La recente nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (3 marzo 2023, n. 2094) offre un chiarimento circa l’applicazione dell’art. 56 del Codice del Terzo settore, disposizione oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, tutti rinvenibili all’interno dell’apposita sezione del sito della Fondazione Terzjus, nonché di precisazione disciplinare affidata alle Linee guida adottate mediante d.m. 31 marzo 2021, n. 72.
Nell’ambito del rapporto convenzionale tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale – come chiarito dalla ben nota decisione n. 131/2020 della Corte costituzionale, cui la Fondazione Terzjus ha dedicato un quaderno di approfondimento -, le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, apposite convenzioni tese allo svolgimento in favore di terzi di attività o di servizi sociali di interesse generale, qualora ciò risulti più favorevole rispetto al ricorso al mercato (art. 56, comma 1, CTS).
Il Ministero ha risposto ad un quesito riguardante il dato temporale dell’iscrizione nel RUNTS. In molti bandi pubblici “l’anzianità minima” sarebbe calcolata solo con decorrenza dalla data di iscrizione nel RUNTS. Secondo l’associazione istante, risulterebbe corretto verificare il requisito alla luce dell’anzianità di iscrizione complessiva degli enti, dunque computando anche i periodi maturati presso i previgenti registri, e non solo dalla data di iscrizione nel RUNTS, in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione.
Per il Ministero, il requisito dell’iscrizione minima semestrale nel RUNTS, richiesta alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, mira ad “assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti ai fini dell’individuazione dei soggetti con cui convenzionarsi ai sensi della norma in esame”.
La risposta al quesito avanzato viene condotta attraverso una analisi sistematica del codice del Terzo settore, raccordando la disposizione in rassegna con le previsioni contenute negli articoli 101, comma 3, e 54, comma 4, del codice del Terzo settore.
Come si evince dalla prima disposizione, il requisito dell’iscrizione nel RUNTS, nelle more dell’istituzione del Registro – avvenuta mediante d.m. 15 settembre 2020, n. 106, mentre l’operatività del Registro, a far data dal 23 novembre 2021, è stata disposta dal d.d. 26 ottobre 2021, n. 561 -, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Si tratterebbe dei registri regionali o delle provincie autonome che riguardano le organizzazioni di volontariato, dei registri nazionali e regionali o delle provincie autonome che riguardano le associazioni di promozione sociale e dell’anagrafe unica delle Onlus (per un approfondimento, v. A. Fici, Profili di diritto transitorio del Terzo settore, in https://terzjus.it/articoli/saggi/profili-di-diritto-transitorio-del-terzo-settore/ e, successivamente, Id., Registro unico, ecco cosa cambia per gli enti del Terzo settore, in https://terzjus.it/articoli/registro-unico-ecco-cosa-cambia-per-gli-enti-del-terzo-settore).
L’art. 54, comma 4, del codice del Terzo settore prevede, invece, che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, come meglio disciplinato dall’art. 54, comma, 2, i soli enti iscritti ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla qualifica già acquisita.
Tutto ciò considerato, secondo il Ministero “l’inequivoco principio di continuità fissato dalle norme appena richiamate tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni dedicata, rispettivamente, alle ODV e alle APS, non può che portare alla logica conclusione che include nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000”.
Il Ministero chiarisce inoltre che:
- “ai suddetti fini di maturazione del requisito temporale minimo di possesso della necessaria qualificazione specifica non potrà, viceversa, valere, l’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus”;
- “il ricorso allo strumento convenzionale potrà inoltre essere attivato anche nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, presso i competenti uffici regionali del RUNTS, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo”.
Quanto precisato vale anche “con riferimento all’articolo 57 del Codice, che, parimenti, richiede, ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza, il requisito temporale, in capo alle ODV, dell’anzianità minima semestrale di iscrizione al RUNTS. In tal caso potrà quindi essere utilmente computato il pregresso continuativo periodo di iscrizione nel registro ex l. n. 266/1991”.