di Antonio Fici
Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 luglio è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 104, Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, che dispone una serie di modifiche al Codice del terzo settore, con l’obiettivo di rendere meno onerosa l’organizzazione e più agevole il funzionamento degli ETS, anche nei rapporti con il RUNTS. A queste modifiche se ne aggiungono altre il cui scopo precipuo è invece risolvere alcune questioni lasciate aperte dal legislatore della Riforma.
1. Le forme del bilancio degli ETS
Tra le novità più significative recate dalla l. 104/2024 al Codice del terzo settore vi è innanzitutto quella che riguarda l’art. 13 sul bilancio degli ETS, che ha subito modifiche e integrazioni varie.
Innanzitutto, è stato modificato il suo secondo comma nel modo seguente (variazioni ed aggiunte sono di seguito evidenziate in neretto):
“Il bilancio degli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.
Il primo effetto derivante dalla riscrittura del comma è che la forma semplificata di redazione del bilancio consistente nel “rendiconto per cassa” (modello D dell’allegato al DM 5 marzo 2020) non potrà più essere utilizzata da ETS dotati di personalità giuridica. Il secondo effetto è, per gli ETS senza personalità giuridica, l’innalzamento da 220.000 a 300.000 della soglia superata la quale diventa obbligatorio redigere il bilancio ai sensi del primo comma dell’art. 13 (bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, di cui ai modelli A, B e C dell’allegato al DM 5 marzo 2020).
È stato poi inserito, nell’art. 13, un nuovo comma dopo il secondo, il comma 2-bis che così recita:
“Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”.
La disposizione agevolerà ulteriormente gli ETS più piccoli (purché privi di personalità giuridica), che già sono tenuti soltanto a redigere il rendiconto per cassa. Parliamo peraltro di un sottoinsieme di ETS molto ampio, considerato che le modeste dimensioni economiche caratterizzano, com’è noto, il terzo settore italiano. Nonostante la potenziale disponibilità dei dati sul RUNTS, non vi sono ancora stime ufficiali, ma l’ISTAT, anche se con riferimento all’anno 2015 e al settore non profit, già attestava la presenza del 61% di enti non profit con entrate inferiori a 30.000€ e di quasi il 21% degli enti non profit con entrate comprese tra 30.000€ e 100.000€. Indagini più recenti confermano il dato. Nel Rapporto 2024 sul RUNTS ad opera del Ministero del lavoro e Unioncamere, con la collaborazione dell’Istituto Tagliacarne, si contano circa l’80% di ODV e APS (non trasmigrate) e circa il 50% di Altri ETS con entrate inferiori a 60.000€. Anche nelle indagini realizzate da Italia non Profit per i Rapporti di Terzjus compaiono dati simili. Ad esempio, degli 870 enti intervistati nel 2022 per il 2° Rapporto di Terzjus, più del 66% degli enti dichiarava entrate non superiori a 60.000€.
Il nuovo comma 2-bis richiederà al Ministero l’elaborazione di un nuovo modello di bilancio. Modificato di conseguenza è stato infatti anche il terzo comma dell’art. 13, che adesso così dispone:
“Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia”.
In conseguenza dell’introduzione del comma 2-bis, il legislatore ha dovuto altresì modificare l’art. 87, comma 3, del Codice, che per dare ingresso all’ipotesi del bilancio di cui al comma 2-bis, adesso così dispone (anche qui le novità sono evidenziate in neretto):
“I soggetti di cui al comma 1 che nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell’articolo 13 possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell’articolo 13”.
Si è colta l’occasione, infine, per modificare il quinto comma dell’art. 13 al fine di consentire agli ETS diversi dalle imprese sociali, ma iscritti nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 11, comma 2, del Codice, di poter redigere il bilancio, se lo vogliono, non già ai sensi del codice civile bensì ai sensi della normativa sul terzo settore (e relativi schemi di bilancio definiti dal Ministero). Precisamente, al quinto comma è stato aggiunto un ultimo periodo che stabilisce quanto segue:
“Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3”.
Quest’ultima novità potrebbe essere rilevante anche per le società di mutuo soccorso di cui alla l. 3818/1886 iscritte nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese, che sono enti del terzo settore ma non già imprese sociali pur essendo iscritte nella relativa sezione del Registro delle imprese.
La tabella che segue sintetizza e raffigura le regole sulla redazione del bilancio applicabili agli ETS a seguito di quest’ultimo intervento normativo.
