Novità per lavoratori occasionali e volontari dello sport dilettantistico

[di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio pubblicato su «Il Sole 24 Ore» di venerdì 21 giugno]

Lavoro sportivo, con le modifiche al Tuir i compensi occasionali tornano a qualificarsi come redditi diversi. Molte le novità introdotte nel DL 71/2024, in vigore dal 1° giugno scorso e in attesa di conversione in legge. Oltre alla revisione della disciplina sul trattamento economico del volontario sportivo   il DL 71/24 introduce nuove modifiche alla disciplina del lavoro sportivo di cui al Dlgs 36/2021. Quest’ultimo, come noto, può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) o come lavoro occasionale. Con la specifica che, in quest’ultima ipotesi, la prestazione di lavoro è regolata nel rispetto della normativa vigente e, come chiarito da recente prassi, può inquadrarsi sia nella forma tipica di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c. sia in quella speciale  (di cui all’art. 54-bis DL 50/2017). A livello fiscale la riforma qualifica i compensi derivanti da prestazioni sportive in base a criteri qualitativi, per cui i redditi seguono il trattamento tributario del relativo rapporto. Vale a dire come redditi di lavoro autonomo o subordinato o ad essi assimilato. Ciò a differenza di quanto previsto ante riforma in cui i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche erano qualificati tout court come redditi diversi entro la soglia dei 10mila euro annui (art. 67, comma 1, lett. m) Tuir, abrogato dal Dlgs 36/21). Un’impostazione, questa, che rischia tuttavia di confliggere con le recenti modifiche di cui al DL 71/2024. Il citato provvedimento ha abrogato l’art. 53, co.2, lett. a), TUIR, secondo cui i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, sono assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. Con la conseguenza di un simile vulnus determinerebbe che, sul piano dell’inquadramento, il compenso sportivo potrebbe tornare a classificarsi quale reddito diverso agli effetti dell’art. 67, co. 1, lett. l, TUIR.  A livello operativo, particolari questioni non dovrebbero sorgere nel caso in cui la prestazione di lavoro occasionale rientri nelle forme speciali del citato DL 50/2017. In tali casi, infatti, vale la generale esenzione prevista da tale normativa per compensi non superiori a 5mila euro annui. Discorso diverso, invece, per la prestazione occasionale autonoma. Per quest’ipotesi, in linea generale, il compenso del prestatore dovrebbe inquadrarsi quale reddito diverso, soggetto a ritenuta del 20 per cento (art. 25, D.P.R. 600/1973). Va tuttavia considerato che, per i lavoratori occasionali sportivi, il trattamento dovrebbe tenere conto anche della disciplina speciale della riforma dello Sport. Quest’ultima prevede per i lavoratori sportivi dilettantistici l’applicazione di un regime di esenzione fiscale entro la soglia dei 15.000 euro (art. 36, comma 6, D.lgs. 36/2021). Una franchigia spettante ai soli compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Vale a dire attività che, stando alla relazione illustrativa al primo correttivo (D. Lgs. 163/2022), sono normalmente legate a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata di norma annuale. Va tuttavia specificato che, in assenza di un espresso divieto, dovrebbe ritenersi applicabile l’esenzione fiscale entro i 15mila euro per i prestatori occasionali quali tipologie di lavoratori ammesse dalla riforma dello Sport. Del resto questo emerge chiaramente dal tenore dell’art. 25 comma 3 bis che oltre a richiamare espressamente i lavoratori occasionali è puntualmente rubricato “lavoratori sportivi”. In attesa di un chiarimento, un approccio certamente prudenziale potrebbe essere quello di applicare la ritenuta. Tuttavia  non appare ragionevole prospettare sotto il profilo fiscale una potenziale discriminazione di trattamento tra l’occasionalità della prestazione sportiva e quella continuativa. Soprattutto alla luce del regime previgente alla riforma dello Sport. 

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