L’INPS fornisce alcune precisazioni in ordine alle richieste di accesso ai contributi di cui al c.d. Fondo per la valorizzazione professionale di giovani con disabilità ( qui potete accedere al messaggio n. 2906/2024). La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro, o suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale del contribuente. Un incentivo introdotto dall’art. 28 del D.l. 48/2023 e che vede quali destinatari gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro Unico (RUNTS), nonché le ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe che – nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 – abbiano assunto a tempo indeterminato lavoratori disabili di età ricompresa tra i 18 e i 35 anni.
A ben vedere, la citata disposizione richiama, in qualità di beneficiari, anche le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione, conclusosi in data 7 novembre 2022. Anche per tali realtà, dunque, si ritiene valido il richiamo generale agli ETS di cui all’art. 4 del Codice, regolarmente iscritti nel Registro. Da un punto di vista oggettivo, invece, la possibilità di accesso al Fondo è garantita non solo in caso di nuove assunzioni, ma anche qualora l’ETS abbia provveduto, nel periodo di riferimento, alla conversione dei contratti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.
Quanto alle modalità di erogazione del contributo, è prevista la corresponsione una tantum di una somma pari a 12mila euro, cui si aggiungono mille euro per ogni mese trascorso dalla data di assunzione sino al 30 settembre 2024. Con la specifica che, nel caso di interruzione anticipata del contratto, l’incentivo sarà erogato sino alla data di cessazione del rapporto e, per le assunzioni effettuate nel mese di settembre, sarà attribuita sia la quota-parte di contributo una tantum sia la quota mensile spettante.
Tuttavia, qualora il numero delle domande ammesse comporti il superamento delle risorse disponibili (pari a 6.315.825 euro), il quantum da erogare sarà riparametrato proporzionalmente tra i richiedenti. A livello operativo, le istanze dovranno essere presentate dai datori di lavoro, anche tramite intermediario delegato, entro il 31 ottobre 2024, utilizzando l’apposita modulistica e seguendo le istruzioni reperibili sul sito dell’INPS.
Un dato interessante è legato al fatto che la misura, per come formulata, consente una cumulabilità con altri incentivi destinati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità (cfr. art. 2, comma 3, del Decreto 27 giugno 2024). È il caso della c.d. maxi deduzione di cui all’art. 4 del d.lgs. 216/2023, elevata al 130% nel caso in cui le nuove assunzioni, o le conversioni in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2024, interessino lavoratori ricompresi tra le categorie ritenute “meritevoli di maggior tutela”. Al riguardo, si ricorda che l’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa, ivi inclusi gli enti non commerciali – e, dunque, gli ETS – limitatamente alla parte di impiego di detti lavoratori nell’esercizio di attività commerciale.
Ciò significa che, nel caso in cui i neo-assunti siano impiegati dall’ETS sia in attività istituzionali (non commerciali) che in attività di stampo commerciale, la maggiorazione spetterà in proporzione al rapporto tra l’ammontare dei proventi da attività commerciale e quelli complessivamente prodotti (art. 5, comma 9, del Decreto interministeriale 9 maggio 2024). Per cooperative e imprese sociali, invece, la cumulabilità degli incentivi descritti non trova limiti legati alle modalità di svolgimento dei propri compiti statutari, in quanto trattasi di realtà che svolgono stabilmente attività d’impresa.
Articolo di Daniele Gro e Gabriele Sepio pubblicato sul “Sole 24ORE” del 31 agosto 2024