Tabella 1: Forme di bilancio degli ETS dopo la legge 104/2024
Tipologia di ETS | Forma del bilancio |
ETS (privi di personalità giuridica) con entrate non superiori a 60.000€ | Rendiconto per cassa con entrate ed uscite in forma aggregata (il modello è ancora da definirsi in sede ministeriale) |
ETS (privi di personalità giuridica) con entrate comprese tra 60.000,01€ e 300.000€ | Rendiconto per cassa (modello D – DM 5 marzo 2020) |
ETS (privi di personalità giuridica) con entrate superiori a 300.000€ | Bilancio ex art. 13, comma 1, comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (modelli A, B e C – DM 5 marzo 2020) |
ETS dotati di personalità giuridica (indipendentemente dal volume delle entrate) | Bilancio ex art. 13, comma 1, comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (modelli A, B e C – DM 5 marzo 2020) |
ETS (diversi dalle imprese sociali) iscritti nel Registro delle imprese nonché Società di mutuo soccorso iscritte nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese | Bilancio ex artt. 2423 ss., 2435-bis o 2435-ter del codice civile oppure bilancio ex art. 13, comma 1, comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (modelli A, B e C – DM 5 marzo 2020) |
Imprese sociali | Bilancio ex artt. 2423 ss., 2435-bis o 2435-ter del codice civile |
Sempre in tema di bilanci, merita di essere anche segnalata la modifica al terzo comma dell’art. 48, nel quale si è sostituito il termine fisso (il 30 giugno) prima ivi previsto per il deposito dei bilanci d’esercizio e, ove richiesto, sociale, nonché di altri rendiconti obbligatori, con un termine variabile in base alla data di chiusura dell’esercizio (entro 6 mesi), che evidentemente ciascun ente può stabilire in diverso modo nel proprio statuto. Una regola specifica si applica invece agli ETS iscritti nel Registro delle imprese. Il primo periodo del terzo comma dell’art. 48 è adesso il seguente (le novità in neretto):
“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione”.
2. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale
La legge 104/2024, nella medesima prospettiva di agevolare gli ETS, ha altresì innalzato (in maniera consistente, di circa il 40%) le soglie varcate le quali diventa obbligatorio per un ETS nominare l’organo di controllo e il revisore legale.
L’intervento è stato realizzato sul secondo comma dell’art. 30 del Codice, che adesso così dispone (in neretto le parti modificate):
“Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità”.
Ricordiamo che la norma si applica soltanto alle associazioni del terzo settore (quale che sia la loro sezione di iscrizione nel RUNTS), poiché le fondazioni del terzo settore (quale che sia la loro sezione di iscrizione nel RUNTS) sono sempre tenute a nominare un organo di controllo, anche solo monocratico.
Per quanto invece riguarda l’obbligo di nominare un revisore legale, l’art. 31, dopo l’innalzamento delle soglie, prevede adesso quanto segue:
“Salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”.
3. Assemblee on-line
Grazie alla modifica dell’art. 24, comma 4, del Codice, diventa adesso possibile per le associazioni del terzo settore svolgere on-line le assemblee dei propri associati anche se lo statuto non lo preveda (e purché lo statuto non lo vieti espressamente).
“Salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l’espressione del voto per corrispondenza”.
La misura, che negli anni dell’emergenza pandemica era stata consentita in via eccezionale dal legislatore (mediante provvedimenti reiterati nel tempo), diventa adesso ordinaria ed assurge addirittura a norma organizzativa di default, che in quanto tale si applica agli enti senza bisogno di essere riprodotta nei loro statuti, ferma restando la possibilità per gli statuti di escluderla.
Di conseguenza, qualsiasi associazione del terzo settore iscritta al RUNTS potrà adesso svolgere le assemblee degli associati interamente on-line, anche se lo statuto (come sovente accade soprattutto per gli statuti di qualche anno fa, quelli redatti pre-pandemia) non lo preveda e senza bisogno di dover modificare il proprio statuto al fine di autorizzarle. Se lo statuto invece vieta espressamente le assemblee on-line (la necessità di un divieto “espresso” rende la norma di default applicabile non solo nelle ipotesi in cui lo statuto non menzioni le assemblee on-line, ma anche nelle ipotesi in cui lo statuto espressamente stabilisca che le assemblee debbano tenersi in presenza degli associati), ad esse non potrà farsi ricorso.
In virtù di quanto disposto dall’art. 24, comma 6, del Codice, la medesima regola sarà applicabile anche alle fondazioni di partecipazione con riferimento all’organo di indirizzo o para-assembleare che le contraddistingue.
4. Volontari e lavoratori nelle APS
Con la modifica dell’art. 36, comma 1, del Codice, diventa possibile per le APS assumere lavoratori in misura non superiore non più al 5%, come in precedenza stabilito, bensì al 20% del numero dei propri associati. Precisamente, l’art. 36, comma 1, a seguito delle modifiche ad opera della l. 104/2024, così adesso dispone:
“Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati”.
