di Antonio Frediani e Gabriele Sepio
Con il decreto pubblicato il 23.01.2024 dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica vengono definiti gli incentivi per il sostegno all’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR, che nell’ambito della missione 2 assegna risorse per 2,2 miliardi di euro. Due le agevolazioni, cumulabili, di cui le CER potranno fruire: da un lato la tariffa incentivante; dall’altro, il contributo in conto capitale. La prima misura, con durata massima di 20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale, si compone di una parte fissa in funzione delle dimensioni dell’impianto e una variabile legata, invece, al prezzo di mercato dell’energia. Ai fini dell’accesso alla misura premiale occorrerà tener conto della potenza massima del singolo impianto (non superiore a 1 MW) e della connessione alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Senza poi considerare la necessità di provvedere da parte della CER ad una completa, adeguata e preventiva informativa ai consumatori finali sui benefici derivanti dall’accesso alla tariffa. Per quanto riguarda la prima forma di incentivo, questa troverà applicazione fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti occorrerà presentare apposita domanda al GSE nei 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti. Discorso diverso, invece, riguarda il contributo a fondo perduto in conto capitale destinato allo sviluppo delle CER e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Si tratta di un incentivo previsto a fronte degli stanziamenti da parte del PNRR in grado di coprire fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Le disposizioni valgono fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. Anche in questo caso si tratta di un contributo da richiedere al GSE, a cui spetterà il compito di erogarlo.
Per le Comunità energetiche, la cui forma giuridica è libera (i.e. associazione, Fondazione), interessante è la possibilità di assumere la qualifica di ETS. L’attività delle CER trova, infatti, riconoscimento nel Codice del Terzo settore e nel Codice dell’impresa sociale, che tra le attività di interesse generale includono gli interventi e servizi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.