Sport dilettanti, entro il 31 dicembre corsa all’adeguamento dello statuto

Il mancato aggiornamento determina la cancellazione dal Registro nazionale
Coinvolte 115mila realtà per non perdere qualifica e agevolazioni

di Nicola Ricciarelli e Gabriele Sepio
[pubblicato su «Il Sole 24 Ore» di giovedì 18 agosto 2023, pag. 23]

Riforma dello sport: adeguamenti allo Statuto entro il 31 dicembre, a pena di cancellazione dal Registro. È una delle novità principali recate dal correttivo-bis approvato in via definitiva il 26 luglio, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al Dlgs 36/2021.

Una modifica non da poco che coinvolgerà oltre 115mila associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che risultano già iscritte nel Registro nazionale delle società sportive dilettantistiche (Rnasd). Se per queste il passaggio dal Coni al nuovo Registro, nell’agosto 2022, è infatti avvenuto in modo indolore, con il correttivo-bis cambiano le carte in tavola.

Le Asd/Ssd già iscritte avranno tempo fino al 31 dicembre per adeguare i propri statuti alle disposizioni del Dlgs 36/2021. Pena la cancellazione d’ufficio e, dunque, la perdita della qualifica e relativi benefici (fiscali e non). 

Nello stesso senso, risulterà inammissibile l’iscrizione degli enti di nuovacostituzione qualora presentassero uno statuto in contrasto con le nuove norme.

Diverse le modifiche da considerare ai fini dell’adeguamento dei vecchi statuti. In ordine all’oggetto sociale, a differenza del passato, è obbligatorio prevedere espressamente l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione d attività sportive dilettantistiche ivi comprese quelle di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Da questo punto di vista è consigliabile ripetere nello statuto l’esatta formulazione della legge (articolo 7, comma 2, lettera b, del Dlgs 36/2021). Occorre specificare che tale clausola dovrà essere modulata diversamente ove l’ente sia dotato della doppia qualifica (Sport e Terzo settore). Solo per questa tipologia di ente, difatti, non è richiesto vincolo diprincipalità circa l’esercizio dell’attività dilettantistica (articolo 7, comma 1-bis, del Dlgs 36/2021). Con la conseguenza, dunque, che l’ente con la doppia qualifica di Ets e di ente sportivo dilettantistico può esercitare più attività in via principale, ulteriori rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica sempreché riconducibili nei settori d’interesse generale dell’articolo 5 del Codice del Terzo settore.

Accanto alle attività principali, il decreto 36/21 consente alle Asd e Ssd di esercitare anche attività diverse, sempreché secondarie e strumentali rispetto a quelle principali e nel rispetto al criteri e limiti stabiliti da un decreto di prossima emanazione. Una previsione, questa, che richiama la distinzione tra attivita d’interesse generale e diverse propria degli Ets e che comporta l’introduzione, per la orima volta ne comparto sportivo, di un limite civilistico circa lo svolgimento di attività diverse commerciali. A ciò si aggiunga che, il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei limiti comporta la cancellazione d’ufficio dal Rnasd, con conseguente perdita della qualifica.

Altro tema da considerare riguarda la devoluzione del patrimonio. Il legislatore della riforma riprende quanto già previsto nella legge 289/2002, in base al quale occorrerà prevedere, in caso di scioglimento o estinzione dell’ente, la devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi.

In sostanza, si riafferma quel vincolo di destinazione finalistico del patrimonio che si distingue da quanto recato nel Codice del Terzo settore (Cts), ove, in caso di estinzione o scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri Ets. Con la specifica, dunque, che ove si tratti di ente dotato di doppia qualifica, tale clausola dovrà essere declinata con una formulazione conforme a entrambe le normative. Vale a dire, prevedendo che la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento o di estinzione, sia effettuata a favore di altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive.

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