L’aggiunta di cui all’ultimo periodo, ancorché non necessaria, è tuttavia molto significativa, perché serve a rendere chiaro alle APS (ma analogo discorso vale anche per le ODV) che il loro vincolo primario è quello di svolgere l’attività “avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”, così come richiesto dall’art. 35, comma 1.
La possibilità di assumere lavoratori alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 36, comma 1, può dunque esercitarsi solo nel rispetto del vincolo primario di cui all’art. 35, comma 1.
Se da un lato, dunque, l’art. 36, comma 1, dopo le modifiche, attribuisce alle APS margini ancora maggiori per l’assunzione di lavoratori, dall’altro lato, tuttavia, specificando quanto prima sottolineato, svolge un’importante opera di chiarificazione del dato normativo complessivamente applicabile alle APS. A prescindere da quale sia il numero di lavoratori impiegabili (sulla base del rapporto con il numero dei volontari o con il numero degli associati), le APS devono comunque avvalersi prevalentemente di volontari. È proprio quest’ultimo elemento che rende le APS diverse dalle associazioni “imprese sociali” (che, al contrario, devono avvalersi prevalentemente di lavoratori), da cui altrimenti sarebbero difficilmente distinguibili, posto che, in linea di principio, le APS non incontrano limiti nello svolgimento di attività di interesse generale con metodo commerciale.
5. Delega di iscrizione al RUNTS
Un altro capitolo di grande interesse, anche per le attese che lo hanno preceduto, è quello delle semplificazioni relative al rapporto tra ETS e RUNTS.
Qui, la modifica più richiesta dagli stakeholder del terzo settore, era quella idonea a consentire agli enti di iscriversi al RUNTS dando incarico non solo alla propria rete associativa ma eventualmente anche ad altri soggetti (CSV, notai, commercialisti o altri professionisti, ecc.).
Con la semplice aggiunta delle parole “o altro delegato” nel primo comma dell’art. 47 del Codice si è ottenuto il risultato sperato (che peraltro, come abbiamo segnalato in nostri precedenti scritti, poteva già realizzarsi, a norma invariata, sulla base dell’ordimento giuridico generale). Adesso, un ETS potrà senz’altro iscriversi al RUNTS anche mediante istanza presentata da un altro soggetto a ciò delegato, né restrizioni sussistono riguardo al soggetto che potrà a tal fine essere delegato dall’ETS.
Dopo quest’ultima modifica, il primo periodo dell’art. 47, comma 1, si presenta infatti in questo modo (in neretto la parte aggiunta):
“Salvo quanto previsto dall’articolo 22, la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è presentata dal rappresentante legale dell’ente o della rete associativa cui l’ente eventualmente aderisca, o da un suo delegato, all’Ufficio del Registro unico nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione”.
Chiaramente, la modifica non è di alcun interesse per quegli enti che hanno già o intendono ottenere la personalità giuridica e devono perciò iscriversi al RUNTS tramite un notaio ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 1-bis, del Codice. Per questi enti rimane infatti necessario affidarsi ad un notaio, e né il rappresentante legale dell’ente né tanto meno un suo delegato potrebbero procedere autonomamente all’iscrizione (salvo che non si verifichi la fattispecie di cui all’art. 22, comma 3, del Codice).
6. Onlus e terzo settore
La legge 104/2024 ha inserito un terzo ed un quarto periodo nel comma 8 dell’art. 101 del Codice, che adesso recita (in neretto le aggiunte; tralasciato l’attuale secondo periodo poiché non rilevante ai fini del commento delle integrazioni):
“La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. […]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di perdita della qualifica di ONLUS da parte dei trust dotati di tale qualifica nonché alle ONLUS che, a causa della direzione e del coordinamento o del controllo da parte dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore ai sensi del medesimo articolo 4, a condizione che gli statuti delle ONLUS medesime prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. In caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS di cui al precedente periodo devolvono il patrimonio ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Sostanzialmente, la preoccupazione del legislatore è stata qui quella di evitare a quelle ONLUS che a causa della loro natura giuridica (trust ONLUS) o della loro struttura proprietaria (ONLUS controllate dagli enti “esclusi” di cui all’art. 4, comma 2) non possono iscriversi nel RUNTS, e così assumere la qualifica di ETS in luogo della precedente qualifica di ONLUS, di dover devolvere in maniera disinteressata il patrimonio “incrementale” realizzato durante l’iscrizione nell’Anagrafe delle ONLUS. Problema, quest’ultimo, che per le ONLUS diverrà attuale allorché la normativa ONLUS sarà definitivamente abrogata ed esse in quel momento non risultino in grado, per mancanza di requisiti, di iscriversi nel RUNTS (l’iscrizione di una ONLUS nel RUNTS, infatti, consente alla ONLUS di poter conservare il patrimonio “incrementale” nonostante la dismissione della qualifica di ONLUS).
