La partecipazione alle attività dell’impresa sociale

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2021 costituisce un ulteriore passo in avanti per la compiuta revisione dell’impresa sociale promossa dal d.lgs. 112/2017: con il decreto ministeriale vengono, infatti, adottate le linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.

L’art. 11 del d.lgs. 112/2017, rubricato “Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività”, detta una disciplina di base e costituisce la cornice all’interno della quale si inseriscono le nuove linee guida ministeriali. Per le imprese sociali, nei regolamenti aziendali o negli statuti, è fatto obbligo di prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli stakeholders (comma 1): come chiarito dal successivo comma 2 “per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi”. Ancora, al fine di precisare il quadro disciplinare di fondo, giova richiamare quanto disposto dal comma 3: “le modalità di coinvolgimento devono essere  individuate dall’impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo  settore.  Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2”.

L’art. 11 del d.lgs. 112/2017, rubricato “Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività”, detta una disciplina di base e costituisce la cornice all’interno della quale si inseriscono le nuove linee guida ministeriali. Per le imprese sociali, nei regolamenti aziendali o negli statuti, è fatto obbligo di prevedere adeguate forme di coinvolgimento degli stakeholders (comma 1): come chiarito dal successivo comma 2 “per coinvolgimento deve intendersi un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi”. Ancora, al fine di precisare il quadro disciplinare di fondo, giova richiamare quanto disposto dal comma 3: “le modalità di coinvolgimento devono essere  individuate dall’impresa sociale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell’attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell’impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo  settore.  Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2”.

È importante, quindi, richiamare specifiche ipotesi che giustificano un più stringente raccordo tra il management e i rappresentanti dei lavoratori e degli utenti: “Nei casi in cui si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di sedi o di unità produttive, licenziamenti collettivi, nonché in caso di rilevanti modifiche statutarie riguardanti variazioni delle attività di interesse generale previste statutariamente, modifiche sulla facoltà di distribuzione degli utili – nel rispetto del dettato dell’art. 3, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 112/2017 – la rinuncia alla qualifica di impresa sociale o modifiche delle modalità di coinvolgimento di lavoratori o utenti precedentemente previste, l’organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti […]”.

Il favor per la dimensione consultiva nell’impresa sociale dovrà trovare una adeguata concretizzazione attraverso espresse disposizioni regolamentari o statutarie, così assicurando efficacia al contemperamento degli interessi coinvolti nell’impresa sociale e incisi dall’azione dell’ente. L’interlocuzione dovrà essere funzionale alla tutela degli interessi coinvolti, regolare e proporzionale. Possibili strumenti che assicurino effettività alla consultazione sono rappresentanti dalla creazione di comitati o di assemblee speciali dei lavoratori o degli utenti capaci di esprimere proposte o pareri all’organo amministrativo che dovrà motivare per iscritto una eventuale mancata adesione.

Le linee guida puntualizzano le forme di coinvolgimento: esse si esplicitano “nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, di informazioni sull’andamento effettivo e prevedibile dell’attività dell’impresa, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale dell’impresa stessa, sulle eventuali criticità segnalate dall’organo di controllo interno, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all’organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati”.

L’informazione, secondo le linee guida, dovrà essere tempestiva e proporzionale, nonché appropriata e rispettosa delle finalità indicate dall’art. 11 del d.lgs. 112/2017, così consentendo ai vari interessati di esaminare adeguatamente le informazioni pervenute e di formulare eventuali pareri non vincolanti da portare all’attenzione dell’organo gestorio. Le informazioni dovranno essere rese disponibili in modo telematico ed informatico, per assicurare una costante e puntuale accessibilità. In particolare è previsto che:

  • “tra le informazioni da rendere disponibili devono essere ricomprese le risultanze dell’attività di monitoraggio dell’organismo di controllo di cui all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 112/2017, nonché gli esiti dell’attività di vigilanza di cui all’art. 15 del medesimo decreto legislativo”;
  • “le rappresentanze dei lavoratori riceveranno specifiche informazioni relativamente alle condizioni di lavoro – ivi comprese quelle in materia di salute e sicurezza – al welfare aziendale, alla qualità della vita in azienda, ai programmi e alle iniziative per garantire il superamento delle disuguaglianze di genere e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il miglioramento e il benessere organizzativo”;
  • “l’informazione destinata alle rappresentanze dell’utenza e degli interessi diffusi dovrà contemplare la tematica della qualità e dell’innovazione migliorativa dei beni e dei servizi prodotti dall’impresa”.

Le linee guida dedicano attenzione anche alla tutela dei diritti, ricordando come, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 112/2017, l’organo di controllo dell’impresa sociale eserciti il monitoraggio sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, previste dagli statuti in conformità alle linee guida in rassegna: di tale monitoraggio verrà dato conto nel bilancio sociale. Inoltre, “è comunque fatto salvo l’accertamento di eventuali violazioni degli obblighi di informazione, di consultazione e di coinvolgimento di cui alle presenti linee guida da parte degli organi competenti dell’impresa sociale, nel corso dell’attività di vigilanza effettuata dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti, ovvero dagli altri soggetti individuati ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché, per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa diversa da quella a mutualità prevalente, dai soggetti deputati alla vigilanza sulle cooperative ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220”. Per le imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti non trova applicazione quanto previsto dall’art. 11 d.lgs. 112/2017 e, di conseguenza, quanto recato nelle linee guida qui esaminate.

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