Attuare e completare la riforma del Terzo settore: un necessario cambio di passo

1. L’ispirazione della riforma.

Sono trascorsi quasi cinque anni dall’approvazione da parte del Parlamento della legge 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile”. Alla legge delega sono seguiti poi – entro i primi giorni di agosto 2017 – quattro diversi decreti legislativi e un decreto del Presidente della Repubblica;  e, nell’anno successivo, due decreti correttivi nonché numerosi atti di natura amministrativa aventi forma di regolamenti, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali e linee guida. Ora che tutto questo apparato normativo è ormai parte del nostro ordinamento, è possibile provare a rispondere alla domanda se e quanto la riforma sia stata attuata, se vi siano indicatori che consentano di verificare il raggiungimento degli obiettivi iniziali; e, infine, quali passi sia necessario intraprendere per rendere del tutto efficace l’attuazione  e il completamento della stessa.

Ciò che oggi appare acquisito, non era affatto scontato nel maggio del 2014 quando partì una larga consultazione sulle “linee guida per la riforma del terzo settore”.

Il Terzo settore appariva come figlio di un dio minore, sia sul piano politico che normativo. Non a caso, l’allora premier Matteo Renzi battezzò la riforma con una battuta fulminante: “non più Terzo settore, ma primo”. Perché figlio di un dio minore? Innanzitutto perché a lungo queste realtà – circa 360.000 ci dice l’ISTAT – sono state considerate alla stregua di un universo privo di una propria soggettività. Non a caso la definizione più utilizzata sottolineava ciò che non erano: non profit, né stato, né mercato. Qualcosa dunque che si definiva solo in negativo: tutto ciò che non era Stato, amministrazione pubblica e tutto ciò che non era mercato o impresa privata profit. In secondo luogo, perché il legislatore fino ad allora si era limitato – nell’ampia cornice del Codice Civile – a regolare di volta in volta specifiche e distintive categorie di soggetti: le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, senza mai creare un corpus normativo organico per tutti quei soggetti a cui la riforma oggi dà un nome comune: enti di terzo settore (ETS). Dunque la riforma, richiamando gli art. 2, 3, 18 e 118 della Carta Costituzionale, riconosce gli enti di Terzo settore come parte integrante di quelle formazioni sociali dove si svolge la personalità dei singoli, dove cioè si anima e si costruisce la partecipazione alla vita sociale, culturale e lavorativa del Paese. Con l’obiettivo programmatico – come recita l’art. 3 della Carta –  “di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ….” ma anche con l’esplicito richiamo (art. 2) “all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Infine, il rinvio all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione – introdotto con la riforma costituzionale del 2001 – evoca il compito delle diverse istituzioni della Repubblica di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà”. Con la legge 106/2016 si dà dunque attuazione a quanto sancito nell’art.118, ovvero che la Repubblica ha il dovere di creare le condizioni più favorevoli affinché la libertà di associarsi e l’esercizio dei doveri di solidarietà siano il più possibile incoraggiati e sostenuti. In sintesi, si potrebbe dire che la finalità chiave della riforma, la sua ispirazione, consiste nel riconoscere e rafforzare quel “terzo pilastro” – la comunità – finora dimenticato e misconosciuto dallo stato e dal mercato.

Questo  è il cuore della riforma. Che si è posta due obiettivi principali: riordinare la variegata normativa esistente e innovare l’ordinamento con lo sguardo rivolto ai tanti cambiamenti già avvenuti e a quelli in corso. Di qui un lavoro sistematico, che ha trovato forma nell’elaborazione di un Codice del Terzo settore. (cancellato fino ad unitario) L’art. 4 del Codice del Terzo settore attribuisce infatti una “carta d’identità” comune a tutti i soggetti per cui ricorrano determinate caratteristiche. Non più una legislazione “a canne d’organo”, ma un corpus normativo unitario sia sul piano civilistico che fiscale. In secondo luogo, la riforma ha voluto non solo riordinare, ma anche innovare in modo significativo la legislazione in materia. Tali innovazioni sono particolarmente incisive, anche se diverse sono ancora in attesa dei necessari provvedimenti attuativi. Richiamo solo i punti più qualificanti: l’introduzione di un Registro Unico del Terzo settore; la possibilità di acquisire in forma semplificata il riconoscimento della personalità giuridica;  il riordino dei Centri di servizio di volontariato (CSV); la definizione di uno status del volontario; la nascita delle Reti associative; la riforma dell’istituto del 5 per mille; l’avvio, per la prima volta, di norme sulla finanza sociale; la previsione del “social bonus” e dei Titoli di solidarietà; il passaggio dal Servizio civile nazionale al Servizio civile universale; la nascita della Fondazione Italia Sociale; una specifica disciplina delle imprese sociali; e, infine, la normativa fiscale, fortemente rimodulata e unificata in relazione alla nuova disciplina  civilistica, al fine di premiare  i comportamenti donativi dei singoli, degli enti e delle imprese nonché di consentire lo sviluppo di attività commerciali da parte degli ETS purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

