Denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. ed enti del Terzo settore

Il Tribunale di Sciacca, mediante l’ordinanza del 31 dicembre 2024, si è pronunciato sull’applicazione dell’art. 29, comma 1, del codice del Terzo settore, dedicato alla denunzia al tribunale, disciplinata, compiutamente, dall’art. 2409 c.c. Tale fattispecie è richiamata proprio dall’art. 29, comma 1, codice del Terzo settore: fermo il rinvio di compatibilità, si consente di agire ad almeno un decimo degli associati, all’organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero al p.m.


Come si evince dal dettato dell’art. 2409, comma 1, c.c., la denunzia al tribunale è collegata al fondato sospetto di un’attività gestoria condotta dagli amministratori in violazione dei doveri legali e statutari (art. 2392 c.c.), relativamente a gravi irregolarità nella gestione capaci di arrecare danno all’ente.


Nel caso approdato innanzi alla corte siciliana, i soci dell’associazione non riconosciuta (Onlus) – costituita con rogito notarile nel 1999 e attiva negli ambiti dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione e della formazione – agivano “per far dichiarare una serie di irregolarità nella gestione amministrativa dell’Ente da parte dei componenti del suo CdA e potere così procedere all’ispezione dell’Ente ed eventuale nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.”.


Per quello che qui maggiormente interessa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il difetto della qualificazione dell’associazione quale ente del Terzo settore.


Poco chiaro è il passaggio argomentativo del collegio giudicante in cui è statuito che “seppur vero che il nuovo RUNTS sostituisce l’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la scelta delle associazioni di volontariato – ad eccezion fatta per le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale) – di diventare non è obbligatoria”.
In mancanza dell’adeguamento statutario di un ente alle disposizioni del codice del Terzo settore, si legge nell’ordinanza, troveranno applicazione le sole norme del codice civile, avuto riguardo al tipo soggettivo di riferimento.


Inoltre, le Onlus “non iscritte nel RUNTS conservano la natura di enti non commerciali o, nel caso di mancato rispetto dei relativi parametri di natura fiscale, di enti commerciali, con applicazione del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), non abrogato dalla riforma del Terzo Settore; non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, finanziarie e nel rapporto con gli enti pubblici previsti dal Codice del Terzo Settore; non devono adeguare i propri Statuti alle norme del Codice del Terzo Settore, né sono tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di bilancio”.
L’omessa iscrizione al RUNTS, quale co-elemento essenziale ai fini dell’ottenimento della qualifica di ente del Terzo settore, “non consente di avvalersi dell’art. 29 D.lgs. 117/2017, dunque dell’art. 2049 c.c. da esso richiamato”. L’ordinanza, pur stringata, delimita il perimetro soggettivo degli enti del Terzo settore, in ossequio a quanto disposto dall’art. 4 del codice del Terzo settore, e rafforza il peso sistematico del relativo codice.

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