Niente deposito del bilancio 2021 per gli Ets neo iscritti nel Registro

A cura di Michele de Tavonatti, Matteo Pozzoli e Gabriele Sepio

Deposito bilanci, raccolta fondi e adozione degli schemi di bilancio: queste le principali novità contenute nella nota del ministero del Lavoro 17146 dello scorso 15 novembre.

Un primo aspetto riguarda il deposito dei bilanci 2021 nel Runts. Su questo il ministero del Lavoro chiarisce che per gli enti che hanno conseguito la qualifica di ente del terzo settore (Ets) nel corso del 2022, e costituiti prima di quest’anno, non sia previsto alcun obbligo in tal senso nel caso in cui il bilancio sia stato approvato successivamente alla presentazione dell’istanza di iscrizione.

Un adempimento che, seppur non richiesto per tali realtà, non esclude che l’Ufficio del Runts possa richiedere copia del bilancio nel caso in cui sia necessario verificare il maturarsi di eventuali adempimenti da parte dell’Ets nel corso del 2022. Si pensi, ad esempio, al caso in cui all’esito di una verifica da parte del Runts sui bilanci d’esercizio 2019 e 2020, acquisiti in sede di iscrizione, si evidenzino parametri che se riscontrabili in quello 2021 (ricavi/rendite superiori a 220mila euro, totale attivo stato patrimoniale 110mila euro) potrebbero portare l’ente a nominare un organo di controllo.

Discorso diverso per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus iscritte nel Runts nel 2022, tenute a depositare il bilancio 2021 entro 90 giorni dall’iscrizione.

Importanti chiarimenti arrivano, poi, anche per gli ulteriori documenti da depositare, insieme al bilancio, nel Runts. Viene, infatti, segnalata da parte del ministero del Lavoro, in linea con quanto previsto dall’articolo 2435 Codice civile, la necessità di includere anche la relazione dell’organo di controllo/revisore.

Documenti questi che, pur non essendo parte integrante del bilancio d’esercizio, non potrebbero essere sottratti alla pubblicazione, limitando la conoscibilità da parte di terzi della situazione dell’ente, anche in considerazione del ruolo che tali relazioni hanno ai fini della trasparenza. Tali documenti, infatti, contengono non solo elementi necessari che l’organo competente per l’approvazione del bilancio deve tener a mente, ma anche informazioni sul corretto operato dell’organo amministrativo dell’Ets. Con riferimento, invece, alle corrette modalità di predisposizione del bilancio d’esercizio dell’Ets, il ministero del Lavoro arriva a dirimere una questione legata alla possibilità per un Ets, dotato di personalità giuridica, di adottare il bilancio nella forma del rendiconto per cassa in caso di ricavi/rendite o entrate inferiori a 220mila.

In tal caso, correttamente viene rilevato che con l’opzione per la predisposizione del bilancio in forma semplificata, si porrebbe il problema per gli organi amministrativi di effettuare un monitoraggio del patrimonio minimo.

Una scelta, quindi, quella di optare per il rendiconto per cassa in caso di entrate inferiori alla soglia indicata, che non esimerebbe da un’attenuazione delle eventuali responsabilità in capo agli amministratori o all’organo di controllo in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione della integrità del patrimonio dell’ente.

Spetterà, pertanto, a tali organi valutare se in presenza di un patrimonio composto da beni diversi dal denaro l’adozione del rendiconto per cassa soddisfi o meno i criteri di adeguatezza delle scritture contabili per il monitoraggio del patrimonio. Va considerato infatti che l’adozione del rendiconto per cassa si presenta del tutto facoltativa rispetto alla redazione del bilancio ordinario per competenza. Con riferimento alla raccolta fondi è previsto che il deposito del bilancio, unitamente ai rendiconti delle singole attività di fundraising occasionali, possa supplire al deposito separato dei richiamati rendiconti, a condizione che tutti gli elementi richiesti dal Dm 107/2022 siano rispettati. Un’impostazione che, come precisato, vale nell’attuale fase di utilizzo informatico della piattaforma del Runts. Con la conseguenza che potrebbe, in futuro, essere richiesta una più attenta «compliance» degli Ets a seguito degli aggiornamenti sulle regole di deposito dei documenti.

[Pubblicato su «Il Sole 24 Ore» il 17 Novembre 2022]

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