Prevenzione e contrasto del (cyber) bullismo: il ruolo di odv ed aps nella legislazione regionale

Sommario:

  1. La sentenza 20 febbraio 2020, n. 27 della Corte Costituzionale;
  2. Iscrizione nei registri regionali e norme transitorie del Codice del terzo settore;
  3. Considerazioni conclusive.


Puoi consultare il testo integrale della sentenza a cui questo articolo fa riferimento (ovvero la Sentenza del 20 febbraio 2020, n. 27 della Corte Costituzionale) a questo link.

La sentenza 20 febbraio 2020, n. 27 della Corte Costituzionale

La Regione Basilicata è intervenuta mediante la l.r. 43/2018 per disciplinare una serie di interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyber bullismo. L’intervento legislativo si inserisce nel solco tracciato dal legislatore statale attraverso la l. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. L’obiettivo di tutelare la dignità e l’integrità psico-fisica dei minori da atti lesivi che maturano nei contesti scolastici e nell’ambiente delle comunicazioni digitali potrebbe essere efficacemente perseguito attraverso il finanziamento di mirati programmi e progetti, come meglio precisato dall’art. 3 della citata legge. Si tratta di interventi volti ad agevolare una sensibilizzazione civica, ad assicurare una cultura della prevenzione, a individuare concrete modalità di reazione innanzi a fenomeni illeciti e ad attivare puntuali misure di sostegno e rieducazione con il supporto di figure professionali ed enti radicati sul territorio.

Il legislatore regionale si premura di circoscrivere la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dei finanziamenti regionali, ricomprendendovi, oltre agli enti pubblici territoriali e sanitari, il Centro servizi per il volontariato lucano, nonché le associazioni “con certificata esperienza che operano nel campo del disagio sociale ed in particolare nell’area minori iscritte nel registro regionale del volontariato e/o della promozione sociale” (art. 4 l.r. 43/2018).

Proprio quest’ultima previsione, da parte del Governo, è stata reputata confliggente con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, poiché prevederebbe un trattamento deteriore per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, rispetto alle omologhe operanti nella Regione Basilicata ed iscritte nel solo registro regionale. APS con sede in questa regione o in essa operative non potrebbero infatti essere destinatarie dei finanziamenti regionali qualora iscritte nel solo registro nazionale delle APS, come loro consentito dalla legge 383/20001. Su queste basi, Il Governo ha dunque impugnato la legge regionale per incostituzionalità. 

Investiti della questione, i giudici della Corte Costituzionale hanno, inizialmente, ricostruito il sistema pubblicitario su base regionale previsto per le organizzazioni di volontariato, così come disciplinato originariamente dall’art. 6 della l. 266/1991, che, stante la perdurante mancanza del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), continua a produrre effetti. L’abrogazione del sistema d’iscrizione vigente a decorrere dalla data di operatività del RUNTS riguarda anche le associazioni di promozione sociale: l’attuale regime transitorio tiene in vita, infatti, l’art. 7 della l. 383/20002. Quest’ultima integra una previsione di coordinamento tra l’iscrizione nel registro nazionale – destinata alle associazioni predette che svolgono le proprie attività istituzionali in almeno cinque regioni e in almeno venti provincie – e l’automatica afferenza al medesimo registro “dei livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati” (art. 7, comma 3, l. 383/2000). In virtù di tale collegamento, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo, precisando che nel novero dei destinatari dei finanziamenti regionali, al di là della formulazione legislativa, debbano rientrare (affinché le misure regionali possano essere legittime) non solo le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, bensì “anche le associazioni iscritte nel registro nazionale, che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio regionale”, ovvero associazioni che svolgono le attività istituzionali nella Regione Basilicata.

Si è dinanzi ad una sentenza interpretativa di rigetto che assegna all’art. 4 della l.r. 43/2018 un significato conforme al testo costituzionale: la circoscrizione dell’ambito soggettivo dei beneficiari, al contempo, risulta coerente con la logica di prevenzione e reazione posta a fondamento dell’intervento legislativo regionale. I criteri del radicamento territoriale, letto in chiave sostanziale, e la certificata esperienza maturata negli ambiti del disagio sociale e della tutela dei minori costituiscono requisiti legittimanti per l’accesso ai finanziamenti che non si pongono in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, ma intendono assicurare effettività all’intervento normativo regionale.

Iscrizione nei registri regionali e norme transitorie del Codice del terzo settore

La Corte Costituzionale ha, dunque, reso la propria sentenza richiamando il sistema (ancora attualmente operativo, a causa della perdurante assenza del RUNTS) dell’iscrizione nei registri regionali e delle provincie autonome per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale. L’iscrizione degli enti in questione, come risulta dall’art. 6, comma 2, l. 266/91 e dall’art. 8, comma 4, l. 383/200, è condizione necessaria per accedere e usufruire di benefici e finanziamenti pubblici. 

