Una fondazione di partecipazione impugna dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 7114/2019, con cui le si era negato il diritto di ricevere, a partire dal 2018, i contributi ex art. 76 CTS, in passato riconosciuti anche alle ONLUS, ma adesso esplicitamente circoscritti dall’articolo del Codice testé menzionato alle organizzazioni di volontariato. Nella sentenza impugnata si riconosceva tale diritto alla ricorrente soltanto con riguardo ai contributi relativi all’anno 2017, ma non già con riferimento agli anni successivi. Allo stesso tempo, sollecitato dalla ricorrente, il TAR Lazio, nell’impugnata decisione, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 76 CTS, là dove destina esclusivamente alle organizzazioni di volontariato i fondi per l’acquisto di autombulanze, prima riconosciuti anche ad altri soggetti non profit (tra cui la fondazione ONLUS ricorrente).
Il Consiglio di Stato fa una valutazione opposta e ritiene invece la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata, rimettendola così alla Corte Costituzionale, che sarà dunque – dopo il recente e fondamentale intervento in tema di art. 55 CTS – nuovamente chiamata a pronunciarsi sul Codice, su una norma che, sebbene molto specifica, potrebbe però avere un impatto sistematico notevole qualora fosse dichiarata incostituzionale dalla Corte.
Nel ragionamento del Consiglio di Stato non si mette in discussione la potestà legislativa discrezionale, ovvero la definizione di regimi giuridici distinti per ciascun ETS: ciò, tuttavia, deve rispettare i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, secondo il parametro dell’art. 3, comma 1, Cost.
Il trattamento differente tra enti del Terzo settore, quindi, può risultare giustificato solo tenendo conto della “causa normativa” della differenziazione, ovvero apprezzando la ragionevolezza del collegamento tra beneficio economico e requisiti che condizionano tale riconoscimento.
Precisa il Consiglio di Stato che la presenza di lavoratori dipendenti nelle organizzazioni di volontariato e nelle fondazioni, nonché negli altri ETS diversi dalle organizzazioni di volontariato, non pone in termini di contrapposizione gli enti in questione, ma consente di individuare l’avvicinamento tra i medesimi, potendoci essere organizzazioni di volontariato e ulteriori ETS con l’identica struttura associativa composta per metà da lavoratori dipendenti e per metà da operatori volontari. La composizione dell’organizzazione lavorativa non giustifica, dunque, il diverso trattamento rispetto ai contributi per l’acquisto di beni strumentali allo svolgimento dell’attività di interesse generale.
La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 CTS è legata a un esame strutturale e funzionale della norma rispetto al dettato costituzionale e all’impianto complessivo del Codice del Terzo settore. La disposizione risulta contorta: una diversa formulazione avrebbe potuto chiarire la logica che conduce ad attribuire i benefici in rassegna alle sole organizzazioni di volontariato ed evitare la rimessione alla Corte costituzionale.
L’art. 76 CTS contrasterebbe, inoltre, con i criteri di delega previsti dalla l. 106/2016, specialmente dall’art. 1 comma 2, lett. b) e dall’art. 4, comma 1, lett. b). Quest’ultimo prevede(va) che il riordino e la revisione normativa avvenissero sulla base del criterio delle “attività di interesse generale”: il rilievo dello svolgimento di tali attività avrebbe permesso agli ETS, senza discriminazioni, di beneficiare di agevolazioni economiche e provvidenze finanziarie. Con l’attuale art. 76 CTS verrebbe meno l’unitarietà della disciplina di favore per i diversi enti.
Pertanto, a parere del Consiglio di Stato, non risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 CTS “nella parte in cui destina le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera c), del citato codice, al sostegno dell’attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo Settore svolgenti le medesime attività di interesse generale”.
Il Consiglio di Stato asserisce che il soggetto ricorrente sia già un ETS, mentre il concreto funzionamento del RUNTS è stato disciplinato solo attraverso il d.m. 106/2020. Potrebbe, allora, prospettarsi una carenza di interesse, poiché anche qualora la Corte Costituzionale dovesse reputare illegittimo l’art. 76 CTS, nella misura in cui discrimina positivamente le organizzazioni di volontariato rispetto alle altre tipologie di enti del Terzo settore, il ricorrente, non essendo la fondazione CATIS (ancora) un ente del Terzo settore, non godrebbe dei benefici della norma.