In sintesi, riordino e innovazione sono i due motori della riforma. Il primo spinge verso la maturazione, anche in termini culturali, di un’autonoma soggettività giuridica degli enti di Terzo settore; il secondo avvia un sistema di opportunità che sarà tale solo se gli enti di Terzo settore sapranno accettare la sfida del cambiamento e dell’innovazione.

  • Legge di riforma e decreti legislativi: un percorso complesso

Alla legge di riforma, sono poi seguiti cinque diversi atti normativi. Innanzitutto i decreti legislativi n.117/2017, “Codice del Terzo settore” e il n.112/2017, “Revisione della disciplina in materia di imprese sociali”, che sono le colonne portanti della riforma. A questi vanno aggiunti il decreto che istituisce il Servizio civile universale n. 40/2017, il decreto legislativo n.111/2017 “Disciplina dell’istituto del cinque per  mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; e, infine, il decreto del Presidente della Repubblica che dà luogo all’approvazione dello statuto della nuova Fondazione Italia Sociale.

Per poter valutare non solo l’effettiva coerenza tra i principi di riforma contenuti nella legge delega e gli atti normativi seguenti, ma soprattutto la possibile efficacia degli stessi, suggerisco cinque diversi criteri.

Primo criterio: lo sviluppo delle forme dell’azione volontaria. Il capitale sociale di un paese è  misurabile  sia mediante il numero di cittadini che dedicano tempo ed energie all’impegno civico e all’azione volontaria, sia dal radicamento e dalla diffusione delle organizzazioni non profit sul territorio nazionale.  Quando, nel 2022, l’Istat effettuerà il 3° censimento delle Istituzioni non profit ( l’Istat utilizza questa classificazione che è più ampia di quella degli ETS) potremo capire se e quanto il numero dei cittadini  che dedicano tempo all’azione volontaria sia cresciuto. E anche come sarà cambiato l’impegno volontario: ovvero se si sarà rafforzata la gamba associativa o invece il volontariato individuale. E ancora, se il numero delle organizzazioni non profit  sarà cresciuto e come sono distribuite sul territorio nazionale. In attesa del prossimo Censimento, possiamo però già verificare l’evoluzione del fenomeno dalle analisi campionarie che l’Istat effettua ricorrentemente. Nel 2019, le organizzazioni non profit erano circa 360.000, di cui l’85% costituite in forma associativa, capaci di mobilitare  più di 4 milioni di volontari e che impiegano 853.000 lavoratori. Dal 2015, l’incremento del numero delle organizzazioni è stato del 2%, quello dei volontari di circa il 3% e quello dei lavoratori pari al 3,9%. Altrettanto significativo il numero di volontari individuali, cioè coloro che svolgono la loro attività sganciati da qualsiasi organizzazione: sono più di 2,5 milioni. Dunque, tutti gli indicatori presentano già fin da ora un trend di crescita che la legge può ulteriormente rafforzare e sostenere.

Secondo criterio: la riforma scommette sul rafforzamento del circuito fiduciario tra cittadini, imprese e istituzioni. Ovvero le norme, – in particolare quelle fiscali – sono state scritte immaginando che quanto più tale circuito fiduciario si rafforza, tanto più si generano risorse per perseguire il bene comune, ridurre le diseguaglianze e creare opportunità di vita buona per tutti. E ciò vale sia per la regolazione promozionale delle donazioni e del  5 per mille, sia per la valorizzazione di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie. Rafforzare la mano privata che sostiene il Terzo settore è la via maestra sia per evitare che molti bisogni rimangano senza risposta da parte delle pubbliche istituzioni, che per dare concreta attuazione a quel principio di sussidiarietà introdotto per la prima volta nella Costituzione con la riforma del 2001.

