[di Ilaria Ioannone, pubblicato su «Il Sole 24 ore» del 24 settembre]
Comunità energetiche rinnovabili (CER): quale forma giuridica scegliere? Un interrogativo che deve muovere anzitutto dalla legislazione nazionale. L’art. 31 del D.lgs. n. 199/2021, nel tracciare i tratti distintivi di una CER nulla prescrive in merito alla forma giuridica da adottare. La norma, infatti, richiede solo che si tratti di un “soggetto giuridico di diritto privato” contraddistinto da assenza di scopo di lucro, carattere aperto e volontario, apporto di benefici ambientali e sociali. Tale formulazione, quindi, consente di lasciare a chi intende costituire una CER la scelta sulla forma più confacente alle proprie esigenze tenendo conto di alcuni aspetti tra cui la dimensione dell’impianto o dei soggetti da coinvolgere. Una possibilità che però non deve mai perdere di vista i tratti distintivi che contraddistinguono una CER. È inevitabile, quindi, che la forma societaria risulti incompatibile con quella di una comunità energetica.
Divieto di distribuire utili
La CER è tenuta a fornire benefici ambientali, economici o sociali e non ad essere vincolata alla distribuzione di utili ai soci. In tal senso il ricorso alle forme giuridiche della s.p.a. o della s.r.l., nonché di altre forme societarie (salvo quello della cooperativa) rappresenta una preclusione ai fini del riconoscimento come comunità energetica. Discorso diverso, invece, per quanto concerne la forma dell’associazione o della società cooperativa. La prima si dimostra una struttura idonea a garantire il principio della porta aperta e a perseguire le finalità proprie della CER. Rappresentando, altresì, una soluzione appetibile con riferimento ai minori costi di costituzione, che possono ben rispondere a specifiche esigenze nel caso di ridotte dimensioni dell’impianto. La seconda forma, quella della società cooperativa, potrebbe invece risultare la forma più “duttile” per la costituzione di una comunità energetica di grandi dimensioni e il cui promotore sia un soggetto pubblico. La cooperativa è in grado di garantire una partecipazione attiva e democratica dei soci nel definire le strategie, gli impegni finanziari, la destinazione degli utili, mettendo a disposizione un capitale variabile in grado di soddisfare il principio della porta aperta, attraverso l’ingresso di nuovi soci che, con il loro apporto, contribuiscono al funzionamento. Peraltro, tale forma si presta ad essere quella più rappresentativa del territorio. E a conferma di ciò vi sono gli stessi dati a livello europeo che evidenziano come la forma della cooperativa sia utilizzata molto nei paesi in cui le CER si sono sviluppate. Senza poi contare la possibilità, riconosciuta dalla Riforma del Terzo settore, di assumere la qualifica di impresa sociale che consente di fruire di specifici benefici fiscali come la detassazione degli utili (art. 18 dlgs. n. 112/2017). Infine, tra le forme organizzative utilizzabili per la costituzione di una CER, potrebbe esserci anche quella della fondazione di partecipazione.
Fondazione di partecipazione
Una soluzione che si presta anch’essa a venire incontro alle specifiche esigenze della CER, essendo caratterizzata da una pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all’iniziativa, dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell’ente e formazione progressiva di un patrimonio, rispetto alla sua dotazione iniziale. Pur trattandosi di una forma giuridica meno comune nel panorama delle CER, le fondazioni di partecipazione possono essere una scelta valida quando è necessario gestire patrimoni significativi destinati alla produzione energetica, garantendo allo stesso tempo la partecipazione attiva della comunità alla gestione della stessa. È evidente, quindi, che la possibilità di istituire CER in diverse forme giuridiche nonché quella di assumere la qualifica di ente terzo settore – in virtù del riconoscimento tra le attività di interesse generale della produzione e condivisione di energia – accendono ed alimentano il dibattito relativo all’analisi di ciascun modello di comunità energetica, al confronto tra i possibili modelli e ai vantaggi nonché agli eventuali limiti a seconda delle esigenze che si vogliono soddisfare.