La prossima settimana in Consiglio dei ministri il decreto attuativo. Attese le misure sull’Iva e per il passaggio delle attività ora ritenute commerciali
[di Daniele Gro e Gabriele Sepio, pubblicato in «Il Sole 24 Ore», sabato 19 Luglio 2025, pag. 23]
In dirittura d’arrivo il decreto attuativo della delega fiscale con le misure per il Terzo settore. Con il provvedimento, che dovrebbe essere discusso la prossima settimana in Consiglio dei ministri, sono attesi interventi ad hoc in linea con il varo delle misure fiscali a seguito della comfort letter arrivata da Bruxelles.
L’attuazione della delega fiscale rappresenta secondo il Forum del terzo settore «una occasione cruciale» per l’introduzione di misure in grado di supportare gli enti in questa fase di avvio del nuovo sistema tributario operativo dal prossimo 1° gennaio, come stabilito dal decreto fiscale.
Tra le misure più attese c’è quella volta a neutralizzare gli effetti derivanti dal mutamento di qualifica fiscale di attività oggi considerate commerciali ai sensi del Tuir e che, in virtù dei nuovi parametri fissati dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore, dal 1° gennaio potrebbero qualificarsi come «non commerciali». Sul punto, opportunamente, la delega fiscale aveva prefigurato l’introduzione di un regime speciale per evitare effetti penalizzanti nei conin vigore era stata peraltro anticipata il 15 novembre 2021 con il Dl 118/2021), il concordato minore e il Pro, si è posta la questione concernente la possibilità di applicare alle sopravvenienze da esdebitazione conseguite dalle imprese debitrici in queste procedure la medesima detassazione prevista dal citato comma 4-ter relativamente agli istituti preesistenti, cioè il concordato fallimentare, il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano attestato.
L’agenzia delle Entrate ha sposato la tesi restrittiva, tant’è che con la risposta a interpello n. 179/2025, pronunciandosi in merito al trattamento delle sopravvenienze attive realizzate in un concordato semplificato liquidatorio, ha affermato che tali sopravvenienze concorrono regolarmente alla formazione del reddito imponibile, poiché questa procedura non è compresa tra quelle relativamente alle quali il menzionato comma 4-ter dell’articolo 88 dispone l’irrilevanza ai fini impositivi.
Questa conclusione sarebbe confermata inoltre, secondo le Entrate, dal fatto che con la legge per la revisione del sistema tributario (legge 111/2023) il legislatore ha delegato il Governo a estendere la detassazione delle sopravvenienze a tutti gli istituti previsti dal Codice della crisi, il che avvalorerebbe l’esclusione, allo stato, della detassazione solo con riguardo alle procedure menzionate dal citato articolo 88.
Grazie alla nuova norma questa interpretazione viene superata dal legislatore, il quale nulla dispone tuttavia circa la natura, innovativa o ricognitiva di un principio già insito nel sistema, di tale disposizione. Ne deriverà, quindi, un ulteriore dubbio, concernente l’applicazione temporale di questo regime: solo alle sopravvenienze che verranno generate dalle omologazioni delle procedure, oggetto dell’ampliamento del citato comma 4-ter, che verranno pronunciate successivamente all’entrata in vigore della nuova norma o anche a quelle originata da omologazioni anteriori? Pare davvero difficile escludere, anche per il passato, la detassazione di cui trattasi almeno per le procedure liquidatorie, considerato che relativamente a esse l’esclusione della tassazione discende dai principi generali dell’imposizione sui redditi. Non vi è tuttavia motivo di pervenire a diverse conclusioni anche con riguardo agli istituti non liquidatori, poiché la volontà del legislatore di applicare la detassazione a tutte le nuove procedure è chiara da circa due anni (dalla legge 111/2023) e trova attuazione solo ora per ragioni che non hanno alcuna attinenza con la natura delle sopravvenienze in questione, che non produrranno in futuro effetti diversi da quelli prodotti sino a oggi.