[di Gabriele Sepio, pubblicato in Norme e Tributi de «Il Sole 24 Ore» del 13 marzo 2025 ]
Con l’arrivo della comfort letter da parte della Commissione europea, DG concorrenza, si chiude una fase fondamentale per l’intero comparto del terzo settore e vi è ora la necessità di fare chiarezza sui tempi e modi per regolare l’ingresso delle nuove misure fiscali (si veda sole 24 ore del 9 marzo). Un tassello, quest’ultimo, che aveva finora lasciato in sospeso tante realtà, a partire dalle ONLUS, in attesa di conoscere le regole che presiedono alla tassazione delle attività di interesse generale, ma non solo. La scelta di notificare le misure fiscali del terzo settore, incluse quelle riservate alle imprese sociali, è stata fatta nel 2017 per fornire certezza e coerenza in un quadro generale normativo che finora aveva trattato gli enti non profit a colpi di benefici fiscali non sempre coordinati con le regole generali. Un contesto frammentario, che ha impedito di attuare misure economiche uniformi e che, peraltro, è stato smantellato gradualmente anche dalle procedure di infrazione che si sono abbattute pesantemente sugli enti (dall’ICI/IMU, fino alla più recente sull’IVA degli enti associativi). Dunque, l’autorizzazione arriva in un momento storico in cui l’economia sociale e gli enti portatori di interessi collettivi hanno bisogno di un quadro giuridico e tributario che non sia più fondato su eccezioni, ma basato su un sistema dotato di una autonoma dignità. Il diritto tributario del terzo settore sarà alla base delle scelte legate ai modelli organizzativi di tante attività che sono il pilastro del tessuto sociale del Paese (dalla sanità, ai servizi sociali, socio sanitari, cultura, sport, e molto altro).
Ma proviamo a capire quali saranno adesso i prossimi passi attesi dopo la comunicazione della Commissione UE. Stando al Codice del Terzo Settore (art. 104 comma 2) le nuove misure fiscali si applicano agli enti iscritti al Runts dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea. Meno esplicito sui tempi di entrata in vigore, invece, il decreto imprese sociali (art. 18 d.lgs 112/17) che subordina l’efficacia delle misure “all’autorizzazione UE”, senza citare il periodo da cui decorrerebbero le nuove regole. La diversa formulazione si basa sul fatto che le misure in questione non sono legate tutte alla determinazione del reddito di periodo, includendo anche gli incentivi per le start up. Dunque è evidente che le disposizioni varate dalla comfort letter e legate alla determinazione del reddito delle imprese sociali (che beneficeranno della defiscalizzazione degli utili reinvestiti nelle attività istituzionali) non potranno che scattare anch’esse dal primo periodo d’imposta utile successivo all’autorizzazione.
Su questo aspetto va detto che la Commissione è andata ben oltre le formali richieste italiane giacché ha dichiarato puntualmente che le misure applicabili al terzo settore non costituiscono aiuti di stato, allentando finalmente le maglie delle regole eurounitarie. Il che rende il nostro Paese un apripista a livello europeo. In ogni caso un dato è certo: le nuove misure fiscali scatteranno a far tempo dal primo periodo d’imposta utile. Si tratterà quindi di verificare come verrà formalizzato questo passaggio, atteso che, da un lato, non vi è formale autorizzazione ma, dall’altro, vi è piena compatibilità delle norme italiane con il quadro eurounitario sugli aiuti di stato. In altri termini, in assenza di misure qualificabili come “aiuti di Stato”, non sarà necessaria formale “autorizzazione”, con la conseguenza che la comfort letter europea già rappresenta, di per sé, un via libera per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali.
Anzitutto, occorrerà chiarire quale è il periodo d’imposta a partire dal quale gli enti iscritti al Runts dovranno applicare le nuove misure. In sostanza, dal momento in cui verrà formalizzato il verificarsi della condizione che teneva sospese le disposizioni fiscali (ovvero il placet della UE) scatteranno le nuove regole. Per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare certamente sarà il 1° gennaio 2026 mentre per quelli con esercizio infrannuale potrebbe esservi una anticipazione già nel corso del 2025. Il che rende ancora più urgente gli interventi e i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.
Un elemento ulteriore da chiarire riguarda la fase transitoria delle ONLUS e il passaggio dal D.lgs 460 del 1997 ai nuovi regimi fiscali del terzo settore. Il regime Onlus sarà infatti abrogato, a rigore, dal 1° gennaio 2026, mentre le Onlus avranno tempo per presentare istanza di iscrizione al RUNTS fino al 31 marzo 2026.
Dunque, potrebbe esservi una fase di “sospensione” della fiscalità di vantaggio nel periodo intermedio tra il 1° gennaio 2026 e il perfezionamento dell’iscrizione nel Runts. Infatti, le norme fiscali del terzo settore potranno essere applicate dagli enti solo con la formale adozione della qualifica di ETS, ossia una volta ultimata l’iscrizione nel Registro.
Sarebbe, dunque, auspicabile chiarire espressamente la possibilità per le ex-Onlus di applicare i nuovi regimi fiscali sin dall’inizio del periodo d’imposta, sempreché l’iscrizione al RUNTS sia presentata entro il termine del 31 marzo 2026. In questo modo si garantirebbe una continuità tra i regimi di favore nel passaggio di testimone tra il D.lgs 460/97 e le misure del terzo settore. Un effetto già ribadito a suo tempo nella fase di avvio delle norme con il D.L. 148/17.
Perimetro ristretto per la 398
L’arrivo della comfort letter impone anche di considerare quali regimi fiscali verranno abrogati o disapplicati. Dal prossimo anno cesseranno di avere effetto sia le disposizioni fiscali agevolative per le ODV di cui alla L. 266/1991, sia, come detto, il regime agevolato per le ONLUS. Diversa situazione per la L. 398/1991, che dal prossimo anno sarà disapplicata per gli ETS, restando in vigore solo per gli enti sportivi non iscritti nel RUNTS. Di conseguenza, le ASD dotate anche della qualifica di ETS non potranno più avvalersi di tale regime, ma potranno optare per quelli previsti dagli artt. 80 o 86 CTS. Sempre dal 2026, verranno abrogate le norme che estendono l’applicazione del regime della L. 398/1991, alle pro-loco e alle altre associazioni senza fini di lucro. Dunque, gli enti associativi fuori dal Runts perderanno qualsiasi possibilità di applicare regimi forfettari.