Disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

Il recente d.m. 4 ottobre 2022, n. 209 – Regolamento recante l’attuazione dell’articolo 111-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile – contiene una importante specificazione in tema di finanziamento a favore degli enti del Terzo settore, così come disciplinati dal codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

L’art. 111-bis, comma 1°, lett. c), t.u.b. dispone che risultano essere operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che – nell’uniformarsi ai principi conformativi dell’organizzazione e dell’attività prescritti dal medesimo comma – “devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente”.

Ora, l’art. 3 del predetto decreto ministeriale, nel chiarire la fattispecie degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, include tra i vari requisiti attuativi l’erogazione di “almeno il 20 per cento dei finanziamenti, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato, a favore dei soggetti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e a favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”. Peraltro, “fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono soggetti beneficiari del finanziamento anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri”.

La sussistenza di tale requisito deve essere comprovata da una attestazione da parte di un soggetto terzo e indipendente abilitato allo svolgimento della revisione legale ovvero da un organismo di certificazione, così come dettagliatamente disciplinato dall’art. 5 del d.m.: di tale asseverazione verrà data attestazione alla Banca d’Italia; inoltre, il possesso dei requisiti attuativi è dichiarato dall’organo gestorio dell’operatore bancario.

Attraverso il decreto attuativo si supera il mero richiamo agli enti senza scopo di lucro e alle imprese sociali quali soggetti potenzialmente beneficiari della quota minima del 20% del portafoglio di crediti degli operatori bancari e si allinea, almeno sostanzialmente, l’art. 111-bis t.u.b. al codice del Terzo settore e alla riforma dell’impresa sociale, avvenuta mediante d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Come sottolineato all’interno del 2° Terzjus Report, Dal non profit al Terzo Settore. Una riforma in cammino, edito nel 2022 per i tipi di Editoriale Scientifica, liberamente scaricabile al seguente link: https://terzjus.it/rapporto, appare dirompente la centralità e l’importanza sistematica assunta dal codice (e dal diritto) del Terzo settore: un esempio di ciò è dato dal coordinamento tra il codice dei contratti pubblici e il codice del Terzo settore, avvenuto in forza dell’art. 8, comma 5, n. 0a, comma 5, lett. a-quater), e comma 5, lett. c-bis), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che ha interessato gli artt. 30, comma 8, 59, comma 1, e 140, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nonché dalla recente previsione dei rapporti di partenariato tra enti del Terzo settore ed enti locali quale forma di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (art. 18 d.lgs. del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201).

Il diritto del Terzo settore trova nel codice del 2017 e nella riforma coeva dell’impresa sociale un quadro disciplinare organico che prova a: i) superare precedenti normative parcellizzate e settoriali; e ii) garantire un trattamento giuridico uniforme e ispirato al principio della certezza del diritto per le realtà che agiscono, senza scopi di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale, attraverso le modalità meglio precisate dalle previsioni contenute nel d.lgs. 117/2017 e 112/2017.

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