Cosa ci dicono i dati sul 5 per mille e quelli sulle donazioni? Relativamente al 5 per mille, sono circa 16,5 milioni i contribuenti che utilizzano questa facoltà; dopo circa un quinquennio in cui la curva era rimasta sostanzialmente piatta, nel 2019 vi è stato invece un incremento pari a due punti. Circa le donazioni, dai dati 2019 (anno fiscale 2018) del Ministero dell’Economia, si registra un incremento delle donazioni registrate attraverso le dichiarazioni dei redditi pari al 3,9%, contro una diminuzione dello 0,87 % del precedente anno. In effetti , la nuova normativa che ha previsto un incremento delle detrazioni per le persone fisiche che effettuano donazioni – portando la quota detraibile della erogazione liberale pari al 30% per gli ETS e al 35%  unicamente per le Odv – ha cominciato a dispiegare i suoi effetti solo nel 2019. L’incremento segna dunque una significativa inversione di tendenza rispetto al 2018.

Terzo criterio: la nascita e lo sviluppo di nuove imprese sociali. Per queste, si è preferito mantenere una disciplina specifica, seppur coordinata e integrata con le norme del Codice, in quanto l’attività di impresa sociale ha un obiettivo distintivo: generare ricchezza e opportunità di lavoro come modi per produrre valore sociale. Dunque, le norme – sia quelle specifiche sull’impresa sociale, che quelle relative alla finanza sociale (Titoli di solidarietà e Social lending) hanno un carattere fortemente promozionale: lo Stato, cioè, attraverso la leva fiscale, riconosce e sostiene coloro che avviano imprese sociali o destinano quote di risparmio privato per investimenti nel Terzo settore. Vedremo se l’obiettivo di far nascere una nuova famiglia di imprese sociali sarà conseguito. Qualche segnale interessante già si intravede. Ma è presto per tirare le somme, in quanto le nuove norme fiscali, relative all’investimento nel capitale sociale di queste imprese, non sono ancora entrate in vigore per via di un conclamato ritardo da parte del Governo nel richiedere la necessaria autorizzazione della Commissione Europea.  Non di meno, dai dati del Registro delle imprese di Unioncamere possiamo già evidenziare un trend interessante: ovvero le imprese sociali, costituite non in forma di cooperativa – tra il 2018 e il 2020 – sono quasi raddoppiate rispetto a quante erano presenti al momento dell’emanazione del D.Lgs. 112/2017.

Quarto criterio. La legge delega conteneva anche disposizioni per una puntuale e specifica riforma del Servizio civile. In effetti, il decreto legislativo 40/2017, “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”, rappresenta anch’esso un punto qualificante del disegno complessivo per almeno due ragioni. L’attività di servizio civile ha infatti molti elementi in comune con l’impegno volontario e gran parte dei soggetti attuatori del Servizio civile sono enti di Terzo settore. Cosa ci si attende da questo ramo della riforma? Innanzitutto: che il servizio civile diventi effettivamente universale. Ovvero che tutti i giovani che lo chiedono possano essere effettivamente impiegati. Dopo anni – dal 2014 al 2018 – in cui il numero dei posti è sempre cresciuto, fino ad arrivare a 58.000; per il 2019 e per il 2020, si è invece verificata una decrescita. Non un bel segnale, in quanto il servizio civile rappresenta una porta attraverso cui i giovani, non solo possono essere incoraggiati ad entrare nella casa della solidarietà e dell’impegno civico, ma anche a restarvi volontariamente al termine del servizio. Un modo concreto per rispondere a quella crisi “vocazionale” che interessa non poche organizzazioni associative e di volontariato. A fine 2020, vi è stata invece una positiva inversione di tendenza, in quanto la legge di bilancio per il 2021 ha portato la dotazione del Fondo per il servizio civile universale a 300 milioni che, sommati ad altre disponibilità minori, consentirà di avere nel 2021 più di 55.000  posti disponibili.

