[Articolo pubblicato su Il Sole 24 ore del 13 aprile 2023]
Incentivi contro il caro energia: pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto che fissa per gli enti del Terzo settore criteri e modalità per richiedere il contributo (Dpcm dell’8 febbraio 2023).
Con il Decreto aiuti ter (Dl 44/2022), per contrastare l’aumento dei costi energetici, il Governo aveva investito nel Terzo settore prevedendo lo stanziamento di due fondi. L’uno da 170 milioni, destinato in misura pari a 120 milioni a enti del terzo settore ed enti religiosi che erogano servizi socio-assistenziali/sanitari a favore di soggetti con disabilità, e per la restante parte (50 milioni) in via esclusiva a fondazioni, associazioni, ex Ipab, enti del terzo settore ed enti religiosi che erogano medesimi servizi in favore di anziani (articolo 8, comma 1). L’altro di 100 milioni destinato a enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in fase di trasmigrazione ed enti religiosi che non erogano servizi socio-sanitari/assistenziali (articolo 8, comma 2).
Vediamo quali sono gli aspetti chiariti nel Dpcm pubblicato ieri. Da un lato il decreto si sofferma a individuare i beneficiari del contributo rispetto ai fondi stanziati ribadendo che sotto, un profilo soggettivo, destinatari della misura potranno essere gli enti iscritti nel Registro unico. Una nozione che consentirebbe di includere tra gli enti beneficiari anche imprese sociali e cooperative sociali per le quali l’iscrizione nel Registro si intende perfezionata con quella nell’apposita sezione del Registro imprese.
Per quanto concerne le modalità di richiesta del contributo, l’ente potrà accedere tramite Spid, carta di identità elettronica o dei servizi, alla piattaforma informatica «contributo energia» accessibile sul sito del ministero per le Disabilità e del ministero del Lavoro.
In tal caso, occorrerà che l’istanza sia corredata – a pena di inammissibilità- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evincano: dati identificativi dell’ente; estremi di autorizzazione o accreditamento nel caso di enti che erogazioni socio-assistenziali; dati del legale rappresentante; fondo per il quale si fa la richiesta; estremi del conto corrente.
Accanto a tali informazioni, inoltre, l’ente per le domande riferite al fondo da 120 e 50 milioni dovrà indicare l’importo totale, al netto dell’Iva, riportato nelle fatture relativo al costo dell’energia termica ed elettrica del terzo trimestre dell’anno 2022 e quello dell’analogo periodo 2021.
Nel caso, invece, in cui l’ente acceda al contributo per il fondo da100 milioni, occorrerà indicare l’importo totale, al netto dell’Iva, relative ai primi tre trimestri dell’anno 2022 e 2021 per i pagamenti all’acquisto di energia e gas naturale.
Interessante, infine, è il metodo di quantificazione del contributo che sarà calcolato applicando all’incremento del costo sostenuto una percentuale di liquidazione come definita nell’articolo 4 del Dpcm.
Provando a fare un esempio, la percentuale di contributo liquidata potrà essere pari al 70% nel caso in cui l’ente abbia sostenuto un incremento dei costi energetici nella misura che varia tra il 99,9% e 80 per cento.