Società sportive, entro il 29 dicembre alla cassa per Iva e ritenute sospese

Possibile pagare in 60 rate ma le prime tre si versano ora con maggiorazione del 3%

Arriva la proroga per gli enti sportivi. Il testo del Ddl di Bilancio approvato alla Camera e ora all’esame del Senato fissa al 29 dicembre il termine per i soli pagamenti sospesi dell’Iva e delle ritenute alla fonte, comprensive di addizionali regionali e comunali, riferite al periodo gennaio/aprile 2022. Entro domani, dunque, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, potranno effettuare i versamenti degli importi sospesi sopra indicati già prorogati dalla scorsa legge di Bilancio e dal decreto Aiuti quater al 22 dicembre scorso.

Si tratta, dunque, di una vera e propria remissioni in termini, quella prevista all’articolo 1, commi 160 e 161, del disegno di legge di Bilancio approvato alla Camera lo scorso 24 dicembre, che considera tempestivi i versamenti Iva e delle ritenute alla fonte effettuati in una soluzione entro domani, 29 dicembre. In alternativa le realtà beneficiarie potranno optare per una distribuzione di quanto dovuto in 60 rate mensili di pari importo a partire da gennaio 2023, purché si provveda al versamento delle prime tre rate entro domani. La proroga non menziona i contributi previdenziali e assistenziali nonché i versamenti relativi alle imposte dirette sempre riferiti al periodo gennaio/aprile 2022. Per questi, dunque, non vi sarà alcuna remissione in termini.

Inoltre dal momento che il pagamento nei termini si considera “tempestivo” gli enti beneficiari non saranno tenuto al versamento delle sanzioni ne degli interessi di rateazione.

Tuttavia per chi opta per questa ultima soluzione di pagamento scatterà una integrazione pari al 3% delle somme complessivamente dovute. Attenzione tuttavia alla scadenza, la maggiorazione indicata dovrà essere versata per intero contestualmente alle prime tre rate, ovvero entro il 29 dicembre utilizzando il codice tributo «1668» e indicando l’anno di riferimento «2022» (come previsto dalla risoluzione 80/E/2022). In caso di mancato pagamento di quanto dovuto in tutto o in parte entro le scadenze prescritte gli enti sportivi decadranno dal beneficio della rateazione e si renderanno applicabili le regole ordinarie in tema di sanzioni e riscossione. Il tenore letterale della norma sul punto non è chiaro ma sembrerebbe evincersi che anche in caso di mancato pagamento parziale di una sola rata dovrebbero scattare oltre alle sanzioni amministrative (30% dell’imposta non versata), eventualmente anche quelle penali (reato di omesso versamento delle ritenute o dell’Iva) o sportive connesse all’inadempimento tributario.

La norma inoltre non precisa, come in altre occasioni, se le sanzioni scattino con riferimento agli importi ancora dovuti a seguito dell’inadempimento o al debito integrale oggetto di rateizzazione. La prima soluzione sembrerebbe quella meno penalizzante per gli enti sportivi tenendo conto dell’assenza di uno scudo penale in caso di omesso versamento.

[Pubblicato su NT Norme & Tributi del 28 Dicembre 2022]

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