Quinto criterio: lo sviluppo della filantropia. Il Codice introduce una nuova categoria di enti di Terzo settore, gli enti filantropici, riconoscendo così uno sviluppo recente che ha visto crescere il numero delle Fondazioni comunitarie, di partecipazione, di famiglia o di azienda. Un fenomeno nuovo per il nostro Paese attraverso il quale potrebbe avvenire una inedita mobilitazione di risorse private (familiari, aziendali o di territorio) indirizzate verso specifiche finalità sociali. Per ora è difficile quantificare i possibili effetti della nuova regolazione, ma ci sono alcuni segnali (l’incremento del numero delle fondazioni aziendali o familiari, lo sviluppo delle fondazioni di comunità, la nascita delle società benefit, la quota significativa di donazioni delle aziende per la sanità nel tempo del Covid, l’avvio di forme di “volontariato di competenza”) che evidenziano una certa effervescenza nel campo della filantropia. Infine, la creazione della Fondazione Italia Sociale finalizzata  a disporre di uno strumento qualificato, autorevole e di profilo nazionale per raccogliere risorse dal risparmio privato e investirle in imprese sociali particolarmente innovative per l’impatto occupazionale e sociale che generano. Un obiettivo ambizioso che richiederà tempo. Per ora, la Fondazione ha mosso i primi passi e comincia a prendere forma un’assemblea di partecipanti che vede la presenza di qualificati soggetti imprenditoriali e bancari.

In sintesi, ho cercato di esplicitare cinque indicatori che ci possono aiutare ad effettuare una verifica sostanziale e non formalistica dell’impatto che la riforma può generare .

  • Tre processi: rafforzare l’azione volontaria; sviluppare partnership tra ETS e Pubblica Amministrazione; promuovere trasparenza e rendicontabilità.

La riforma, avendo introdotto un corpus normativo unitario, intende sicuramente evitare la frammentazione normativa nella regolazione dei soggetti, senza per questo comprimere la molteplicità delle identità, delle forme associative e dei modelli organizzativi in un’unica camicia di forza. Insomma, la riforma non è un “letto di Procuste”. Le diversità, di cui è ricco il Terzo settore, sono state composte in modo sufficientemente armonico nel nuovo quadro legislativo sia per le norme civilistiche che per quelle fiscali. Regolazione e incentivi consentono a ciascuno di indossare il vestito più adatto per perseguire efficacemente la propria missione. Non si sono cancellate in modo ruvido le normative esistenti, ma attraverso abrogazioni, riscritture e novelle si è cercato un nuovo equilibrio centrato su una chiara definizione di Ente di Terzo settore.

Nondimeno, la revisione della normativa non procede solo mediante un  “taglia e cuci”, ma vuole orientare l’azione degli ETS verso modelli considerati più adeguati ed efficaci. In particolare tre sono i processi contenuti nel Codice del Terzo settore:

§  nascita e rafforzamento della Reti associative e riforma dei CSV;

§  riconoscimento del modello dell’“Amministrazione condivisa”; attraverso gli istituti della     co-pragrammazione  e della co-progettazione

§  sviluppo della trasparenza e spinta verso l’autocontrollo.

Con la riforma dei Centri di servizio del Volontariato e la nascita delle Reti associative si è voluto da un lato riqualificare uno strumento – i CSV – come “agenti di sviluppo” dell’azione volontaria, dotando gli stessi di una regolazione nazionale e di risorse aggiuntive a quelle derivanti dalla legge 266/91; dall’altro, con la definizione puntuale delle Reti associative, si persegue l’obiettivo di incoraggiare gli enti ad aggregarsi per poter meglio svolgere alcune funzioni comuni e trasversali. Si rispetta così la caratteristica precipua del Terzo settore italiano – composto per lo più da soggetti di piccole dimensioni -, ma al contempo si premiano coloro che decidono di associarsi ad una Rete, delegando alla stessa alcune ben definite funzioni. Ad oggi, la riforma dei CSV è quasi completata sia con la nascita della Fondazione ONC ,sia con un significativo accorpamento territoriale degli stessi. Appena emanata, invece, la circolare del Ministero del Lavoro   che disciplina il riconoscimento e le funzioni delle Reti associative, anche se vi sono non pochi casi di organizzazioni che si sono via a via aggregate proprio sulla spinta delle norme contenute nel Codice.

C’è poi un secondo processo alquanto innovativo. Mi riferisco alle previsioni contenute negli art. 55, 56, 57 del Codice del Terzo settore. Previsioni che spingono gli ETS a diventare non semplicemente fornitori di servizi per gli enti pubblici, ma a far maturare un ruolo di partnership con gli enti pubblici territoriali, co-progettando e co-programmando gli interventi nelle comunità locali.

