Due regimi forfettari su opzione per gli enti del Terzo settore

[di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio, pubblicato in Norme e Tributi de «Il Sole 24 Ore» del 13 marzo 2025 ]

Con il varo delle misure fiscali esordiscono anche i due regimi forfettari per gli ETS introdotti dal Codice del terzo settore, tra cui il regime destinato alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) per accedere al quale occorrerà tenere conto del limite massimo di entrate stabilito dalla Direttiva IVA. Tali realtà potranno infatti beneficiare di un particolare regime di favore, ispirato al regime forfetario previsto per i c.d. contribuenti minori (L. 190/2014). Nello specifico, ODV e APS che optano per il regime dell’art. 86 del Codice del Terzo settore potranno determinare il reddito di impresa in via forfetaria, applicando coefficienti rispettivamente all’1% e al 3%. Oltre alla tassazione agevolata ai fini IRES, il regime dell’art. 86 CTS prevede rilevanti semplificazioni in materia IVA. In particolare, gli enti che accedono al regime non addebitano l’IVA in fattura in via di rivalsa, che costituisce quindi per l’ente un costo, e sono esonerati, per le operazioni nazionali, dal versamento dell’imposta e dai connessi adempimenti (con eccezione, ad esempio, delle operazioni in reverse charge, per le quali sono debitori d’imposta). Sono inoltre esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dalla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali, fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti. Un aspetto rilevante riguarda la soglia massima di ricavi commerciali per poter accedere al regime opzionale dell’art. 86 del CTS. La norma fa riferimento al limite di 130mila euro di ricavi nel precedente periodo d’imposta o alla soglia che eventualmente dovesse essere armonizzata in sede europea (art. 86, co. 1 CTS). Sul punto, va considerato che la Direttiva 112/2006, modificata nel 2020, ha uniformato a 85mila euro la soglia di franchigia ai fini IVA (art. 284). Di conseguenza, tenuto conto della soglia armonizzata, in sede di prima applicazione, il limite di ricavi per ODV e APS che aderiscono al regime forfetario dovrebbe allinearsi al plafond di 85.000 euro, salvo eventuali deroghe concesse all’Italia per un innalzamento della soglia secondo la procedura prevista dall’art. 395 della Direttiva. Tuttavia, dato il riferimento dell’art. 86 CTS al limite di 130.000 euro, un chiarimento di prassi appare necessario per garantire certezza applicativa.

L’accesso al secondo regime forfettario opzionale, invece, sarà condizionato dall’inquadramento fiscale dell’ente ai sensi dell’art. 79 CTS. In particolare, solo gli ETS non commerciali potranno beneficiare dal prossimo anno, per i proventi delle attività commerciali non prevalenti – siano esse attività di interesse generale o “diverse” – del nuovo regime opzionale dell’art. 80 CTS. La norma consente l’applicazione di coefficienti di redditività a scaglioni, distinguendo prestazioni di servizi e altre attività. I coefficienti variano, in base agli scaglioni di riferimento, dal 7% al 17% per le prestazioni di servizi e dal 5 al 14% per le altre attività, senza soglie massime di entrate (lo scaglione più elevato ricomprende infatti i ricavi “oltre 300.000 euro”). Un regime più vantaggioso rispetto a quello dell’art. 145 TUIR, che per gli enti non commerciali in contabilità semplificata prevede coefficienti di redditività compresi tra il 10% e il 15%, con soglie massime di 400.000 euro per le prestazioni di servizi e di 700.000 per le altre attività. Trattandosi di un regime opzionale, la sua convenienza dovrà essere valutata caso per caso. L’art. 80 CTS potrebbe, infatti, rappresentare un valido strumento di semplificazione e consentire di tassare con coefficienti di redditività favorevoli quelle attività commerciali che presentano una bassa incidenza dei costi. Va, tuttavia, evidenziato che, tra le attività soggette a tassazione forfetaria ai sensi dell’art. 80 CTS non figurano espressamente quelle delle raccolte fondi di cui all’art. 7 del CTS, svolte con modalità commerciali. Sebbene non menzionate dall’art. 80, tali attività, per ragioni di coerenza sistematica, dovrebbero, tuttavia, essere ricomprese nella determinazione forfettaria del reddito, ove i relativi proventi siano riconducibili ai redditi d’impresa dell’ETS che aderisca al regime opzionale. Sul punto, appare dunque auspicabile un chiarimento in via di prassi dell’Agenzia delle Entrate. 

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