Esenti le prestazioni di trasporto malati o feriti rese dagli enti del Terzo settore non commerciali. Un regime, questo, già introdotto per le prestazioni effettuate dalle Onlus (articolo 10, comma 1, n 15, Dpr 633/1972) che, con la Riforma del Terzo settore, troverà applicazione per gli Ets non commerciali, dopo il vaglio della Commissione Europea sui nuovi regimi fiscali.
In attesa dell’autorizzazione gli enti che scelgono di iscriversi nel Runts dovranno effettuare alcune considerazioni sui possibili elementi di criticità che l’applicazione del futuro regime potrà generare.
In primo luogo, il presupposto soggettivo Iva, un profilo sul quale bisognerà prestare attenzione in quanto il numero 15, dell’articolo 10, prescrive l’esenzione per le operazioni rese dagli Ets non commerciali e le imprese autorizzate.
Una formulazione, questa, che richiede all’ente di verificare la propria natura sulla base dei criteri fissati dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore che determina i meccanismi per stabilire la natura non commerciale dell’ente.
In altri termini, la valutazione della natura dell’attività (attraverso il meccanismo di raffronto tra entrate e costi) e la prevalenza o meno delle entrate derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali diventeranno determinati non solo per comprendere il regime dell’ente per le imposte dirette, ma anche sul fronte Iva.
L’Ets che non soddisfi i predetti requisiti, per le prestazioni di trasporto malati/feriti, si troverà a dover applicare il regime ordinario Iva, a meno che non disponga delle necessarie autorizzazioni, ovvero sia in possesso di un provvedimento da parte dell’ente pubblico competente ad appurare l’effettiva idoneità dell’impresa appaltatrice allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite (risposta 114/E, 2000).
Emergerà, per effetto, la necessità di avvalorare una lettura della locuzione di «impresa autorizzata» in senso sostanziale, facendo cioè leva sulla presenza di un’autorizzazione piuttosto che sulla forma giuridica del soggetto che rende la prestazione.
Quanto alla verifica dei presupposti oggettivi, occorrerà far riferimento alle precisazioni dell’agenzia delle Entrate secondo cui la tipologia di veicolo utilizzato è sostanzialmente irrilevante.
Il termine «veicoli», a cui fa rinvio la norma, consente di ricomprendere qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato, purché equipaggiato per il trasporto di malati e feriti. Non solo ambulanze, quindi, ma anche eli-ambulanze e moto-ambulanze.
Esclusi, invece, dall’ambito applicativo dell’esenzione gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti e farmaci vari e il trasporto di organi (risposta 83/E, 2006).
Rilevanza decisiva assume, quindi, lo scopo del servizio. La messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo personale beneficia dell’esenzione nel solo caso in cui l’attività sia esclusivamente destinata al trasporto di malati e feriti e, in particolare, in caso di soccorso medico extraospedaliero a seguito di incidenti o di qualunque evento o patologia che comporti il rischio di sopravvivenza del singolo e della collettività.
Con la conseguenza che rientreranno nell’esenzione il trasporto primario, cioè il trasferimento del paziente dal luogo dell’evento al presidio ospedaliero più idoneo o quello secondario riservato a pazienti critici.