Sport dilettanti esenti Iva con un anticipo azzardato

di Gabriele Sepio e Andrea Mancino

[pubblicato in «Il Sole 24 Ore» del 22 agosto 2023]

Il nuovo regime Iva per gli enti sportivi introdotto con la definitiva approvazione del decreto Pa-bis (Dl 75/2023) preoccupa, a ragion veduta, gli operatori del settore. Dal 17 agosto (data di entrata in vigore della legge di conversione 112), le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport – inclusi quelli didattici e formativi – rese nei confronti di persone che praticano lo sport entrano nel regime di esenzione Iva. Dunque, tutte le entrate tipiche degli enti sportivi (come le quote supplementari versate da soci o tesserati) andranno attratte nel regime Iva, superando la precedente impostazione che, fino al 1° luglio 2024, le escludeva in massima parte dal campo Iva (articolo 4, Dpr 633/1972).

Il primo effetto è che dal 17 agosto gli enti sportivi, se sprovvisti, dovrebbero dotarsi di una partita Iva e seguire i connessi adempimenti, inclusa la verifica sulla detraibilità dell’Iva sugli acquisti attinenti l’attività commerciale.

La nuova norma ha alcune evidenti criticità.

La prima è la mancanza di coordinamento con le disposizioni contenute nel Dl 146/2021 che, nel rispondere a una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue, ha sostanzialmente rivisitato il regime Iva dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi. Tali entrate, in coerenza con l’articolo 132 della direttiva Ue 112/2006, dal 1° luglio 2024 passeranno dal regime di esclusione a quello di esenzione Iva. Una rivoluzione su cui anche il disegno di legge delega fiscale si propone di intervenire (articoli 7 e 9, legge 111/2023), per smussare alcune criticità della disposizione destinata a entrare in vigore il 1° luglio 2024. Il fatto è che proprio a quest’ultima si ispira (sovrapponendosi letteralmente), la disposizione del Dl Pa-bis nel tentativo di apportare qualche miglioramento e di renderla maggiormente conforme alla direttiva europea.

Certamente è positivo che il Dl 75/2023 si preoccupi di attrarre in regime di esenzione anche i corrispettivi specifici ricevuti dalle Ssd, altrimenti destinati a confluire in regime di imponibilità. Così come è positivo che si cerchi una soluzione all’annosa questione del trattamento Iva delle attività formative (i classici corsi sportivi) che agenzia delle Entrate e Corte di giustizia qualificano come imponibili in quanto non rientranti nelle previsioni dell’articolo 10, n.20 del Dpr 633/1972. Tuttavia sarebbe stato auspicabile evitare un intervento così estemporaneo: si sarebbe potuta emendare, piu opportunamente, la norma che entrerà in vigore il 1° luglio 2024, per consentire alle Asd di avere piu tempo per adeguarsi al cambio di regime e di analizzare con più attenzione il tema legato ai corsi di formazione sportiva (che rientrano attualmente nelle previsioni dell’articolo 4 del Dpr 633/1972). Inoltre, la mancanza di un preventivo confronto con la Commissione Ue potrebbe portare a una nuova procedura di infrazione.

Infine, va sottolineato che fino al 1° luglio 2024 resta in vigore l’articolo 4 del Dpr 633/1972, il che comporta la sovrapposizione di due norme aventi ad oggetto le medesime prestazioni.

Questa situazione dovrebbe comportare che, almeno fino al 1° luglio 2024, potrebbero restare fuori campo Iva i corrispettivi ricevuti da soci, associati e partecipanti nonché da altre associazioni facenti parte di unica organizzazione.

A tale conclusione si può giungere assegnando all’articolo 4 del decreto Iva un carattere di specialità e all’articolo 36-bis del Dl 75/2023 un carattere di disposizione generale in quanto priva di una specifica selezione soggettiva. Quest’ultima, infatti, fa richiamo genericamente alle entrate derivanti da persone che praticano lo sport, senza alcun riferimento selettivo ad associati, tesserati o altre realtà associative collegate.

Tale interpretazione potrebbe evitare fino alla scadenza del 1° luglio 2024, specialmente ai piccoli enti sportivi, l’obbligo di apertura della partita Iva. Ponendo un qualche rimedio alle criticità prodotte dal mancato coordinamento normativo.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. È vietato qualsiasi utilizzo, totale o parziale, del presente documento per scopi commerciali, senza previa autorizzazione scritta di Terzjus.
Torna in alto

Ricevi aggiornamenti,
news e approfondimenti sulle attività di Terzjus