L’orizzonte è quello della “amministrazione condivisa”: un modello che richiede una vera e propria rivoluzione culturale delle istituzioni pubbliche, chiamate a condividere con gli enti di Terzo settore, l’obbiettivo di generare e curare beni comuni e fornire servizi per la comunità. Una recente sentenza della Corte Costituzionale – n.131/2020 – ha fornito un’ interpretazione particolarmente innovativa degli articoli 55 e 56 del CTS; sentenza che ha trovato riscontro quasi immediato  nel c.d. decreto “Semplificazioni” dell’agosto del 2020. In sostanza,la Corte ha legittimato il modello dell’amministrazione condivisa, in quanto esiste una comunione di scopo fra ETS e amministrazioni pubbliche nello svolgimento di attivita’ di interesse generale; e ha altresi’ riconosciuto gli istituti della co-programmazione e coprogettazione come  procedure tipiche con cui le amministrazioni debbono regolarsi nei rapporti convenzionali o di affidamento con gli ETS. Una sentenza che induce le Amministrazioni non piu’ a rifugiarsi nel Codice degli appalti per affidare un servizio o un progetto agli ETS. E spinge gli stessi ETS ad essere propositivi verso la P.A., proponendosi appunto come “partner di progetto” e non come mero fornitore di servizi.

Infine, in particolare nel Codice, ma altresì negli altri tre decreti legislativi, si incardinano in modo stringente principi e regole di trasparenza sia per le forme di finanziamento che per le procedure di rendicontazione sociale delle attività. L’istituzione del Registro Unico, – l’avvio è ora previsto per aprile 2021 – gestito dalle Regioni, sarà il pilastro perché controllo e trasparenza diventino non regola formalistica ma procedure sostanziali. Infatti, eliminando alcune aree di opacità del mondo del Terzo settore, si potrà rendere più solido e trasparente il rapporto con i cittadini, i donatori e i volontari. Gli obblighi poi, sono stati graduati a seconda delle dimensioni degli enti: pochi e semplici per i piccoli; più incisivi e numerosi per le grandi organizzazioni. Si è persino introdotto il principio dell’autocontrollo: ovvero i CSV e le Reti associative, riconosciute e certificate dal Ministero del Lavoro, potranno anche svolgere una funzione di verifica e controllo dei bilanci dei soggetti appartenenti alle Rete stessa . Tale riconoscimento e affidamento non è ancora stato disciplinato, ma con l’avvio del RUNTS,  non dovrà subire altri ritardi.

In sintesi, rendicontabilità e autocontrollo, si reggono  sulla convinzione che scommettere sulla responsabilità degli ETS, è forse  la via migliore per realizzare la massima trasparenza nell’operato degli ETS.

Tre processi dunque dai quali ci si attende una spinta per diffondere e qualificare l’azione volontaria; far nascere una collaborazione virtuosa ed efficace tra ETS e Pubblica Amministrazione. E, infine, far diventare responsabilità, trasparenza e rendicontabilità elementi ordinari e qualificanti dell’agire degli ETS.