Il superamento della frammentazione dei sistemi pubblicitari viene affidato oggi all’operatività del RUNTS: tuttavia, la sua mancata adozione invita a spostare l’attenzione agli articoli conclusivi del Codice del terzo settore, destinati a guidare la transizione tra i sistemi tuttora vigenti e il nuovo impianto che aspira ad una disciplina organica ed uniforme per il riconoscimento della soggettività degli enti del terzo settore3

Dalla lettera dell’art. 101, comma 2, del Codice del terzo settore può evincersi come, sino all’operatività del RUNTS, trovino applicazione le norme previgenti e, nel caso, di specie, quelle riguardanti le modalità di iscrizione nei registri regionali, prevedendo, al netto di ulteriori proroghe, la data del 31 ottobre 2020 quale termine “ultimo” per gli adeguamenti statutari alla disciplina inderogabile codicistica; a ciò si affianca la previsione “surrogatoria” dell’iscrizione al RUNTS, confluita all’art. 101, comma 3, del Codice del terzo settore. Tale requisito, infatti, nelle more dell’istituzione del registro nazionale, è soddisfatto dall’iscrizione degli enti del terzo settore nei registri indicati dalle normative speciali di riferimento4

A mantenere in vita gli effetti derivanti dall’iscrizione nei registri regionali, rispettivamente previsti dalla legge quadro sul volontariato (l. 266/1991) e dalla legge istitutiva delle associazioni di promozione sociale (l. 383/2000), sino all’operatività del RUNTS, depone l’art. 102, comma 4, del Codice del terzo settore: il coordinamento regolatorio risulta, ad oggi, indispensabile per continuare a legittimare la piena vitalità degli enti, evitando indebite sterilizzazioni addebitabili all’inerzia degli organi istituzionali centrali.

Considerazioni conclusive

L’intervento normativo della Regione Basilicata ha individuato nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale, collegate al territorio lucano, e iscritte nei registri regionali appositi, gli interlocutori privilegiati con cui prevenire e contrastare la piaga del bullismo e del cyber bullismo. Come precisato dalla Corte Costituzionale, la scelta regionale si muove nel pieno rispetto del dettato costituzionale e del Codice del terzo settore là dove venga interpretata nel senso di non escludere dai finanziamenti le APS iscritte nel registro nazionale che siano dotate di articolazioni locali o circoli affiliati nel territorio lucano, purché concretamente ivi operanti: si manifesta ancora una volta l’auspicio di una sollecita approvazione del decreto istitutivo del RUNTS, al fine di scongiurare i rischi di trattamenti regionali differenziati che pregiudichino il valore istituzionale degli enti del terzo settore che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di interesse generale costituita dalla prevenzione del bullismo5.

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[1]

La questione non si pone invece per le ODV, poiché per esse la l. 266/91 non prevede un doppio sistema di registrazione, nazionale e/o regionale, ma solo la registrazione a livello regionale: cfr. art. 6 l. 266/91.

[2]

Per alcuni spunti, cfr. R. Briganti, La legge sulle associazioni di promozione sociale, in Notariato, 1995, p. 95; L. Ghia, Le associazioni di promozione sociale, in Nuove leggi civ. comm., 2001, p. 456; M. Marucci, C. Montedoro, L’inquadramento giuridico dell’associazionismo di promozione sociale all’interno del Terzo settore, in Aut. loc. serv. soc., 2010, pp. 511-512; M. Di Bella, Le particolari categorie di enti del Terzo settore: organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in F. Donati, F. Sanchini (a cura di), Il Codice del Terzo settore. Commento al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ai decreti attuativi, Milano, 2019, p. 182.

[3]

A. Barba, Costruzione della soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica: libertà associativa e democrazia pluralistica, in AA. VV., Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno, I, Napoli, 2018, p. 201 ss. In tema, cfr. A. Fici, Introduzione: la riforma come opportunità per il terzo settore, e G. Ponzanelli, V. Montani, Dal “groviglio di leggi speciali” al Codice del terzo settore, entrambi in A. Fici (a cura di), La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Napoli, 2018, rispettivamente a p. 15 ss. e p. 40 s.; F. Bosetti, Il registro unico nazionale del terzo settore, in M. Gorgoni (a cura di), Il Codice del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Pisa, 2018, pp. 319-322. V., altresì, I.L. Nocera, Il Registro unico e il regime pubblicitario, in F. Donati, F. Sanchini (a cura di), Il Codice del Terzo settore. Commento al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ai decreti attuativi, cit., pp. 251-221.

[4]

Per un commento, v. C. Fusco, Registro unico nazionale del Terzo settore: attuazione tardiva di una necessità impellente, in M. Schirripa (a cura di), Il Terzo settore e la Stella del no profit corso di diritto civile – anno 2016-2018 in ricordo di Sebastiano Ciccarello, Napoli, 2019, pp. 408-410.

[5]

A. Gorassini, Un percorso random nella post-moderna città del diritto. Alla ricerca della via maestra del terzo settore, cit., p. 183 ss. Sui rischi di una eccessiva formalizzazione da parte del Codice del Terzo settore v. N. Lipari, Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, pp. 647-648; nonché, R. Costi, Le linee portanti dell’ordinamento del terzo settore, in An. giur. econ., 2018, pp. 13-14; E. Quadri, Il terzo settore tra diritto speciale e diritto generale, in Nuova giur. civ. comm., 2018, p. 712.

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