativa del terzo settore italiano), il Ministero del Lavoro si sofferma, nella recentissima nota in commento, sul tema dell’applicabilità agli enti del terzo settore degli articoli 30 e 31 del nuovo Codice, ed in particolare sul profilo relativo all’esatto momento in cui gli obblighi di nomina contemplati nelle testé menzionate disposizioni divengono attuali per gli ETS.

Occorre infatti premettere che – come bene il Ministero preliminarmente sottolinea nella sua nota – avere un organo di controllo interno ed eventualmente anche un revisore legale non costituisce sempre l’oggetto di un obbligo.

Il legislatore, infatti, in virtù del principio di gradualità nell’applicazione della disciplina più gravosa per gli ETS, ha stabilito che debbano sempre avere un organo di controllo interno, che peraltro potrebbe anche essere monocratico, cioè composto da una sola persona, soltanto:

  1. le fondazioni del terzo settore (siano esse iscritte nella sezione “enti filantropici” o nella sezione “altri enti del terzo settore” del RUNTS)
  2. gli ETS, di natura associativa o fondazionale, che costituiscano patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del Codice (ipotesi, invero, che risulterà difficilmente riscontrabile nella prassi)

Diversamente, gli ETS associativi (che poi sono e saranno statisticamente la stragrande maggioranza degli ETS), a prescindere se siano in possesso oppure no della personalità giuridica (e a prescindere che siano ODV, APS, ecc.), sono tenuti alla nomina dell’organo di controllo interno, monocratico o collegiale, solo quando superino due delle tre soglie dimensionali individuate dall’art. 30 CTS “per due esercizi consecutivi”.

Per quanto invece riguarda la nomina del revisore legale dei conti (o di una società di revisione legale), ai sensi dell’art. 31 CTS essa diventa obbligatoria, tanto per le associazioni ETS quanto per le fondazioni ETS, soltanto quando siano superate “per due esercizi consecutivi” due delle tre soglie dimensionali individuate dall’art. 31 CTS oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 CTS. Peraltro, anche superate queste soglie, l’obbligo non sussiste allorché l’ETS in questione affidi la revisione legale all’organo di controllo interno (che deve, però, in questo caso, essere interamente costituito da revisori legali iscritti).

Si noti inoltre che, così come il superamento delle soglie dimensionali per due esercizi consecutivi fa scattare gli obblighi di nomina, specularmente il loro mancato superamento per due esercizi consecutivi determina la cessazione dei medesimi obblighi.

Ricordiamo infine che regole particolari valgono per le imprese sociali, e quindi anche per le associazioni e fondazioni che assumano questa particolare qualifica del terzo settore ai sensi del d.lgs. 112/2017. Segnatamente, ed in estrema sintesi, nelle imprese sociali la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria, mentre la revisione legale è prescritta soltanto al superamento di alcune soglie dimensionali (a meno che tale nomina non sia sempre e comunque imposta dalla disciplina “di soggetto”, cioè dalle norme del codice civile relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, ad esempio quella di società per azioni).

Nella nota in commento, il Ministero chiarisce dunque come debbano calcolarsi questi “due esercizi consecutivi”, rectius a partire da quale momento, tenendo anche conto del fatto che il Codice del terzo settore è entrato in vigore nel bel mezzo di un esercizio finanziario, ovvero il 3 agosto 2017.

Applicando un criterio interpretativo già impiegato nella precedente, e molto ben conosciuta, nota ministeriale n. 12604/2017, il Ministero spiega che – pur essendo gli articoli 30 e 31 immediatamente applicabili agli ETS – dal momento che essi “fanno riferimento ad un aspetto temporale diacronico, quale l’esercizio finanziario”, dovrà ritenersi che “il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018, sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019”.

Concludendo, da tutto quanto precede possono trarsi i seguenti risvolti applicativi per gli ETS:

  1. le associazioni del terzo settore che quest’anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo relativo al 2019, abbiano accertato l’avvenuto superamento delle soglie dimensionali non solo nell’anno 2019 ma anche nel precedente anno 2018, dovrebbero (o avrebbero dovuto) già quest’anno procedere alla nomina dell’organo di controllo interno ed eventualmente anche del revisore legale (o società di revisione);
  2. alla nomina non sono invece tenute né le associazioni del terzo settore che abbiano superato le soglie solo nel 2019 o solo nel 2018, né ovviamente le associazioni del terzo settore che tali soglie non abbiano superato in alcuno dei due esercizi finanziari;
  3. per le fondazioni del terzo settore, le soglie rilevano solo ai fini della nomina del revisore legale (o società di revisione) ai sensi dell’art. 31 CTS, poiché esse sono sempre tenute ad avere un organo, anche monocratico, di controllo interno, a prescindere dal superamento delle soglie dimensionali dell’art. 30 CTS;
  4. la presenza dell’organo di controllo interno, ed eventualmente anche del revisore legale, nominato nel 2020, continuerà ad essere necessaria pure nel 2021, anche qualora l’ETS in questione dovesse non superare nell’esercizio 2020 le soglie dimensionali degli articoli 30 e 31;
  5. la presenza dell’organo di controllo interno, ed eventualmente anche del revisore legale, diverrà invece non più necessaria nell’ipotesi in cui con riferimento tanto all’anno 2020 quanto all’anno 2021 le soglie dimensionali risultino non superate; in tal caso, al momento dell’accertamento di questi dati nel 2022, cioè in sede di approvazione del bilancio 2021, l’ETS potrà revocare per legittima causa l’organo di controllo interno e revocare il mandato al revisore legale incaricato.
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