  • Completare l’attuazione della riforma: alcune urgenze

Anche se sono trascorsi quasi cinque anni dalla approvazione della legge delega, non risulta ancora possibile trarre un bilancio competo dell’efficacia della riforma. E’ oggi indispensabile completare il quadro dei provvedimenti amministrativi previsti nei diversi legislativi ed evitare gli “inciampi” che si sono verificati negli ultimi tre anni. Mi riferisco alla ”tassa sulla bontà” inizialmente prevista nella legge di bilancio, 2019; alla legge “spazza corrotti” che creava una cesura inaccettabile tra impegno nel mondo associativo e responsabilità nelle amministrazioni locali; per giungere al trattamento ai fini d’imposta sull’IVA dei corrispettivi versati dagli associati degli enti associativi ,inizialmente previsto e poi cancellato dalla legge di bilancio per il 2021. Tre inciampi che evidenziano un procedere un po’ erratico del governo e del  legislatore dopo l’approvazione della riforma e che hanno costretto il mondo degli ETS a battaglie difensive anziché concentrarsi sul cogliere le opportunità che la riforma mette a disposizione. Se a ciò si aggiunge che il cammino attuativo della riforma è stato certamente troppo lento e a volte incerto rispetto alla direzione, ne consegue che appare necessario e urgente mettere mano alla predisposizione e approvazione di alcuni atti amministrativi importanti. Ne indico cinque che appaiono del tutto prioritari: dare effettivamente avvio, entro aprile2021, al RUNTS; predisporre e inviare alla Commissione UE  la richiesta di autorizzazione per il nuovo regime fiscale degli ETS e per le imprese sociali. Per queste ultime, valutare se tale previsione sia effettivamente necessaria e giustificata , considerato che la normativa – prevista per le start-up innovative tecnologiche (del tutto analoga) – ha già avuto l’autorizzazione da parte della Commissione. Terzo: emanare il  Regolamento per le attività secondarie e strumentali (che ha già avuto il parere favorevole del Consiglio di Stato) in modo da consentire lo sviluppo di attività commerciali volte a sostenere le attività di interesse generale degli ETS;  emanare i decreti per l’avvio del Social bonus e dei Titoli di solidarietà in modo da indirizzare il flusso  di risparmi  privati verso gli investimenti negli stessi ETS. Infine, la Cabina di regia, – presieduta dal Presidente del Consiglio e ormai istituita da due anni, proprio per le funzioni che la legge le attribuisce, va fatta funzionare nel modo più adeguato almeno per evitare che i singoli Ministeri procedano in ordine sparso ,“dimenticandosi” dell’esistenza di un Codice del Terzo settore. Nonostante tutte queste carenze, il cammino della riforma, seppur con un passo incerto e troppo lento, procede. L’efficacia della sua attuazione dipenderà sia dalla celerità e coerenza dell’azione amministrativa, che dalla capacità degli Enti di terzo settore di adottare le nuove forme della regolazione e, soprattutto, di cogliere le non poche opportunità – in termini di risorse e strumenti – presenti nei diversi atti normativi.

            Val la pena segnalare, a tal proposito ,la nascita dell’ Osservatorio TERZJUS (www.terzjus.it) che si è dato il compito di monitorare l’applicazione della riforma e suggerire eventuali modifiche agli attori istituzionali preposti. Quest’anno, sarà presentato il “Terzjus Report 2021”, il primo Rapporto sullo stato e l’evoluzione della legislazione sul Terzo settore in Italia.

  • Indicazioni prospettiche e conclusioni.

 Le riflessioni fin qui proposte scontano una carenza di dimensione prospettica. Infatti , se  è vero che l’Italia è il primo paese della UE ad avere una legislazione unitaria relativa ai soggetti di terzo settore, è altresì importante ricordare che questo nuovo diritto comune del terzo settore non deve essere confinato a sola norma giuridica astratta.  Serve un diritto vivente, ovvero un’applicazione intelligente della normativa mai sganciata dalla sua ispirazione originaria – da quello che viene chiamato “articolo zero” – e sempre attenta all’evolversi della realtà che registra continui mutamenti. Per questi motivi, provo ad indicare  cinque azioni prospettiche da supportare anche con nuove normative e con  adeguate risorse.

 I.  Il 5 per mille ha conosciuto nel 2020 un cambiamento significativo: il dimezzamento –  da due ad un anno – del tempo necessario affinché l’opzione sottoscritta dal contribuente produca un beneficio per  l’ETS destinatario. Ovvero, il tempo necessario affinché l’Amministrazione versi all’ETS prescelto dal contribuente , la quota del 5 per mille della tassazione dovuta dallo stesso. Ciò è avvenuto grazie appunto ad una norma contenuta nel D.Lgs. n. 111/2020. Ma, osservando i dati di coloro che optano per l’utilizzo del  5 per mille, si scopre su circa 30 milioni di contribuenti con una tassazione positiva, solo poco più di 16,5 milioni si avvalgono di tale facoltà.  E’ vero che la norma ha avuto un successo insperato e che dal 2017 ha un fondo più consistente, ad oggi 510 milioni; ma , diversamente da altre norme fiscali di favore ( si pensi a quelle sul risparmio energetico degli edifici) non ha mai goduto di una campagna promozionale da parte del servizio pubblico della RAI. Allora sarebbe necessario che il Governo promuovesse – come fa in non poche occasioni -, una campagna per incentivare l’utilizzo da parte del contribuente della facoltà del 5 per mille. Insomma  serve una narrazione positiva di ciò che con queste risorse si genera per le nostre comunità. Un incremento della quota dei contribuenti che optano per il 5 per mille ,farebbe sicuramente emergere la necessità di un adeguamento del fondo, con un conseguente maggiore  onere per il bilancio dello Stato. Ma si tratterebbe di risorse ben spese in quanto finalizzate a rafforzare la coesione sociale, a promuovere l’inclusione e a tutelare i soggetti più vulnerabili.

