Il Social bonus arricchisce le possibili forme di partenariato pubblico-privato finalizzate ad attivare forme di collaborazione tra ETS ed enti pubblici. Il nuovo strumento, messo a disposizione dal CTS, consente di assegnare agli ETS gli immobili pubblici, per il cui finanziamento – ed è questa la principale peculiarità di tale strumento – intervengono finanziatori terzi (persone fisiche o giuridiche).
Vengono messi in rete diversi soggetti, ciascuno con un proprio compito e tutti accomunati dallo svolgimento di una o più attività di interesse generale attraverso un bene immobile recuperato e rigenerato. Strategico è, al riguardo, il ruolo degli enti pubblici, chiamati in primo luogo a mappare gli immobili inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, e, conseguentemente, ad attivare forme di collaborazioni con gli ETS.
A loro volta, gli ETS, oltre a partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, eventualmente attivate dagli enti pubblici, possono presentare a questi ultimi una proposta progettuale finalizzata alla valorizzazione di un bene pubblico inutilizzato, da candidare anche rispetto alla procedura ministeriale a sportello.
Infine, i “filantropi”, evidentemente desiderosi di contribuire alla realizzazione di un progetto comunitario, di cui condividono scopo e finalità, e nell’ambito del quale riconoscono l’affidabilità degli altri partner (ente pubblico ed ETS). La convenienza fiscale, in realtà, presuppone l’attivazione della fiducia, l’unico elemento in grado di attivare un partenariato consapevole ed intenzionale. La particolare finalità di tale strumento pone al centro la previa individuazione di obiettivi di cambiamento – durevoli e misurabili – della comunità di riferimento; da qui l’uso della valutazione di impatto sociale. Dal lato degli enti pubblici, inoltre, la rigenerazione di un bene pubblico mediante il social bonus non è finalizzata al massimo sfruttamento economico del bene stesso, quanto piuttosto al soddisfacimento di esigenze sociali degli enti proprietari, coerenti con gli indirizzi e con gli strumenti a contenuto generale.
Il social bonus mostra tutta la sua duttilità e, pertanto, può essere attivato nell’ambito di co-programmazioni (art. 55, c. 2) e di co-progettazioni (art. 55, c. 3), anche su iniziativa degli ETS, ma ancora nell’ambito di procedimenti finalizzati alla stipula di convenzioni con APS e ODV (art. 56), nonché nell’ambito delle forme di partenariato pubblico-private speciali previste dal CTS proprio in relazione all’uso dei beni pubblici e, dunque, delle forme di comodato (art. 71, c. 2), di concessione di beni culturali pubblici (art. 71, c. 3 e art. 89, c. 17). La misura agevolativa del CTS, infine, mostra un doppio volto della trasparenza, da un lato come necessaria forma di rendicontazione dell’uso delle risorse ricevute e dei beni pubblici assegnati (la casa di vetro), dall’altro, come progetto di successo da comunicare per rinsaldare e rilanciare legami di fiducia.
[articolo pubblicato su «Il Sole 24 Ore» di giovedì 21 luglio 2022]