Il computo dei ricavi per l’impresa sociale: d.m. 22 giugno 2021

L’adozione del d.m. 22 giugno 2021 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali segna un ulteriore passo avanti nel processo di definizione (e di concretizzazione) del diritto del Terzo settore italiano e, nel caso di specie, della normativa in materia di impresa sociale.

In questa sede può ricordarsi come, il mese precedente, mediante il d.m. 19 maggio 2021, n. 107 veniva adottato il “Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”, oggetto di un approfondimento apparso sul sito di Terzjus a firma del Prof. Antonio Fici e reperibile a questo indirizzo: https://terzjus.it/articoli/note-e-commenti/pubblicato-il-decreto-sulle-attivita-diverse-degli-ets/).

Il d.m. in rassegna si compone di 5 articoli e definisce, come chiaramente emerge dall’articolo 1, rubricato “Oggetto”, i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell’impresa sociale, proprio al fine della qualificazione come principale dell’attività di interesse generale svolta dall’impresa sociale. La regolamentazione secondaria in commento trae origine e base legale da quanto disposto dall’art. 2, comma 3, d.lgs. 112/2017, in forza del quale “[…] si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

È subito precisato come la disciplina del presente decreto non trovi applicazione per le cooperative sociali e per i rispettivi consorzi, regolati dalla l. 381/1991. Ciò è la naturale conseguenza del fatto che l’art. 2 d.lgs. 112/2017, non trova applicazione alle cooperative sociali e loro consorzi, le cui attività restano soggette alla l. 381/1991.

Per chiarezza, giova precisare come, ai sensi dell’art. 2, comma 1 d.lgs. 112/2017, “l’impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Le attività di interesse generale vengono dettagliatamente elencate nel medesimo articolo e sempre al comma 1.

I criteri di computo della percentuale del settanta per cento sono precisati all’art. 2: vengono considerati al numeratore del rapporto, per ogni anno di esercizio, esclusivamente i ricavi generati direttamente dal complesso delle attività d’impresa di interesse generale. Diversamente, come disposto dal comma 2, non vengono considerati ai fini del calcolo della soglia percentuale né al numeratore né al denominatore del rapporto i ricavi concernenti: i) i proventi legati a rendite finanziarie o immobiliari; ii) le plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale; iii) le sopravvenienze attive; iv) i contratti o le convenzioni con società o altri enti controllati dall’impresa sociale o controllanti la medesima.

Il decreto precisa altresì che qualora i ricavi non risultino riconducibili, con chiarezza, alle attività di impresa di interesse generale ovvero alle attività diverse da queste ultime, l’attribuzione degli importi avverrà attraverso un criterio inferenziale, ovvero in base alla media del numero di lavoratori impiegati in ciascuno dei due rami di attività, calcolati per teste.

L’art. 3 del d.m. è dedicato alla disciplina del superamento dei limiti percentuali, nonché all’apparato di obblighi e sanzioni a ciò connesso.

Spetta all’organo gestorio documentare il carattere principale dell’attività di impresa di interesse generale nel bilancio sociale – secondo quanto prescritto dall’art. 9, comma 2, d.lgs. 1127/2017 – e redatto in conformità alle linee guida varate con il d.m. 4 luglio 2019.

A seguito del mancato rispetto della percentuale minima del settanta per cento, l’impresa sociale (rectius: l’organo di controllo interno, costituito da uno o più sindaci, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 d.lgs. 112/2017), entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio sociale, dovrà effettuare una apposita segnalazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nel caso in cui l’impresa sociale aderisca ad un ente associativo riconosciuto dal Ministero, e di cui il medesimo organo si avvale per lo svolgimento delle attività ispettive, ovvero ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, la comunicazione circa l’inosservanza della percentuale minima dovrà interessare l’ente esponenziale di riferimento.

È fatto obbligo per l’impresa sociale, nell’esercizio successivo, di rispettare, o meglio, di garantire un rapporto tra ricavi relativi all’attività di impresa di interesse generale e ricavi complessivi, calcolati in virtù di quanto previsto dall’art. 2 del d.m. in questione, che sia superiore al settanta per cento “incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunga nell’esercizio precedente” (art. 3, comma 3, d.m. 22 giugno 2021).

In caso di inosservanza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disporrà con decreto la perdita della qualifica di impresa sociale e la conseguente devoluzione patrimoniale così come meglio delineato dall’art. 15, comma 8, d.lgs. 112/2017. Per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa, invece, sempre a seguito della violazione delle disposizioni previste all’art. 3, comma 3, potrà essere disposta la perdita della qualifica di impresa sociale, ma a ciò non seguirà l’obbligo devolutivo patrimoniale impresso dall’art. 15, comma 8, trovando applicazione il regime delle società cooperative.

La disciplina qui tratteggiata trova piena efficacia a partire dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno in corso; conseguentemente, è abrogato il d.m. 24 gennaio 2008, adottato in ragione del previgente art. art. 2, comma 3, d.lgs. 155/2006, con cui furono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

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