Comitati e iscrizione nel Registro unico nazionale (RUNTS): l’acquisto della personalità giuridica segue le regole del Codice del Terzo settore

[di Gabriele Sepio e Rocco Guglielmo, pubblicato ne «Il Sole 24 Ore» di venerdì 28 marzo]

La conferma arriva dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 5 che, oltre a chiarire ufficialmente la possibilità per i comitati di assumere la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), prevede anche quella di acquisire la personalità giuridica in linea con l’art. 22 del d.lgs. 117/2017 (CTS). Un chiarimento che segna un passaggio importante per il riconoscimento giuridico di una forma organizzativa spesso considerata accessoria, ma che trova oggi piena cittadinanza nell’architettura del Terzo settore riformato. Alla base della posizione assunta dal Ministero, vi è una lettura sistematica dell’articolo 4, comma 1 del CTS, che nel definire gli enti Terzo settore include anche “gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E proprio in questa categoria si collocano i Comitati, considerati dalla giurisprudenza – indipendentemente dal possesso della personalità giuridica – come centri autonomi di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. A rafforzare questa interpretazione contribuisce il dato civilistico: l’articolo 39 c.c., che disciplina i comitati, ne evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale, mentre l’articolo 41 conferma in via indiretta la possibilità del riconoscimento della personalità giuridica, richiamando la diversa responsabilità dei componenti a seconda che il comitato sia o meno riconosciuto. In questo quadro, il Ministero ritiene che il procedimento previsto dall’art. 22 CTS – pur se formulato con riferimento alle sole associazioni e fondazioni – non debba essere interpretato in senso restrittivo, bensì come modalità alternativa a quella disciplinata dal d.P.R. n. 361/2000 per la personalità giuridica, superando l’impostazione concessoria tradizionale. La posizione espressa nella circolare ha importanti ricadute operative. In primo luogo, legittima i comitati già iscritti al RUNTS senza personalità giuridica a conseguirla con le modalità previste per gli ETS ai sensi dell’art. 22, nonché  riconosce a quelli non ancora iscritti di acquisirla contestualmente all’iscrizione o in un momento successivo. Inoltre,  anche i comitati dotati di personalità giuridica ex Dpr 361/2000, ai fini dell’iscrizione al RUNTS, potranno avvalersi della procedura di cui all’art. 22 CTS, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi previsti dal Codice anche con riferimento al patrimonio. Quanto ai requisiti patrimoniali, la circolare suggerisce – in assenza di un parametro normativo specifico – di assumere come riferimento la soglia dei 30mila euro, come previsto dall’art. 22 CTS per le fondazioni, alla luce della centralità che il profilo patrimoniale assume nella tipologia del comitato, soprattutto in relazione alla gestione e destinazione dei fondi raccolti

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