Volontariato e promozione sociale: proventi commerciali con forfait Iva

[di Gabriele Sepio, pubblicato su «il Sole 24 Ore» del 13 febbraio 2024]

Il 2024 segna l’esordio di importanti novità ai fini Iva per Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps).

Il Dl 146/2021 ha infatti previsto per tali realtà, a partire dal 1° gennaio di quest’anno e ai soli fini Iva, l’applicazione del regime forfettario dei cosiddetti contribuenti «minimi» (articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 190/2014). Si tratta di una novità che consente a Odv e Aps di misurarsi, seppur entro la soglia di 65mila euro annui, con un regime fiscale simile a quello contemplato dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore (Cts).

Tale disposizione, sottoposta al vaglio Ue, a regime permetterà a Odv e Aps con ricavi annui non superiori a 130mila euro di determinare il reddito di impresa derivante da attività commerciali applicando coefficienti pari, rispettivamente, all’1% e al 3 per cento. Un regime fiscale che, peraltro, prevede l’esonero dalle scritture contabili e semplificazioni in materia di Iva. Tuttavia la novità, già operativa per Odv e Aps, lascia aperte alcune questioni che meriterebbero opportuni chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.

Il primo nodo da sciogliere è legato ai ricavi da computare nel plafond di 65mila euro ai fini dell’applicazione del regime forfettario. Sicuramente, rientrano nel calcolo i soli proventi da attività commerciale. Difatti, le novità Iva già operative rappresentano un’anticipazione del regime che Odv e Aps applicheranno con l’entrata in vigore dell’articolo 86 del Cts che riguarda le sole attività commerciali. Tuttavia, non può non tenersi conto in questo contesto delle ulteriori novità che, a partire dal 1°luglio 2024, interesseranno gran parte delle realtà associative e che vedranno attratte in campo Iva, pur in regime di esenzione, le principali attività svolte nei confronti di soci, associati e partecipanti. Pensiamo, ad esempio, alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle proprie finalità istituzionali, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari/integrativi. Un contesto, quello appena delineato, che porta a ritenere che realtà come Odv e Aps già da questo semestre potrebbero considerare nel calcolo del plafond di 65mila euro tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, inclusi i corrispettivi specifici/contributi supplementari che, dal 1° luglio 2024, entreranno nel regime di esenzione Iva. Come anticipato, si tratta di un approccio prudenziale che permetterebbe a Odv e Aps di evitare sforamenti in corso d’anno ma che meriterebbe un chiarimento puntuale da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, rilevano nel calcolo anche i corrispettivi derivanti da prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport, ex articolo 36 bis del Dl 175/2022.

Altro aspetto da chiarire è legato all’assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto. A rigore tali realtà non dovrebbero fruire dall’esonero (articolo 1, comma 67, legge 190/2014) in quanto applicano il regime dei contribuenti minimi limitatamente ai soli commi da 58 a 63 della citata legge.

Infine, un tema che ha destato particolari perplessità tra gli operatori del settore riguarda la possibilità, per Odv e Aps, di opzionare un regime diverso da quello dei contribuenti minimi. L’articolo 5, comma 15 quinquies del Dl 146/2021, nell’estendere a Odv e Aps il regime fiscale riservato ai professionisti, utilizza la formulazione «applicano» facendo presuppore che si tratti di un regime naturale.

Tuttavia, se l’estensione muove dal presupposto di concedere in via anticipata ad Odv e Aps un regime di favore simile a quello dell’articolo 86 del Cts, previsto come opzionabile, un’interpretazione sistematica della norma vedrebbe l’adesione al regime della legge 190/2014 come una delle possibili scelte.

Tale impostazione sembrerebbe confermata anche dal Mef che, nel question time del 6 dicembre 2023, ha precisato che tali realtà «possono» avvalersi del regime forfettario dei contribuenti minori. Ciò garantirebbe di optare per un regime fiscale diverso, quale ad esempio, quello della legge 398/1991.

Tuttavia, nell’ottica di assicurare certezza a Odv e Aps nella corretta applicazione delle norme, sarebbe auspicabile un intervento sul punto.

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