Incentivi ripartiti ammessi nelle comunità enti del Terzo settore

[di Gabriele Sepio, pubblicato su «Il Sole 24 Ore» del 17 febbraio 2024]

L’assegnazione del benefit non è distribuzione di utili

Oltre le misure incentivanti, le comunità energetiche possono ottenere un ulteriore beneficio adottando la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).

Le caratteristiche che connotano queste realtà, quali la forma giuridica libera (trattandosi di enti di carattere privato), l’assenza di scopo di lucro, la dimensione territoriale di prossimità e lo svolgimento di attività improntate all’economia sociale, propendono per sfruttare il modello Ets per costituire Cer.

D’altro canto, l’attività tipica delle comunità energetiche, trova il suo pieno riconoscimento nel Codice del Terzo settore (Cts) e dell’impresa sociale che, tra le attività di interesse generale, includono proprio gli interventi e servizi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo (articolo 5, comma 1, lettera Cts e articolo 2, comma 2, lettera e Digs 112/2017).

Particolare attenzione merita la fiscalità delle Cer strutturate non integra le ipotesi vietate dall’articolo 8 del Cts, dal momento che l’ente, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, agisce in qualità di mandataria dei propri partecipanti, limitandosi a “restituire” quanto ricevuto in qualità di re-

ferente. Di tale avviso, è l’agenzia delle Entrate che in una risposta a interpello non pubbli-cata, è giunta a tali conclusioni (Int. 956-1284/2023).

I proventi derivanti dalla vendita di energia sono invece riconducibili nella categoria dei redditi diversi (articolo 67 Tuir) in quanto attività commerciale “non esercitata abitualmente”. Considerazioni, avvallate dalla prassi, che ancorano il proprio ragionamento su impianti con potenza pari a 200kw (in linea con l’articolo 119, comma 16 bis, DI Rilancio senza tener conto dell’innalzamento ad 1MW previsto dal DIgs 199/2021.

In quest’ottica, sarebbe auspicabile allineare il regime fiscale di favore previsto per le Cer strutturate come enti non commerciali, anche con riguardo alle nuove soglie di potenza degli impianti, tenendo conto che gli incentivi previsti dal decreto si rivolgono a Cer di potenza di 1MW.

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