La norma è interessante da un lato perché il legislatore prende posizione sulla questione della iscrivibilità dei trust nel RUNTS, negandola implicitamente, in sintonia con l’opinione ministeriale e con l’unica decisione della giustizia amministrativa sinora esistente sul punto; dall’altro lato, perché potrebbe essere d’auspicio per una prossima soluzione della questione dell’autorizzazione europea che ancora blocca il regime fiscale nuovo degli ETS e consente alle ONLUS e alla loro Anagrafe di continuare a sopravvivere.
7. Personalità giuridica di associazioni e fondazioni “imprese sociali”
Con la modifica all’art. 11, comma 3, del Codice, il legislatore rende esplicito un contenuto (o forse è meglio dire, un effetto) implicito della norma, che già nei nostri scritti sul tema suggerivamo in chiave interpretativa, ovverosia che l’art. 22 del Codice è applicabile anche ad associazioni e fondazioni imprese sociali, o meglio a quante di loro si iscrivono nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese per ottenere la relativa qualifica. La conclusione era infatti imposta dall’equiparazione normativa realizzata dall’art. 11, comma 3, del Codice, tra iscrizione al RUNTS e iscrizione nella sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese.
Il nuovo art. 11, comma 3, così recita (le aggiunte sono evidenziate in neretto):
“Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.
Pertanto, le associazioni e le fondazioni che, assieme alla qualifica di impresa sociale, intendono conseguire la personalità giuridica (che per le fondazioni significa, prima ancora, soggettività giuridica) hanno possibilità di farlo ai sensi dell’art. 22 del Codice, iscrivendosi nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese.
Importante la precisazione contenuta nell’ultimo periodo del nuovo art. 11, comma 3, del Codice, ovverosia che l’autorità competente ai sensi degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sulle fondazioni “imprese sociali” è l’Ufficio del Registro delle imprese e non già l’Ufficio del RUNTS.
8. Sport e terzo settore: la liberalizzazione delle entrate da sponsorizzazioni per le APS-ASD
Con una modifica all’art. 6, comma 1, del Codice, si introduce un’ulteriore misura volta a favorire l’avvicinamento delle associazioni sportive dilettantistiche al terzo settore ai fini del conseguimento da parte di queste ultime della doppia qualifica di ASD e di APS, mediante iscrizione sia nel RASD che nel RUNTS. Com’è noto, infatti, l’attuale situazione è davvero problematica, poiché poche ASD hanno sinora fatto questa scelta, a causa di un mancato coordinamento normativo che finisce per sottrarre al terzo settore diverse migliaia di associazioni che hanno di fatto la natura di ETS e a diverse migliaia di ASD la possibilità di far parte del terzo settore e godere così dei relativi vantaggi.
All’art. 6, comma 1, è stato aggiunto un periodo, sicché la sua attuale formulazione è la seguente (in neretto il periodo aggiunto):
“Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, come definite dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 36 del 2021 e dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39”.
In sostanza, il legislatore, mediante questa modifica, consente ad APS-ASD, cioè ad associazioni iscritte sia nel RUNTS che nel RASD, di svolgere senza i limiti previsti dall’art. 6 del Codice (“secondarietà” e strumentalità”, così come definiti nell’apposito decreto ministeriale attuativo dell’art. 6) le attività “diverse” di sponsorizzazione, nonché quelle promo pubblicitarie, da cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. L’unica condizione imposta dalla legge è che i proventi derivati da queste attività siano successivamente impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
9. Le altre novità
Tra le ulteriori novità che la l. 104/2024 produce per gli enti del terzo settore figurano le seguenti:
- all’art. 41 del Codice è stato aggiunto un comma 2-bis, che concede alle reti associative che abbiano perduto il numero minimo degli associati (“diretti” e/o indiretti”) loro richiesto dalla legge per potersi qualificare come tali (e potersi iscriversi nella apposita sezione del RUNTS) un periodo di grazia, pari ad un anno, per reintegrare il numero minimo di associati richiesto;
- all’art. 89 del Codice è aggiunto il comma 15-bis specificamente dedicato all’iscrizione nel RUNTS delle cc.dd. “associazioni d’arma”;
- all’art. 16, comma 1, del d.lgs. 112/2017, si è fatto un piccolo intervento per stabilire che le imprese sociali destinano ai loro fondi per la promozione e lo sviluppo il 3% degli utili netti annuali e non già “una quota non superiore al tre per cento” come in precedenza si trovava scritto;
- è stata disposta l’estinzione e liquidazione della Fondazione Italia Sociale;
- è stato aggiunto il comma 5-bis all’art. 36 del TU in materia di imposta di successioni e donazioni con l’obiettivo di esonerare gli ETS dal regime di solidarietà passiva in materia;
- è stato modificato l’art. 705 c.c. aggiungendo un terzo comma specificamente dedicato agli ETS.