[di Daniele Capolupo, pubblicato in «ilCaso.it – Foglio di giurisprudenza»
SOMMARIO: 1. La normativa di riferimento – 2. L’attività sociale delle Fondazioni di Origine Bancaria – 3. Un ruolo sociale ancora da definirsi compiutamente
1. La normativa di riferimento
Senza alcuna pretesa di esaustività, visto anche il tenore e gli obbiettivi del presente scritto, in questo primo paragrafo si farà un breve e conciso inquadramento della normativa di riferimento – sia primaria sia pattizia – in tema di Fondazioni di Origine Bancaria con un accenno agli interventi giurisprudenziali maggiormente significativi, in modo da permettere una visione generale della disciplina di riferimento e il ruolo delle Fondazioni di Origine Bancaria (FOB).
Come noto, la cosiddetta legge “Amato” (legge delega n. 218/1990 e il D.lgs n. 356/1990) ha avviato il processo di ristrutturazione del sistema bancario italiano incoraggiando la trasformazione delle Casse di Risparmio e degli Istituti di Credito di Diritto Pubblico in società per azioni e introducendo la figura degli Enti Conferenti.
Solo alcuni anni dopo, però, il processo di riorganizzazione è stato portato a compimento con la cosiddetta legge “Ciampi” (legge delega n. 461/1998 e D. Lgs. n. 153/1999) e il ruolo sociale delle Fondazioni è stato espressamente e normativamente previsto. (continua)