II. Qualcosa di analogo andrebbe fatto anche per le donazioni. Come e ‘ noto, il Codice del Terzo settore ha introdotto misure più favorevoli per le donazioni in termini di incremento delle detrazioni effettuate dalle persone fisiche e di deducibilità dal reddito imponibile per le aziende e gli enti. Ebbene, sempre dai dati del MEF, si evince  che solo il 25% dei contribuenti  persone fisiche che hanno effettuato erogazioni liberali,  ha la consapevolezza del miglior  trattamento fiscale delle stesse e ,per le imprese, il fenomeno è ancora più accentuato. Proposta: anche qui, se si riconosce il valore aggiunto sociale del terzo settore , allora questo norme andrebbero promosse con una adeguata comunicazione e, possibilmente, anche migliorate (incremento della quota detraibile o deducibile delle donazioni), come peraltro avviene in altri Paesi europei.

III.  Si è già evidenziata l’importante innovazione contenuta negli articoli 55 e 56 del Codice. Sulla scorta della sentenza 131/2020 della Corte costituzionale, si stanno predisponendo delle linee guida da approvare in Conferenza Stato/Regioni per offrire indirizzi univoci e definire procedure chiare per  le amministrazioni territoriali nell’utilizzo dei predetti articoli del CTS. Un’operazione  importante che va associata alla identificazione e diffusione delle buone prassi già esistenti a livello locale. Da segnalare altresì il fatto che l’ ANCI, insieme al Ministero del Lavoro, sta predisponendo un piano di formazione dei funzionari e dei quadri delle amministrazioni locali al fine di facilitare  l’applicazione  coerente della nuova normativa. Un recente lavoro di approfondimento sul tema svolto da Terzjus ha dato luogo ad un Quaderno su “I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti di Terzo settore”, gratuitamente scaricabile dal sito www. terzjus.it

IV.  La stabilizzazione e l’incremento del Fondo per il servizio civile e’ certamente una scelta importante per il futuro. Resta comunque il fatto che un numero rilevante di giovani – 40/50.000 ogni anno – non hanno la possibilità di fare un’esperienza di impegno volontario con il servizio civile. E i dati del bando da poco concluso (febbraio 2021) allargano ulteriormente questa forbice: le domande sono state più di 125.000 e i posti disponibili circa 55.000. Inoltre, va osservato che restano ben lontani da questa scelta, proprio i giovani più sfavoriti per reddito, istruzione e condizioni familiari di partenza. Da qui l’idea di introdurre una forma di alternanza scuola/sevizio civile di uno o due mesi da effettuare, durante l’estate, per i giovani da 16 a 18 anni come  forma di avvicinamento esperienziale ad un impegno civico e volontario. Un’ alternanza associata all’acquisizione di crediti formativi certi , ovvero  come parte integrante del curriculum formativo del giovane. Fin dal prossimo  anno scolastico si potrebbe avviare una sperimentazione che coinvolga 20/30.000 giovani delle scuole secondarie e della formazione professionale. Un investimento sui giovani per rafforzare il capitale sociale del Paese.

V.  Infine, le quotidiane lamentele per la lentezza della PA e del Ministero del Lavoro – a cui la riforma ha attribuito un ruolo cruciale e nuovi compiti particolarmente incisivi – non sortiscono alcun risultato. Occorre  invece un investimento adeguato ed urgente di nuovi quadri e funzionari in modo da ampliare la dotazione organica della Direzione generale Terzo settore e delle formazioni sociali del Ministero del Lavoro. Un investimento decisivo per assolvere alle funzioni di impulso, coordinamento e controllo previsti dal Codice e dagli altri decreti legislativi.

Questa breve rassegna di indicazioni prospettiche  porta in emersione due scelte qualificanti per il futuro: accelerare il passo nell’attuazione della riforma e cogliere, dai segnali che vengono dalle nostre comunità, indicazioni utili per  per rispondere in modo appropriato ai bisogni emergenti.

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